Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con sentenza in data 26 maggio 2009 la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza emessa in data 4 ottobre 2007 dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Aversa, con la quale D. F.D. era stato dichiarato colpevole del reato di ricettazione di un assegno bancario, commesso in (OMISSIS) in epoca antecedente e prossima al marzo 2003, ed era stato condannato, con la circostanza attenuante prevista dall’art. 62 c.p., n. 6 ritenuta equivalente alla recidiva, alla pena di anni due di reclusione ed Euro 600,00 di multa.
Avverso la predetta sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione.
Con il ricorso si deduce:
1) la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione all’art. 648 c.p.p., commi 1 e 2, con riferimento all’affermazione di responsabilità e al mancato riconoscimento dell’ipotesi attenuata nonostante il modesto importo del titolo;
2) la violazione e l’erronea applicazione della legge in relazione all’art. 62 c.p., n. 4, attenuante compatibile con quella prevista dall’art. 648 c.p., comma 2;
3) la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non essendosi tenuto conto del comportamento successivo al fatto (riparazione del danno causato alla persona offesa).
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è generico e, comunque, manifestamente infondato.
Nella motivazione della sentenza impugnata si evidenzia che l’imputato era stato certamente in possesso dell’assegno bancario di provenienza furtiva, da lui consegnato in pagamento di merce al teste C., e non aveva inoltre giustificato in alcun modo la disponibilità del titolo di origine illecita. La Corte territoriale si è quindi adeguata al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale la conoscenza della provenienza delittuosa della cosa può desumersi da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dal comportamento dell’imputato che dimostri la consapevolezza della provenienza illecita della cosa ricettata, ovvero dalla mancata – o non attendibile – indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (Cass. sez. 2^ 11 giugno 2008 n. 25756, Nardino; sez. 2^ 27 febbraio 1997 n. 2436, Savie). Nella sentenza impugnata l’assenza di plausibili spiegazioni in ordine alla legittima acquisizione dell’assegno si pone, pertanto, come coerente e necessaria conseguenza di un acquisto illecito.
Quanto alla circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto, la doglianza è del tutto generica e il riconoscimento della stessa, che non costituiva peraltro oggetto dei motivi di appello, era stato comunque implicitamente escluso nella sentenza di primo grado attraverso il riferimento all’"ingente importo" del titolo (L.10.000.000), secondo una valutazione di fatto evidentemente condivisa dal giudice di appello e insindacabile in sede di legittimità.
Il secondo motivo è inammissibile in quanto riguarda una pretesa violazione di legge, avente ad oggetto il mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall’art. 62 c.p., n. 4, che non era stata dedotta in primo grado. Peraltro la Corte territoriale, richiamando il "rilevante importo" dell’assegno, aveva implicitamente escluso la sussistenza della predetta attenuante.
Il terzo motivo è manifestamente infondato poichè nella sentenza impugnata si è dato adeguato conto, con motivazione proporzionata alla genericità della richiesta contenuta nei motivi di appello, del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, con riferimento alla gravità della condotta ("m considerazione delle modalità della condotta e del rilevante importo dell’assegno"). La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell’art. 62- bis c.p. è, del resto, oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talchè la stessa motivazione, purchè congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (Cass. sez. 6^ 24 settembre 2008 n. 42688, Caridi; sez. 6^ 4 dicembre 2003 n. 7707, Anaclerio). Pertanto il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull’apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri (Cass. sez. 6^ 28 maggio 1999 n. 8668, Milenkovic).
Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario, inoltre, che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Cass. sez. 6^ 16 giugno 2010 n. 34364, Giovane).
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.