Cass. civ. Sez. I, Sent., 06-05-2011, n. 9997 Revocatoria fallimentare

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Fallimento U.C.M. s.c.r.l. agiva per ottenere la revoca dei pagamenti eseguiti a favore della Merchant Union ex art. 2901 c.c., e L. Fall., art. 67.

Il Tribunale di Livorno, in accoglimento di eccezione di parte convenuta, dichiarava l’improcedibilità della domanda ritenendo competente, L. Fall., ex artt. 52 e 93, il Tribunale di Firenze, in ragione dell’avvenuta dichiarazione di fallimento presso quel Tribunale della s.r.l. Merchant Union. Proponeva appello la curatela fallimentare della U.C.M. s.c.r.l. rivendicando la competenza del Tribunale di Livorno a conoscere la domanda L. Fall., ex art. 24.

La Corte di appello di Firenze dichiarava la impugnazione inammissibile, pur ritenendo errata la decisione del Tribunale di Livorno, perchè la stessa avrebbe dovuto costituire, ai sensi dell’art. 42 cod. proc. civ., l’oggetto di un ricorso per regolamento necessario di competenza.

Ricorre per cassazione il Fallimento UCM s.c.r.l. deducendo falsa applicazione dell’art. 42 c.p.c..

Si difende con controricorso e successiva memoria il Fallimento Merchant Union s.c.r.l..
Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso il Fallimento della UCM rileva la falsa applicazione dell’art. 42 c.p.c., in quanto la pronuncia del Tribunale di Livorno aveva ad oggetto il rito e non la competenza territoriale: si trattava dunque di una pronuncia di improcedibilità soggetta ad appello e non a regolamento di competenza.

La curatela controricorrente, oltre ad eccepire la inammissibilità del ricorso – in quanto la ricorrente, a suo giudizio, non deduce alcun vizio di motivazione nel quale sarebbe incorso il giudice di secondo grado, limitandosi a reiterare le proprie considerazioni già spese nei giudizi di merito -, sostiene la correttezza della decisione di primo grado perchè l’azione revocatoria andava proposta al Tribunale di Firenze sulla base del disposto della L. Fall., art. 93, e segg..

L’eccezione di inammissibilità sollevata dalla controricorrente è palesemente infondata dato che esplicitamente la ricorrente ha impugnato la pronuncia della Corte di appello fiorentina per falsa applicazione dell’art. 42 con ciò riproponendo difese attinenti alla natura giuridica della declinatoria di competenza del Tribunale livornese.

Il motivo di ricorso è fondato. Va ribadito infatti il principio, già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, qualora una pretesa creditoria venga fatta valere davanti al Tribunale in sede ordinaria, nei confronti del curatore del fallimento dell’obbligato, e il Tribunale dichiari improcedibile la domanda, in quanto da introdursi in sede concorsuale nelle forme dell’accertamento del passivo, la relativa pronuncia, ancorchè formalmente espressa in termini di declinatoria di competenza del giudice adito in favore del giudice fallimentare, non integra nella sua sostanza una statuizione sulla competenza ma soltanto una statuizione sul rito che la parte deve seguire (Cass. civ. nn. 8118/2000, 6475/2003 nonchè in motivazione Cass. SS.UU. n. 21499/2004 e Cass. civ. n. 23077/2004) ed è pertanto impugnabile con l’appello, quale strumento per la deducibilità dell’eventuale error in procedendo, e non con il regolamento di competenza (Cass. civ. nn. 702/1997 e n. 7154/1997).

Il ricorso va pertanto accolto con rinvio della controversia alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione che applicherà il principio di diritto indicato e deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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