Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Il P.M. presso il Tribunale di Forlì con ricorso 11/7/2006 chiese l’interdizione di B.G. ma il Tribunale adito, con sentenza del 26.2.2008, rigettò il ricorso disponendo la liquidazione delle spese di giudizio ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 131 e 145.
Dopo la sentenza di merito, che ebbe a rigettare l’azione del P.M. e disposto in tal modo la liquidazione delle spese del convenuto, da G. e B.M. (quest’ultimo fratello dell’interdicendo) è stata quindi chiesta la liquidazione delle spese allo stesso Tribunale che aveva deciso sulla domanda ma il Tribunale la ha negata con ordinanza del 6/7/2009 sulla base dell’assunto per il quale la ordinaria sequenza procedimentale (decreto di liquidazione – passaggio in giudicato della sentenza di interdizione – verifica ed accertamento con decreto – eventuale ripetizione del non spettante) sarebbe stata non praticabile, posto che nella intrapresa fase liquidatoria ben si sarebbe potuto anticipare il momento della verifica successiva e pertanto ben si sarebbe potuta chiedere l’attestazione del requisito reddituale, con la conseguenza per la quale, non adempiutosi nella specie a tal richiesta, ben si sarebbe potuto rigettare la richiesta di liquidazione stessa.
Contro tale ordinanza ha proposto ricorso B.G. denunziando in tre motivi – ed in assenza di alcuna difesa del P.M. intimato – violazioni di legge, in particolare lamentando la abnorme pretesa del giudice del merito di pretendere la documentazione preventiva della condizione reddituale del richiedente.
Motivi della decisione
Ritiene il Collegio che, se la soluzione attinta dal giudice del merito è di assai dubbio rigore, sussiste una radicale ragione di inammissibilità del ricorso.
Il Tribunale è stato infatti adito per ottenere la liquidazione degli onorari quali spese da anticiparsi dall’erario ( D.P.R. n. 115 del 2002, art. 131, comma 4, lett. A e art. 83, comma 1, come modificato dalla L. n. 25 del 2005, art. 3) e contro il relativo decreto di pagamento (o contro il rifiuto di adottarlo, come nella specie) era data opposizione al Capo dell’Ufficio competente ai sensi dell’art. 170 del predetto decreto Presidenziale, la cui ordinanza sarebbe stata ricorribile innanzi alle sezioni civili della Cassazione (S.U. 19161 del 2009).
Ed infatti l’opposizione D.P.R. 115 del 2002, ex art. 170, è rimedio generale contro tutti i decreti in materia di liquidazione, che non sono provvedimenti definitivi e decisori ma mere liquidazioni o rifiuti di liquidazione, ed è quindi esperibile necessariamente contro un decreto del "magistrato" del procedimento che la rifiuti (ancorchè identificatesi come nella specie nel tribunale in composizione collegiale). Si richiama al proposito la statuizione di Cass. 24070 del 2010 (vd. anche Cass. 18204 del 2008).
Da tali premesse consegue che, pur denunziando un indebito rifiuto di liquidazione, il ricorrente odierno non poteva far ricorso ex art. 111 Cost., avverso un decreto non definitivo ma doveva opporsi innanzi al Presidente del Tribunale, avverso la cui ordinanza avrebbe potuto proporre ricorso innanzi a questa Corte.
Non è luogo a regolare spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
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