Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Con ricorso depositato il 3 agosto 2006, il ricorrente, Commissario capo della Polizia di Stato, ha impugnato la deliberazione assunta dall’amministrazione resistente, nella seduta del 9 marzo 2006, avente ad oggetto l’attribuzione al ricorrente del giudizio valutativo complessivo di "distinto", chiedendo al Tribunale di disporne l’annullamento, previa sua sospensione, in quanto viziata da violazione di legge ed eccesso di potere.
1.1. Con motivi aggiunti depositati il 13 luglio 2007, il ricorrente ha altresì impugnato il rapporto informativo per l’anno 2005, notificatogli il 12 giugno 2007, con il quale è stato confermato il giudizio complessivo di "distinto", con punteggio di 62/74, espresso dal Consiglio di amministrazione nella riunione del 3 aprile 2007;
1.2. Si è costituita in giudizio l’amministrazione resistente, chiedendo il rigetto del ricorso.
1.3. Sul contraddittorio così istauratosi, la causa è stata discussa e decisa con sentenza definitiva all’odierna udienza.
2. Il ricorso è infondato per le ragioni esposte nel prosieguo.
3. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell’articolo 65 d.p.r. 28 aprile 1982 n. 335, in quanto il rapporto informativo sarebbe stato compilato e sottoscritto dal Questore e non dal Vicequestore vicario competente per il personale avente la qualifica di commissario capo; ne conseguirebbe l’illegittimità derivata della deliberazione del Consiglio di amministrazione.
3.1. La censura non può essere accolta.
Effettivamente, ai sensi dell’articolo 65 sopra richiamato, il rapporto informativo è compilato (lett. b) per il vice questore aggiunto e per il commissario capo, dal primo dirigente dal quale direttamente dipendono o dal vice questore vicario nell’ipotesi che il personale stesso non dipenda da un primo dirigente; il rapporto informativo viene vistato dal questore che, per il tramite della direzione centrale del personale, lo trasmette con le proprie osservazioni al consiglio di amministrazione per il giudizio complessivo.
Tuttavia, come si comprende dal materiale documentale istruttorio, stante la perdurante assenza del vicario del questore (v. la nota del Questore del 5 settembre 2005), il Consiglio di amministrazione aveva proceduto all’attribuzione del giudizio complessivo, non sulla base del rapporto informativo, ma previa valutazione degli elementi forniti dall’amministrazione ricavati dalla nota informativa del 20 agosto 2005 redatta dal Questore. L’art. 53, comma I, d.p.r. 1957 n. 3, sul punto, prevede che, qualora per uno o più anni non sia stata possibile la compilazione del rapporto informativo da parte degli organi competenti, il giudizio complessivo è formulato dal Consiglio di amministrazione, valutati gli elementi in possesso dell’amministrazione.
4. Con un secondo ordine di censure il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 62 d.p.r. 335/1982, dell’art. 43 d.p.r. 3/1957, dell’art. 3 l. 7 agosto 1990 n. 241, in relazione alla carenza di motivazione del giudizio complessivo ed ad altri profili di eccesso di potere.
4.1. Prima di procedere allo scrutinio, occorre precisare, in forza dei dettami ricorrenti nella giurisprudenza della Sezione, come i giudizi formulati dall’organo preposto con i rapporti informativi e le schede di valutazione siano caratterizzati, senza dubbio, da discrezionalità tecnica, comportando un attento apprezzamento delle capacità e delle attitudini dimostrate concretamente dal valutando; essi, pertanto, impingendo direttamente nel merito dell’azione amministrativa, sono soggetti al sindacato di legittimità del Giudice Amministrativo solo entro i limiti ristretti della manifesta abnormità, discriminatorietà o travisamento dei presupposti di fatto. Se il giudizio complessivo espresso dal compilatore può essere estremamente sintetico, trovando una puntuale corrispondenza nelle aggettivazioni che descrivono i singoli elementi analiticamente elencati nelle parti delle scheda afferenti ai singoli aspetti, l’indicazione di specifici fatti commissivi ed omissivi è doverosa allorquando sia necessario per "sorreggere" in maniera trasparente il giudizio negativo sul modo con cui il valutando ha esercitato le sue funzioni.
Nella specifica materia che ci occupa, sempre con riferimento all’ambito della motivazione esigibile, l’individuazione della esatta natura ampiamente discrezionale del potere esercitato dall’Amministrazione nella compilazione delle schede valutative deve contemperarsi con la espressa previsione regolamentare (art. 62 d.p.r. 335/1982), secondo cui il giudizio complessivo deve essere motivato.
4.2. Tanto premesso, il ricorrente evidenzia come la nota informativa compilata dal Questore di Lodi conterrebbe l’improprio richiamo ad un rilievo formulato dal Questore in data 20 ottobre 2004; sennonché tale "rilievo" afferirebbe alle segnalazioni del ricorrente, definite "inopportune" dal Questore di Lodi, relative alle conclamate carenze di organico in cui versava l’Ufficio immigrazione; invero, non si tratterebbe affatto di rilievo bensì di semplici istruzioni operative inserite nell’ambito del reciproco dovere di collaborazione che ispira il rapporto di impiego.
La censura è infondata.
In sostanza, il Questore aveva chiesto al ricorrente di fornire chiarimenti circa la mancata copertura di un turno dell’Ufficio immigrazione che era stato trovato chiuso nel corso del sopralluogo del precedente 8 agosto 2004; il ricorrente si era giustificato lamentando la carenza di personale ed il Questore, con la nota del 20 ottobre 2004 aveva fornito al ricorrente alcune direttive per avviare la risoluzione dei problemi prospettati attraverso una migliore pianificazione del lavoro e dell’orario di servizio. Come posto in evidenza dalla difesa erariale, a tali fatti (enunciati nella nota del 20 ottobre 2004) non è stato attribuito alcun valore disciplinare (come già si deduce dal fatto che, nella nota informativa del 20 agosto 2005, non è riportato alcunché alla voce "sanzioni disciplinari"), in quanto gli stessi sono stati portati all’attenzione dell’organo preposto quali meri elementi valutativi della capacità di organizzazione dell’ufficio. Il consiglio di amministrazione, difatti, ne ha ragionevolmente preso atto nella formulazione del punteggio relativo alle "capacità dimostrate nell’assolvimento degli incarichi in relazione alla difficoltà degli stessi" (voce, D1 in relazione della quale si è ritenuto il ricorrente non particolarmente incisivo quale dirigente dell’ufficio immigrazione, avendo evidenziato capacità di assorbimento dell’incarico conferitogli non sempre adeguate). Come si vede, il parametro in questione è rivolto a valutare non una generica capacità di impiego delle risorse umane o materiale a disposizione, ma la specifica capacità di assolvere agli incarichi superando le difficoltà che si frappongono anche in termini di limitatezza di quelle risorse (in sostanza si valuta il fatto che il ricorrente non avesse trovato soluzioni alternative, ritenute possibili, attraverso una maggiore pianificazione del lavoro).
4.3. Il ricorrente lamenta, poi, che il questore avrebbe illegittimamente preso in considerazione le assenze dal servizio, regolarmente riconosciutegli dall’ufficio, per formulare un giudizio secondo cui tali assenze gli avrebbero impedito di assumere efficacemente la direzione dell’ufficio (voce D2 "assiduità e disponibilità dimostrata": il questore ha sottolineato la discontinuità fatta registrare nella conduzione dell’ufficio medesimo).
La censura è destituita di fondamento.
E’ pacifico che l’assenza dal servizio del ricorrente sino al 25 giugno 2004 era stata giustificata oltre che da malattia anche da provvedimenti di congedo straordinario e di astensione facoltativa dal lavoro. Ciò premesso, l’assenza dal servizio è stata correttamente riguardata non come un’infrazione ma come un dato oggettivo preso in considerazione nella valutazione di discontinuità dell’impegno dimostrato.
4.4. Con riguardo alla voce E6 ("raggiungimento dei risultati prefissati ed apporto concreto al buon andamento dell’ufficio") il giudizio è che il rendimento complessivamente conseguito non è andato al di là della sufficienza. In relazione a tale parametro, il ricorrente denuncia la mancata individuazione da parte del Questore degli obiettivi, non potendosi considerare sufficienti quelli genericamente elencati nel modello di rapporto informativo in uso nella polizia di Stato.
Anche qui alcun eccesso di potere è raffrontabile, dal momento che, tra gli obiettivi minimi richiedibili, vi è senza dubbio quello di tenere un ufficio aperto durante l’orario di servizio stabilito: il mancato raggiungimento di questo minimo obiettivo, può senza dubbio essere valutato in termini di apporto al buon andamento dell’ufficio.
5. Con l’unico motivo aggiunto, il ricorrente lamenta la violazione del principio di autonomia dei rapporti informativi annuali, ciò nella misura in cui il compilatore si sarebbe limitato a scrivere che "il funzionario non ha fornito nell’anno in esame miglioramenti nelle qualità e capacità dimostrate nel decorso anno 2004", proponendo "una conferma del giudizio espresso nella precedente valutazione"; a sua volta il Questore avrebbe concordato con la valutazione del compilatore affermativa del giudizio attribuitigli per l’anno precedente.
Il motivo è infondato.
Premesso il principio giurisprudenziale secondo cui i giudizi analitici e quello complessivo contenuti nel rapporto informativo redatto nei confronti del personale militare possono variare di anno in anno, senza che sia configurabile, in considerazione della potestà discrezionale attribuita all’amministrazione in ordine alla valutazione del servizio reso ogni anno, in relazione alle variabili esigenze dell’amministrazione stessa, il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà tra il giudizio relativo ad un dato anno e quelli espressi negli anni precedenti e senza che sussista, a riguardo, alcun obbligo di motivazione specifica, essendo necessarie adeguate giustificazioni solo ove si abbia un considerevole abbattimento del punteggio e l’oscillazione dei coefficienti non si mantenga entro certi limiti (ex multiis, T.A.R. Campania Salerno, sez. I, 11 maggio 2010 n. 5939), ritiene il Collegio che nulla osti a che il rapporto informativo sia strutturato in termini di verifica dei progressi ottenuti rispetto all’anno precedente (il cui giudizio, peraltro, era stato completato dall’inciso alla cui stregua l’operato del ricorrente sarebbe stato suscettibile di miglioramento con maggiore impegno ed esperienza).
6. Le spese di lite seguono la soccombenza come di norma.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
RIGETTA il ricorso;
CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’amministrazione resistente che si liquida in Euro 700,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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