Cons. Stato Sez. V, Sent., 02-03-2011, n. 1313

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

De Lisio;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

con il ricorso di prime cure N.W. s.r.l. ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzioinadempimento serbato dalla Regione Calabria in merito alla richiesta presentata dalla stessa in data 7 luglio 2007 tesa ad ottenere l’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di un impianto eolico denominato " Campolongo" da realizzarsi nel territorio del Comune di Isola Capo Rizzuto, e la conseguente condanna dell’Amministrazione stessa al rilascio del predetto richiesto provvedimento nonché, in caso di perdurante inadempimento, la nomina di un commissario ad acta;

Rilevato che il Primo Giudice ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso facendo leva sulla riattivazione della procedura amministrativa sancita dalla convocazione, per il giorno 7 ottobre 2010, della conferenza di servizi di cui alla legge regionale n. 42/2008;

Ritenuto che l’appello proposto avverso detta declaratoria merita accoglimento in quanto il sopravvenuto difetto di interesse alla coltivazione del rimedio avverso il silenzio può essere collegato solo alla determinazione finale senza che assuma rilievo il mero compimento di atti soprassessori e infraprocedimentali;

Rilevato, peraltro, che, in punto di fatto, che la ripresa del procedimento si è rivelata solo apparente stante il sopravvenuto differimento a data da destinare della celebrazione della rammentata conferenza di servizi;

Ritenuto che l’accoglimento dell’appello deve essere limitato alla fissazione dell’obbligo di conclusione del procedimento mentre, alla luce della complessità dell’istruttoria all’uopo necessaria e del coinvolgimento di un pluralità di interessi pubblici in rilievo, non sussistono i presupposti per una pronunzia giudiziaria sulla fondatezza delle pretesa sostanziale;

Ritenuto, in definitiva, che, in accoglimento dell’appello, deve essere disposta la condanna dell’amministrazione regionale alla definizione del procedimento nel termine in dispositivo specificata, con contestuale nomina di Commissario ad acta per l’eventualità dell’ulteriore protrazione dell’inerzia amministrativa,

Ritenuto, infine, che le spese debbono seguire, quanto ai rapporti tra appellante e Regione Calabria, la regola della soccombenza ed essere liquidate nella misura in dispositivo specificata.

Le spese vanno invece compensate nei riguardi dell’interveniente ad adiuvandum:
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado e condanna la Regione Calabria, ai sensi dell’art. 117, comma 3, del codice del processo amministrativo, alla definizione del procedimento, con l’adozione del provvedimento finale, nel termine di novanta giorni decorrente dalla comunicazione o notificazione della presente decisione.

Nomina sin da ora, in caso di ulteriore inerzia amministrativa, quale Commissario ad acta, il Prefetto di Catanzaro o funzionario da lui delegato.

Condanna la Regione appellata al pagamento, in favore dell’appellante, delle spese relative al presente giudizio che liquida nella misura di euro 5.000//00 (cinquemila//00). Spese per il resto compensate.

Ordina che la pubblica amministrazione dia esecuzione alla presente decisione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *