Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 10-02-2011) 04-03-2011, n. 8738 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 5 agosto 2010, il Tribunale di Napoli, 11^ sezione feriale, confermava l’ordinanza del GIP del Tribunale di Torre Annunziata, con la quale era stata rigettata l’istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere applicata nei confronti di C.E. perchè gravemente indiziato di gestire la compravendita di veicoli rubati con carattere di continuità nonostante la denuncia per precedente episodio di ricettazione, sicchè unica misura idonea risultava quella in atto.

Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’imputato, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi: – erronea applicazione della legge penale; – erronea valutazione di elementi essenziali per la presunta personalità negativa nonostante l’incensuratezza; – inesistenza dei presupposti di legittimità del fermo perchè operato sul presupposto di inesistente pericolo di fuga, non potendo lo stesso essere desunto dal fatto di essersi allontanato alla vista dei Carabinieri.
Motivi della decisione

1. Il motivo di ricorso con il quale si denuncia inesistenza dei presupposti di legittimità del fermo è inammissibile, perchè dedotto tardivamente in sede di impugnazione di provvedimento del tribunale che, quale giudice dell’appello ex art. 310 c.p.p., ha confermato il provvedimento del GIP recettivo dell’istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare.

Ed invero tale doglianza avrebbe dovuto essere proposta con ricorso contro l’ordinanza di convalida del fermo, a norma dell’art. 391 c.p.p., comma 4. 2. Anche gli altri motivi di ricorso sono dedotti in maniera inammissibile, perchè il titolo del reato di ricettazione consente la pronuncia del provvedimento che dispone la misura cautelare della custodia in carcere, stante il disposto di cui all’art. 280 c.p.p., comma 2 e perchè la gravità indiziaria è contestata in maniera generica, perchè in violazione dell’art. 581 c.p.p., lett. c), che impone che ogni richiesta sia giustificata dall’indicazione specifica delle ragioni di diritto (e degli elementi in fatto) a sostegno della richiesta stessa, violazione sanzionata con l’inammissibilità dall’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c).

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere in conseguenza condannato al pagamento delle spese processuali e della somma, che in ragione dei motivi di inammissibilità, si stima equo liquidare in Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.

Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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