Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Il Procuratore Generale presso la Corte di appello dell’Aquila ricorre avverso a sentenza del Tribunale di Pescara che applicato la pena richiesta dalle parti nel a misura di anni 1 mesi 4 di reclusione ed Euro 500 di multa nel procedimento penale contro G. P., imputato L. n. 1423 del 1956, ex art. 9, comma 1; art. 668 c.p., D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 13 e art. 707 cod. pen., art. 99 c.p., comma 1, n. 1 e comma 4, fatti commessi il (OMISSIS).
Deduce violazione di legge per essere la pena stata irrogata senza considerare la aggravante della recidiva, avendo il giudice omesso di motivarne l’esclusione di rilevanza nel caso concreto.
Il ricorso deve essere rigettato.
Questa Corte conosce che altra decisione (Cass. 4^ n. 46457 del 5.10.2004, depositata il 30 11.04, rv. 230655) ha ritenuto la nullità di analoga sentenza di patteggiamento rilevando che l’assenza di motivazione in ordine alla rilevanza della recidiva non consente "di valutare per quale ragione la pena sia da valutare come correttamente determinata".
Deve peraltro applicarsi nella fattispecie il principio, già affermato da atre decisioni (Cass. 2^ n. 23177 del 6.3.09, depositata 4.6.09, rv. 244786; Cass. 1^ n. 4932 del 10 7 2000 depositata 10.8.00, rv. 216554) che ove dalla stessa formulazione del capo di imputazione emergono dati che palesemente giustificano la decisione del giudice relativa alla sussistenza di una circostanza attenuante o, come nel caso in esame, alla insussistenza di una circostanza aggravante possa ritenersi implicitamente ritenuta la attenuante o esclusa l’aggravante. Nel caso in esame, attesa la tipologia del delitto continuato oggetto di patteggiamento, deve ritenersi che il giudice ha considerato ed escluso la aggravante della recidiva, anche se espressamente non ha espresso considerazioni, con la conseguenza che la sanzione deve ritenersi "correttamente determinata", anche per il rilievo che il ricorrente non ha rappresentato elementi imponenti l’incidenza della recidiva quale espressione di maggiore capacità delinquenziale.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
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