CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE – 14 aprile 2010, n.9277. In materia di affido condiviso.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Motivi della decisione

Considerato che, con l’unico motivo, la ricorrente critica il decreto impugnato, nella parte in cui ha ridotto il contributo mensile per il mantenimento del figlio minore alla somma mensile di euro 350,00, sostenendo che tale capo di pronuncia, di riforma del decreto di primo grado, non è sorretto da alcuna motivazione, quella adottata essendo meramente apparente e priva di riferimenti alle acquisizioni probatorie ed alle argomentazioni difensive della stessa ricorrente; la quale aveva ripetutamente sottolineato che il C. risultava proprietario in omissis, unitamente a propri familiari, di due bar e di un annesso laboratorio di gelateria e di pasticceria con dieci dipendenti;

che, in via preliminare, va ribadita l’ammissibilità del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 111, settimo comma, Cost., avverso il provvedimento della corte d’appello, sezione per i minorenni – quale quello di specie -, che abbia deciso il reclamo nel procedimento di cui all’art. 317-bis cod. civ., pronunciando contestualmente sull’esercizio del diritto di visita e sul contributo al mantenimento del figlio minore di genitori non coniugati da parte del genitore non affidatario o non “collocatario”;

che infatti, secondo il più recente orientamento di questa Corte (cfr. le sentenze nn. 23032 e 23411 del 2009), condiviso dal Collegio, l’art. 4, comma 2, della legge 3 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli) – secondo il quale «Le disposizioni della presente legge si applicano anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonché ai procedimenti relativi ai figli, di genitori, non coniugati» -, dichiarando applicabili ai procedimenti di cui all’art. 317-bis cod. civ., le regole da tale legge introdotte per quelli in materia di separazione e divorzio, esprime, per tale aspetto, un’evidente assimilazione della posizione dei figli di genitori non coniugati a quella dei figli nati nel matrimonio e, in tal modo, conferisce una definitiva autonomia al procedimento di cui all’art. 317-bis cod. civ. rispetto a quelli di cui agli artt. 330, 333 e 336 cod. civ., avvicinandolo ai procedimenti in materia di separazione e divorzio con figli minori, senza che assuma alcun rilievo la forma del rito camerale, previsto anche in relazione a controversie oggettivamente contenziose per ragioni di celerità e snellezza, con la conseguenza che, nel regime di cui alla legge n. 54 del 2006, sono impugnabili con il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 111, settimo comma, Cost., i provvedimenti emessi dalla corte d’appello, sezione per i minorenni, in sede di reclamo avverso i provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 317-bis, relativamente all’affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio ed alle conseguenti statuizioni economiche, ivi compresa l’assegnazione della casa familiare (v. anche, sia pure per i profili attinenti alla ripartizione della competenza fra tribunale ordinario e tribunale per i minorenni – di cui alla ordinanza di questa Corre n. 8362 del 2007 -, la recente sentenza della Corte costituzionale n. 82 del 2010, con la quale è stata dichiarata non fondata, in riferimento all’art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 2, della legge n. 54 del 2006, «nella parte in cui non prevede la generalizzata competenza funzionale del tribunale per i minorenni in ordine alle decisioni sul contributo al mantenimento del figlio minore di genitori non coniugati»;

che, nel merito, il ricorso merita accoglimento;

che i Giudici a quibus hanno ridotto – da euro 500,00 mensili, determinato nel giudizio di primo grado, ad euro 350,00 mensili – il contributo al mantenimento del figlio minore dovuto dal padre naturale, «alla luce anche delle spese che il C. dovrà affrontare per i suoi spostamenti [da omissis a omissis], per raggiungere e stare con il figlio, in ragione della capacità reddituale comprovata dal reclamante»;

che tale motivazione è palesemente in sufficiente, in quanto detta riduzione del contributo mensile è stata sostanzialmente operata con esclusivo riferimento ai maggiori oneri che il padre, esercitando il diritto di visita, deve sostenere per raggiungere, da omissis, il figlio residente con la madre a omissis, criterio che, di per sé solo, non giustifica l’operata riduzione;

che, infatti, il successivo riferimento alla «capacità reddituale comprovata dal reclamante» risulta apodittico sia in sé sia alla luce del principale profilo di censura formulato dalla ricorrente, la quale aveva ripetutamente sottolineato la circostanza – documentata, come incontestatamente afferma la ricorrente – che il C. risulta proprietario in omissis, unitamente a propri familiari, di due bar e di un annesso laboratorio di gelateria e di pasticceria con dieci dipendenti;

che in generale, ove il giudice ritenga necessario stabilire un assegno periodico a favore dei figli, ai fini della determinazione di tale assegno, vale – anche nei procedimenti di cui all’art. 317-bis sempre in forza del rinvio operato dall’art. 4, comma 2, della legge n. 54 del 2006 – la disciplina dettata dal novellato art. 155, quarto comma, cod. civ., cioè sia il principio, secondo cui «ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito», sia gli specifici cinque criteri per realizzare tale principio di proporzionalità nel caso concreto: attuali esigenze del figlio, tenore di vita goduta dallo stesso in costanze di convivenza con entrambi i genitori, tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, risorse economiche di entrambi i genitori, valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore;

che, dunque, appare evidente – rispetto a tale disciplina – l’assoluta insufficienza della motivazione posta a base del decreto impugnato;

che, pertanto, tale decreto, nella parte in cui «fissa in euro 350 mensili l’onere contributivo a carico di C. P.» deve essere annullato, con conseguente rinvio della relativa causa alla Corte d’Appello di Firenze – sezione per i minorenni, la quale provvederà anche a regolare le spese del presente grado del giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato, nella parte in cui «fissa in euro 350 mensili l’onere contributivo a carico di C. P.», e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Firenze – sezione per i minorenni in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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