Cons. Stato Sez. III, Sent., 02-03-2011, n. 1278 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con atto notificato il 23 marzo 2009 e depositato in data 24 marzo del 2009, la società B.D. s.r.l. ha proposto appello per l’annullamento e/o la riforma, previa sospensione, della sentenza n. 183 del 17 dicembre del 2008, depositata in data 22 gennaio 2009, con la quale il T.A.R. Lombardia – Sezione I ha accolto il ricorso presentato da D.M.S. s.r.l. avverso gli atti della gara indetta dalla Regione Lombardia ed aggiudicata alla B.D. s.r.l. stessa concernente l’affidamento del servizio di elaborazione dati per la valutazione esterna della qualità in coagulazione, con fornitura di plasmilotto 6.

Con ordinanza n. 2285 del 5 maggio 2009, depositata in pari data, la Sezione V di questo Consiglio ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo che " non appare dubbia – ad un primo esame – la fondatezza del ricorso di I grado, cui l’appello cautelare non ha opposto argomenti che inducano alla riforma della sentenza appellata".

La Regione Lombardia ha proceduto alla rinnovazione degli atti della predetta gara e la B.D. s.r.l., con nota dell’11 gennaio 2011, ha dichiarato che è venuto meno l’interesse alla prosecuzione del giudizio, per cui il ricorso proposto in epigrafe deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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