Cons. Stato Sez. III, Sent., 03-03-2011, n. 1372 Contratti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza 10 giugno 2010, n. 2940, il TAR Piemonte, Sez. II, ha accolto il ricorso proposto dalla società L.L. s.p.a., con sede a Modugno (BA), per ottenere l’annullamento dell’esclusione della propria offerta dalla gara di appalto bandita dell’ASL 3 di Torino per l’affidamento del servizio di pulizia, sanificazione e disinfezione dei presidi ospedalieri e delle sedi territoriali della suddetta azienda sanitaria con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per la durata di mesi trentasei e per un importo a base di gara di euro 3.900.000,00 (IVA esclusa); la sentenza, inoltre, ha compensato le spese di lite tra le parti.

Avverso tale sentenza (non notificata) ha proposto appello (notificato il 22 novembre 2010) l’Azienda sanitaria locale Torino 2 – Torino nord succeduta medio tempore all’ASL 3 di Torino a seguito di D.P.G.R. 17 dicembre 2007, n. 81), deducendone i seguenti vizi con unico articolato motivo:

Erroneità della valutazione con riferimento al contenuto dell’offerta tecnica presentata dalla soc. La lucente ed alla sua corrispondenza alle prescrizioni del capitolato d’appalto.

Si è costituita la soc. L.L. s.p.a. (appellata), che, riproponendo le censure già formulate in primo grado a confutazione dei motivi di appello, ne ha chiesto il rigetto con la conseguente conferma della sentenza di primo grado.

Con successive memorie l’appellante ha meglio illustrato le proprie censure, procedendo, altresì, a specifiche repliche a quanto asserito dall’appellata nella memoria del gennaio 2011 (in ordine alla dedotta osservanza di quanto prescritto dal capitolato speciale, paragrafo 2.2, punto b.2 con riguardo alla composizione dell’offerta).

Alla pubblica udienza del 11 febbraio 2010, uditi i difensori presenti per le parti come da verbale, la causa è passata in decisione.
Motivi della decisione

1. Con la sentenza, meglio indicata in epigrafe, il TAR Piemonte, Sez. II ha annullato l’esclusione della soc. L.L. s.p.a. (disposta nel verbale 3 maggio 2004 della commissione di gara) dalla gara bandita dall’allora operante Azienda sanitaria locale 3 di Torino per l’affidamento (con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa) del servizio di pulizia, sanificazione e disinfezione dei presidi ospedalieri e delle sedi territoriali della Azienda stessa per un periodo di mesi trentasei e per un importo a base di gara pari ad euro 3.900.000,00.

2. L’appello proposto dalla Azienda sanitaria locale Torino 2 – Torino nord è fondato.

La sentenza di primo grado, infatti, non appare immune dalla censura di erronea valutazione dell’offerta tecnica, presentata dalla società appellata con specifico riferimento alla prescritta osservanza dell’art. 2.2, punto b.2, del capitolato speciale di appalto.

Sul punto giova rappresentare che la suddetta disposizione richiedeva che nell’offerta tecnica fosse inserita, oltre che "il piano operativo di lavoro" dell’appalto (con indicazione degli addetti, dei macchinari e prodotti, monte orario previsto), anche una "relazione distinta per ciascun presidio ospedaliero e sedi territoriali, che specifichi il sistema organizzativo di erogazione del servizio per tutte le tipologie di aree e gli indici di rischio".

Pertanto, avendo rilevato la mancanza di tale relazione nella busta dell’offerta tecnica della soc. L.L., il presidente della commissione di gara, nella seduta del 3 maggio 2004, menzionava la impresa medesima tra quelle escluse dalla prosecuzione della gara, rilevando espressamente che la mancanza della relazione in questione rappresenta "un difetto sostanziale che rende impossibile la valutazione" dell’offerta.

Sul punto la sentenza appellata ha ritenuto che l’offerta tecnica, pur se non redatta secondo lo schema predisposto dal capitolato, tuttavia, nell’ambito del piano operativo di lavoro (pagg. 49, 50 e 51) e – tra gli altri – del fascicolo Metodologie tecnicooperative, contenesse comunque tutti gli elementi tecnici richiesti dal capitolato per la valutazione dell’offerta e, quindi, ha annullato l’esclusione dell’offerta in questione per erroneità e travisamento dei presupposti.

Le valutazioni del giudice di primo grado, però, pur se supportate da precisi e dettagliati riferimenti al contenuto del progetto tecnico, non sono condivisibili.

Infatti dal progetto tecnico e dai vari fascicoli settoriali sono desumibili molti elementi relativi al "piano operativo di lavoro per l’intero appalto", come richiesto dall’art. 2.2, punto b.1 del capitolato speciale, ma non è, invece, rilevabile "il sistema organizzativo di erogazione del servizio per tutte le tipologie di aree e gli indici di rischio", per la cui illustrazione l’art. 2 del capitolato (al punto b.2) richiedeva apposita relazione "distinta per ciascun presidio ospedaliero e sedi territoriali".

Infatti, premesso che la stazione appaltante si articolava (all’epoca della gara) in ben venti sedi territoriali, situate in luoghi diversi ed in due strutture ospedaliere, appare evidente che la richiesta di indicare il metodo di lavoro per ciascuna struttura sanitaria non può essere soddisfatta con il richiamo alle schede sinottiche (allegate al piano operativo di lavoro), che si limitavano a specificare numero di addetti, varie tipologie di aree e di indici di rischio, mentre non vi è traccia del quid pluris richiesto dal capitolato art. 2.2, punto b.2: e cioè uno specifico metodo di lavoro elaborato ed offerto per le diverse strutture sanitarie della stazione appaltante, allocate in edifici diversi e con esigenze e caratteristiche funzionali diverse.

L’offerta, pertanto, era sostanzialmente incompleta e, quindi, non poteva essere né integrata con richiesta di ulteriore documentazione da parte della Commissione, (poiché in tal guisa di sarebbe violata la par condicio tra i partecipanti) né tanto meno valutata (con un punteggio ridotto sotto il profilo qualitativo), in quanto priva di una parte essenziale relativa al sistema di erogazione del servizio; quindi correttamente la commissione l’aveva esclusa dalla prosecuzione della gara.

3. Concludendo, quindi, l’appello va accolto e, per l’effetto, va respinto il ricorso di primo grado proposto da L.L. s.p.a. avverso l’esclusione dalla gara in controversia.

Le spese del doppio grado di lite seguono la soccombenza e, pertanto, liquidate in euro 4.000,00, oltre gli accessori di legge, sono poste a carico della soc. L.L. s.p.a.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado.

Pone le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in euro 4.000,00, oltre gli accessori di legge, a carico della soc. L.L. s.p.a.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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