Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
La complessa vicenda che concerne le indagini relative ai reati addebitati agli indagati in sede cautelare ha condotto alla emanazione di separati provvedimenti cautelari ed allo sviluppo delle separate corrispondenti procedure incidentali conclusisi con provvedimenti del Tribunale del riesame di Roma e di questa Corte.
In sintesi, agli odierni ricorrenti, militari dell’Arma dei Carabinieri, viene addebitato di avere avuto indebitamente accesso all’abitazione di una persona che si accompagnava con l’allora presidente della Regione Lazio e qui di avere tenuto condotte qualificabili come fattispecie aggravate di rapina, concussione ed altro.
Decidendo su richiesta di applicazione della misura cautelare avanzata dal Pubblico Ministero, il G.i.p. del Tribunale di Roma emise la misura nei confronti del Sig. Te. per alcuni dei reati ipotizzati, e rigettò la richiesta di misura con riferimento alle altre ipotesi delittuose, tra cui quelle di detenzione di sostanze stupefacenti, calunnia, associazione per delinquere.
Sull’appello del Pubblico Ministero avverso l’ordinanza nella parte in cui ha rigettato le richieste di misura e sulla base delle risultanze di un incidente probatorio nel frattempo effettuato, il Tribunale di Roma non ha condiviso in larga parte la decisione del G.i.p. (l’appello del P.M. è stato respinto con riferimento alle rapine di cui ai capi R e Z e al reato di associazione per delinquere di cui al capo AB) e, accogliendo l’impugnazione, ha deciso di emettere la misura della custodia in carcere nei confronti dei sigg.
Te. e T. in ordine ai capi D ( art. 110 c.p. e art. 61 c.p., n. 9, D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73), L, M, N, P, S, V, nonchè, per il solo T., anche per il capo U, e di emettere la misura nei confronti del Sig. S. in ordine al solo capo V. La motivazione affronta partitamente le singole ipotesi di reato, dedicando particolare attenzione all’ipotesi di detenzione illegale dello stupefacente (pagg.2-8) e a quella prevista dall’art. 368 c.p. (pagg.9-14).
Quindi, attese la gravità dei fatti e le condizioni personali degli indagati, ritiene sussistere evidenti e gravi esigenze cautelari, gradate per il solo Sig. S., che giustificano l’emissione delle misure come sopra ricordate.
Avverso tale ordinanza propone ricorso la Difesa del Sig. T., che lamenta violazione degli artt. 274 e 275 c.p.p. e vizio di motivazione in relazione all’art. 292 c.p.p. Il Ricorrente concentra le proprie censure sulle ragioni che hanno condotto il Tribunale a ritenere esistenti le esigenze cautelari. Contesta il ricorrente che la motivazione possa legittimamente affermare che il pericolo di reiterazione non può essere escluso, trattandosi di argomento illogico che sovverte l’esigenza di ricostruire le esigenze in positivo; ne consegue che la cessata attualità della qualità di militare dell’Arma diventa elemento decisivo per interrompere il nesso fra condotte del passato e possibili condotte future, argomento che il Tribunale ha erroneamente disatteso. Inoltre, sia la risalenza dei fatti nel tempo sia l’esistenza di custodia cautelare a partire dal mese di ottobre 2009 concorrono ad escludere l’esistenza dei prospettati pericoli di ripetizione dei reati.
Il Sig. S. ricorre con impugnazione presentata dai Difensori.
Con argomentazioni sintetiche e puntuali il ricorrente contesta la solidità dell’impianto indiziario e l’attendibilità del racconto della persona offesa, racconto che le stesse indagini del P.M. non confermerebbero. Inoltre, appare del tutto immotivata e arbitraria l’attribuzione al ricorrente della sottrazione dei beni dall’abitazione della persona offesa, posto che l’accesso fu eseguito da più persone.
A parere del ricorrente, infine, difetterebbero le esigenze cautelari, essendo oramai tutte le prove cristallizzate ed essendo ormai improbabile la ripetizione di episodi criminosi da parte di persona sospesa dal servizio e per di più a tanta distanza da fatti che hanno avuto ampia eco pubblica.
Il Sig. Te. propone ricorso tramite il Difensore.
Con primo motivo lamenta vizio di motivazione in relazione al reato contestato al capo P) per travisamento del dato probatorio.
In particolare viene contestato che sia corretta l’affermazione secondo cui l’indagato fu riconosciuto dalla parte offesa ( D.C. S.) nel corso dell’incidente probatorio, come da trascrizione dell’incidente stesso che il ricorso riporta nei passaggi rilevanti (pagg. 3-5).
Con secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’esistenza delle esigenze cautelari. In sintesi: a) la motivazione non solo attribuisce una valenza decisiva alla valutazione di gravità dei reati, ma ricomprende nel giudizio anche reati non oggetto della misura; b) la motivazione risulta vaga e generica con riferimento al pericolo di inquinamento della prova. omettendo di considerare il lungo lasso di tempo trascorso dai fatti e la circostanza che nessuna delle persone sentite ha fatto cenno a interventi dell’indagato.
Il ricorrente lamenta, infine, la mancanza di motivazione circa le ragioni che escludono l’applicazione di misura meno afflittiva.
Con motivo nuovo, il Sig. Te. lamenta l’esistenza del vizio di abnormità dell’ordinanza impugnata nella parte in cui emette d’ufficio la misura cautelare in relazione ad un fatto mai contestato, diverso e alternativo rispetto a quello contestato sub D). Tale vizio, qualora non riconducibile alla categoria dell’abnormità, integrerebbe in ogni caso violazione di legge vuoi sotto il profilo dell’errata applicazione degli artt. 310, 291 e 292 c.p.p., essendo il Tribunale funzionalmente incompetente ad emettere la misura per un fatto mai contestato dal Pubblico Ministero, vuoi sotto il diverso profilo della nullità ai sensi dell’art. 178 c.p.p., lett. b) e art. 179 c.p.p., comma 1.
Rileva il ricorrente che l’ipotesi condensata nel capo di accusa sub D) è quella di avere gli indagati premeditatamente acquisito la disponibilità della sostanza stupefacente e di averla quindi trasportata e introdotta nell’alloggio di (OMISSIS) al fine di simulare una situazione di fatto che mettesse in difficoltà la persona che intendevano condizionare. Tale ipotesi trova conferma negli atti di indagine e in quelli dei procedimenti incidentali de liberiate, ivi compresa la chiara motivazione dell’ordinanza con cui la Corte di Cassazione ha deciso un precedente ricorso, nonchè nella qualificazione giuridica del fatto, che opera riferimento al solo D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1, disposizione che include la condotta di trasporto, e non anche al comma 1 bis, che prevede l’illecita detenzione.
A tale proposito sottolinea (pag.5 del ricorso) come il provvedimento del G.i.p. di rigetto dell’istanza di misura cautelare sottolinei che sussiste incertezza proprio sull’ipotesi che siano stati i carabinieri a portare la cocaina nell’alloggio, non potendosi escludere che la sostanza fosse già presente in loco.
A fronte di tale impostazione dell’accusa, il Tribunale di Roma ha ritenuto sussistere indizi di un fatto diverso e la detenzione è stata addebitata ai ricorrenti sotto il profilo di avere gli stessi acquisito il dominio sulla sostanza già presente nell’alloggio, di averla utilizzata per renderla visibile nelle riprese e di essersene successivamente disfatti senza sequestrarla e senza dare atto della sua presenza. Si tratta di fatto storico diverso, alternativo alla precedente ipotesi e, come tale, non fatto oggetto di iniziativa e di richiesta di misura da parte del Pubblico Ministero. La circostanza che si sia in presenza di un fatto "nuovo" ex art. 518 c.p.p. e non di mera riqualificazione giuridica del fatto comporta il vizio radicale dell’ordinanza sotto i profili enunciati in precedenza.
Con nota depositata soltanto in data 13 Gennaio 2011 la Difesa del sig. T. propone motivi nuovi relativi al capo D).
Le ragioni poste a sostegno dei motivi affrontano gli argomenti che sono stati esposto poco sopra con riferimento alla posizione Te..
In sostanza, avuto riguardo all’applicazione dell’art. 291 c.p.p., comma 1 e comma 2, lett. b) e al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e comma 1 bis, viene in luce la difformità del fatto storico ritenuto in ordinanza rispetto a quello contestato ed oggetto dell’impugnazione del P.M., così che risultano violati tanto il potere d’iniziativa della pubblica accusa quanto il diritto degli indagati ad esercitare una consapevole difesa.
Si ricorda che, chiamato all’udienza del 16 Dicembre 2010, il ricorso è stato rinviato su istanza difensiva all’odierna udienza.
Motivi della decisione
1. Ritiene la Corte di dover affrontare preliminarmente i motivi di ricorso relativi alla sussistenza del quadro indiziante e, in tale contesto, i motivi nuovi proposti dalla Difesa Te. (i motivi nuovi proposti dalla Difesa T. risultano depositati oltre il quindicesimo giorno previsto dall’art. 611 c.p.p.).
I ricorrenti lamentano, come si è detto, che il Tribunale sarebbe incorso nell’errore di immutare il fatto storico oggetto della cautela e di farlo discostandosi dalla ricostruzione operata dallo stesso Pubblico Ministero in sede di richiesta cautelare, così violando sia il principio della disponibilità dell’azione in capo alla pubblica accusa sia il diritto delle difese a confrontarsi con una specifica contestazione.
La Corte ritiene che i vizi prospettati non sussistano. In realtà, la contestazione mossa inizialmente ai ricorrenti, e fatta propria dal giudice, è quella di avere detenuto e gestito la sostanza stupefacente all’interno dell’alloggio ove si trovava il Presidente della Regione Lazio e di averlo fatto dopo avere introdotto la sostanza nell’alloggio avendola previamente acquisita e poi portata con sè all’atto dell’ingresso. In un secondo momento il Tribunale ha optato per una provenienza della droga probabilmente diversa e ritenuto non provato che i ricorrenti abbiano introdotto la sostanza nell’alloggio; ha, peraltro, ritenuto che costoro si siano impossessati della sostanza e ne abbiano fatto un utilizzo finalizzato alla documentazione della sua presenza, per poi disfarsene senza procedere al sequestro.
Ebbene, ritiene la Corte che nel corso del segmento temporale che va dall’ingresso dell’alloggio al momento in cui uscirono da esso e quindi disperso la sostanza i ricorrenti abbiano avuto il controllo e la materiale detenzione della stessa, potendone disporre in modo assoluto e, presumibilmente, contro la volontà delle persone presenti nell’alloggio. Si tratta di condotta che, sotto questo profilo, non contrasta con la contestazione cautelare. L’errato rinvio al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1, contenuto nella contestazione non costituisce circostanza che può superare la chiara descrizione in fatto della condotta illecita contenuta nello stesso capo D) della rubrica: i ricorrenti, infatti, secondo la contestazione "detenevano illegalmente" (e non "trasportavano" o altro) "un quantitativo non esattamente determinato di cocaina; fatto commesso nelle stesse circostanze sub A)".
In conclusione, la detenzione illecita della droga resta correttamente contestata anche nella ipotesi che tale condotta non sia iniziata prima dell’ingresso nell’alloggio e proseguita durante il trasporto inizialmente ipotizzato, ma si sia realizzata esclusivamente durante il periodo di permanenza nell’alloggio stesso.
Ritiene la Corte che sulla ricostruzione del rapporto avuto con la sostanza i ricorrenti abbiano potuto esercitare pienamente le proprie difese fin dalla fase iniziale, risultando chiara l’ipotesi dell’accusa e risultando chiare le ipotesi alternative che ruotavano attorno al rapporto col possibile fornitore della sostanza e al suo intervento nel caso in esame.
2. Quanto alla sussistenza dei gravi indizi di responsabilità in ordine agli altri fatti oggetto dei ricorsi, la Corte ritiene che la motivazione dell’ordinanza impugnata sia immune da vizi e debba essere confermata, con l’eccezione della parte relativa al capo P) della contestazione.
Deve osservarsi, infatti, che il Tribunale ha preso in esame le censure che le Difese hanno avanzato rispetto all’ordinanza cautelare ed ha esaminato il quadro indiziario esistente giungendo a conclusioni che non risultano nè incoerenti nè manifestamente illogiche.
Fa eccezione la motivazione relativa al capo P) della rubrica con riferimento alla posizione Te.. Osserva il ricorrente che erroneamente i giudici di merito hanno ritenuto sussistere il suo riconoscimento da parte della dichiarante in sede di incidente probatorio. La Corte ha esaminato la motivazione dell’ordinanza alle pagine 14-16 (in particolare il passaggio del terz’ultimo capoverso di pag,15), nonchè la riproduzione del verbale di incidente probatorio esposta nei motivi di ricorso ed è giunta alla conclusione che la mera lettura dei passaggi ricordati, per quanto articolati essi siano, non consente di comprendere l’andamento dell’atto istruttorio e di comprenderne il suo significato. Del resto, l’analisi del materiale probatorio appartiene alla competenza del giudice di merito e deve trovare illustrazione in sede di motivazione. Appare, dunque, evidente che sul punto sussiste un vizio motivazionale, non essendo la Corte in grado di comprendere se effettivamente la persona offesa individuò il Sig. Te. quale il secondo militare che intervenne e quali siano le ragioni per cui sussisterebbero a suo carico gravi indizi di responsabilità in ordine alla sottrazione delle cose oggetto di contestazione.
3. Così esaminati i profili attinenti la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in capo ai ricorrenti, la Corte ritiene che la motivazione dell’ordinanza meriti di essere censurata con riferimento alla sussistenza di esigenze cautelari attuali. Se è vero, infatti, che il Tribunale ha fornito una adeguata motivazione in ordine all’eccezionale gravità dei fatti e al loro protrarsi nel tempo, con conseguente giudizio negativo nei confronti degli indagati, la Corte ritiene che il tempo trascorso dai fatti e la fase avanzata in cui versano le indagini debbano essere attentamente considerati con riferimento al rischio di inquinamento probatorio. A tale proposito appaiono non sufficientemente motivati i passaggi (v. terz’ultimo capoverso di pag.28) relativi agli atti ulteriori di indagine che potrebbero essere negativamente condizionati dagli imputati in caso di cessazione della custodia in carcere e relativi alle ragioni per le quali la cessazione degli indagati dal servizio non escluderebbe rischi per la genuinità delle dichiarazioni che le persone già assunte in sede di incidente probatorio dovranno rendere in corso di giudizio.
Analogamente, la Corte ritiene che la motivazione non appaia immune da vizi con riferimento al giudizio di attualità del pericolo di reiterazione criminosa, atteso che il superamento di circostanze quali il lungo periodo di custodia e la cessazione degli indagati dal servizio richiede la prospettazione di elementi di rischio così rilevanti da imporre la custodia carceraria come unica misura adeguata.
Tali punti, quindi vanno rimessi al giudice del rinvio per nuovo esame alla luce degli indacati rilievo.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari per tutti e con riguardo a Te.Ni. anche per i gravi indizi di colpevolezza in relazione al capo P) e rinvia al tribunale di Roma.
Rigetta nel resto.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell’Istituto Penitenziario competente perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
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