Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 2430 del 2.6.1999, questo Tribunale ha accolto il ricorso del deducente, volto ad ottenere l’accertamento del diritto alla riliquidazione della pensione integrativa ex art. 33 del Regolamento di previdenza e quiescenza, nel senso che la quota onorari dovesse essere commisurata a quella percepita dai legali di pari grado in servizio, "con aggiornamento fino al 31.12.1997, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, fermo restando il divieto di cumulo di detti accessori per le somme maturate successivamente al 31.12.1994, ex art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994 e con calcolo degli stessi separatamente sul valore nominale del credito (cfr. CdS Ad. Plen. 15.6.1998, n. 3) e ciò anche dopo il D.M. Tesoro n. 352/1998".
L’INPS dava esecuzione al predetto pronunciamento, ma non in relazione agli interessi legali e rivalutazione monetaria, sicché il ricorrente si vedeva costretto a sollecitare l’Istituto, senza, tuttavia, ricevere risposta.
Anche il tentativo di conciliazione davanti alla Commissione provinciale del lavoro non sortiva alcun esito.
Con precedente comunicazione in data 20 febbraio 2001, l’Istituto aveva comunicato che con mandato del 1° marzo 2001 aveva provveduto a liquidare le competenze dovute per interessi legali e rivalutazione monetaria, precisando l’aliquota del 36,18% applicata sull’importo lordo, ammontanti a Lire 78.701.444.
Tale cifra, ad avviso del ricorrente, era di molto inferiore a quella spettantegli, poiché l’Ente, contrariamente a quanto disposto dalla sentenza, aveva effettuato i conteggi sul capitale al netto delle trattenute erariali e non sul valore nominale.
Sono seguite varie vicende giudiziarie sino alla sentenza della Corte di Cassazione n. 13/515/7/2008 n. 19345, che dichiarava la giurisdizione del giudice amministrativo in sede di giudizio di ottemperanza.
Non avendo l’Istituto dato seguito alla notifica dell’atto di costituzione in mora in data 30 ottobre 2008, l’interessato ha adito questo Tribunale per ottenere l’esatto adempimento della citata sentenza relativamente alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali, da calcolarsi separatamente sulle somme nominali dovute e non sulle somme dovute al netto delle trattenute fiscali detraendo da tale importo quanto già corrisposto e quantificando gli ulteriori accessori sulla somma residua spettante, a decorrere dal 20 febbraio 2001.
Dichiara, al riguardo, esibendo copia dei relativi atti, che:
– la sentenza di cui trattasi è stata regolarmente notificata, in forma esecutiva in data il 10 dicembre 2007;
– che la medesima sentenza non è stata appellata per cui è passata in giudicato, come per legge.
Risulta, altresì, come riferito, che l’Amministrazione ha dato parziale esecuzione alla sentenza di questo Tribunale, ragion per cui l’interessato (ex art. 90 R.D. 642/1907) ha notificato alla controparte, in data 30 ottobre 2008, un atto di costituzione in mora. Tuttavia, anche a seguito di tale intimazione l’Amministrazione non ha adempiuto all’ordine contenuto nella sentenza in questione, neppure nei 30 (trenta) giorni successivi alla notifica di tale intimazione.
Conclude l’istante per l’accoglimento del ricorso, con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese ed onorari di giudizio.
L’Istituto intimato ha prodotto memoria, chiedendo che il ricorso sia respinto.
Alla Camera di Consiglio del 9 febbraio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
Come esposto in narrativa, il ricorrente si duole del fatto che la sentenza di questo Tribunale, che gli ha riliquidato la pensione integrativa ex art. 33 del Regolamento di previdenza e quiescenza, nel senso che la quota onorari devesse essere commisurata a quella percepita dai legali di pari grado in servizio, "con aggiornamento fino al 31.12.1997, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, fermo restando il divieto di cumulo di detti accessori per le somme maturate successivamente al 31.12.1994, ex art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994 e con calcolo degli stessi separatamente sul valore nominale del credito (cfr. CdS Ad. Plen. 15.6.1998, n. 3) e ciò anche dopo il D.M. Tesoro n. 352/1998", non abbia avuto, da parte dell’Istituto, integrale esecuzione, posto che gli interessi sono stati calcolati sulle somme al netto delle trattenute fiscali ed erariali e non sulle somme lorde.
Il ricorso non merita accoglimento.
Osserva il Collegio che secondo giurisprudenza consolidata il calcolo del computo degli interessi deve essere compiuto sugli importi dovuti al netto delle ritenute assicurative e fiscali (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 14 marzo 2000, n. 1349; Cass. Civ., Sez. Lavoro, 26 gennaio 1995, n. 907).
Invero, ai sensi dell’art. 429 c.p.c., gli interessi legali e la rivalutazione monetaria per gli emolumenti corrisposti tardivamente ai lavoratori dipendenti, vanno calcolati separatamente sull’importo nominale del credito, con la conseguenza che sulla somma dovuta quale rivalutazione, non vanno calcolati né gli interessi né la rivalutazione ulteriore e sulla somma dovuta a titolo di interessi non vanno computati ancora interessi e rivalutazione (cfr. ex plurimis: Consiglio Stato, sez. IV, 19 luglio 2004, n. 5177; Cons. St., sez. VI, n. 8 del 2001 cit.; sez. V, n. 2661 del 2000 cit.; ad. plen., 15 giugno 1998, n. 3).
In particolare, per quel che concerne il caso di specie, la giurisprudenza ha altresì affermato che il calcolo della rivalutazione monetaria e degli interessi dovuti dalla pubblica amministrazione per il ritardato pagamento al proprio dipendente va effettuato prendendo come riferimento la somma dovuta al netto delle ritenute contributive ed anche delle ritenute fiscali. Ciò perché quello che danneggia il creditore e giustifica la sua pretesa agli accessori di legge, è il ritardo con il quale egli ha potuto disporre della somma netta che il debitore avrebbe dovuto mettergli a disposizione in precedenza, e non le somme per ritenute contributive e fiscali, delle quali egli non avrebbe mai potuto avere la disponibilità (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 30 dicembre 2003, n. 9227; Consiglio Stato, sez. VI, 24 maggio 2004, n. 3383).
Consegue che, applicando i principi sopra enunciati al caso di specie, il Collegio giudica corretto l’operato dell’Istituto intimato, rilevando che l’affermazione contenuta nella sentenza, vale a dire "(…) con calcolo degli stessi (interessi) separatamente sul valore nominale del credito", lungi dall’imporre un calcolo del credito al lordo, intendeva solo chiarire che sulla somma dovuta a titolo di interessi non vanno computati ancora interessi.
Per le suesposte ragioni il ricorso deve essere respinto.
Le spese vanno poste a carico del ricorrente e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’INPS, delle spese di giudizio, che liquida in Euro 1.000,00 (mille/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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