T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 02-03-2011, n. 1949 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Che la ricorrente società impugna le due note con le quali il Comune intimato ha, prima, espresso parere negativo in ordine all’sentimento di un permesso di costruire dalla stessa richiesto e, poi, archiviato la relativa domanda a seguito di una successiva e diversa domanda di permesso di costruire, successivamente accolta;

Che la vicenda concerne la richiesta realizzazione di un immobile ad usi produttivi nell’ambito di una zona P.I.P. ritenuta dal Comune non accoglibile poiché prevedeva anche spazi commerciali oltreché produttivi in senso stretto, spazi poi eliminati dalla successiva domanda edilizia, che dopo la proposizione del ricorso verrà accolta dal Comune;

Che la società ricorrente ha dedotto plurimi motivi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto il duplice profilo della violazione delle reali previsioni del P.I.P. e comunque della illegittimità di una tale previsione, mentre i resistenti Comune e Consorzio P.I.P. hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso e controdedotto la sua infondatezza;

Che il Collegio deve in primo luogo esaminare e respingere le predette eccezioni, in quanto la veste formale, di atti endoprocedimentali, della comunicazione del parere negativo e della successiva archiviazione non possono nascondere la loro sostanziale efficacia interruttiva del procedimento amministrativo ad istanza di parte, immediatamente lesiva per la ricorrente, mentre la presentazione (precedentemente alla proposizione del ricorso) di una nuova e diversa domanda edilizia, dichiaratamente proposta al solo fine di non decadere dai finanziamenti regionali, non può far presumere una rinuncia alla maggiore utilità derivante dal tuttora richiesto accoglimento dell’originaria domanda, estesa anche alla ulteriore parte di edificio da adibire ad attività commerciale;

Che questo Tribunale ha quindi svolto un’istruttoria volta a verificare l’effettiva osservanza del divieto di attività commerciali opposto dal Comune, ma né la relazione trasmessa in ottemperanza né ulteriori osservazioni di parte hanno consentito di chiarire la questione;

Che ad un rinnovato esame il Collegio ritiene peraltro di poter definire la questione alla stregua della considerazione che l’intervenuta approvazione, nelle more del giudizio, della nuova domanda di permesso edilizio, modificando la situazione giuridica, ed in prospettiva di fatto, dei luoghi d’insediamento del manufatto oggetto della precedente domanda, rende quest’ultima improcedibile e comunque non accoglibile, privando di effettiva utilità un’eventuale decisione giurisdizionale favorevole al riguardo;

Che, infatti, non è evidentemente possibile che sulla medesima area (che in ipotesi nelle more potrebbe anche essere fatta oggetto di atti di disposizione o di nuovi diritti di terzi) possano insistere più diritti edificatori di diverso contenuto, né la società ricorrente ha finora allegato in giudizio di aver rinunciato al precedente titolo edilizio ovvero di aver presentato domanda di variante al progetto approvato, ovvero una nuova domanda di permesso di costruire in modifica ed ampliamento del manufatto realizzato sulla base del pregresso titolo;

Che la migliore giurisprudenza riconosce orami pacificamente, pur nel silenzio del nuovo c.p.a., la possibilità che la decisione del Giudice amministrativo abbia un contenuto di accertamento della fondatezza della pretesa del ricorrente al bene della vita negato dall’Amministrazione, ed ammette quindi azioni, come quella in esame, dirette in realtà a tal fine, alla stregua dei principi di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale sanciti dalla Costituzione oltreché dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali;

Che il predetto effetto conformativo si inserisce peraltro nel flusso dell’ulteriore attività amministrativa svolta dall’Amministrazione nell’esercizio della propria potestà, ovvero del proprio poteredovere, di perseguire l’interesse pubblico generale ad essa affidato, e che, pertanto, l’intervenuta definitiva alterazione della situazione dedotta in giudizio con l’accoglimento della nuova domanda, proposta proprio dalla ricorrente in conformità alle previsioni del P.I.P. renderebbe del tutto aleatoria l’eventuale utilità del pur possibile accertamento della fondatezza delle pretese della ricorrente in ordine alla prima domanda proposta, alla stregua delle pregresse considerazioni, se non ai fini di un eventuale risarcimento del danno, peraltro oggetto di una mera clausola di stile nel ricorso e comunque azionabile indipendentemente dall’impugnazione ai sensi dell’art. 30 c.p.a.;

Che il ricorso risulta quindi improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, e che il Collegio ritiene comunque utile chiarire che il ricorso sarebbe altresì non fondato nel merito;

Che, in particolare, la contrastata preclusione delle attività commerciali risulta evidente dalla disciplina del P.I.P. in esame. Ciò non preclude una impugnativa dei gravati atti di diniego tempestivamente estesa all’atto generale presupposto, in quanto esso solo in epoca successiva alla sua adozione e pubblicazione è divenuto specificamente lesivo per la ricorrente che, in precedenza, poteva benissimo non essere interessata a svolgere attività commerciali nell’ambito della propria autonomia imprenditoriale riconosciuta dall’art. 41 della Costituzione. Peraltro, l’impugnata scelta del P.I.P. (non contraddetta da prassi difformi secondo quanto emerso dalla predetta istruttoria) è riconducibile alla potestà di ogni Ente pubblico territoriale (Stato, Regione o, come in questo caso, Comune, secondo le rispettive competenze) di pianificare sul piano urbanistico il proprio territorio, anche valorizzando le sue vocazioni economiche e produttive e curando la sua infrastrutturazione a tutela dell’interesse pubblico generale della Comunità locale, mediante scelte di politica economica che possono riguardare anche la localizzazione e la disciplina delle aree preposte alle attività produttive;

Che la ricorrente non fornisce neppure alcun principio di prova che la predetta pianificazione territoriale nasca, in realtà, da considerazioni di natura economica di favore per gli operatori preesistenti o volte ad ostacolare l’ingresso sul mercato di nuovi operatori, circostanza questa che renderebbe la stessa pianificazione illegittima, e quindi disapplicabile alla stregua dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, per la violazione del principio nazionale e comunitario di libera concorrenza in condizioni di parità fra tutti gli operatori economici, nuovi e preesistenti, di cui si avvantaggiano in primo luogo i consumatori;

Che il ricorso deve conclusivamente essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse e che sussistono peraltro giustificati motivi, in relazione alla descritta complessità della fattispecie, per compensare le spese di giudizio fra le parti;
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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