T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 03-03-2011, n. 212 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 372/09 il giudice di pace di Priverno ha condannato il comune di Sonnino al pagamento, in favore della signora M.G.S., di Euro 2372,00 oltre al rimborso di Euro 400 per spese di CTU ed Euro 900 per spese legali oltre accessori di legge da rifondere a favore dell’avvocato antistatario. La sentenza veniva notificata il 28 agosto 2009, dichiarata irrevocabile in data 17 ottobre 2009, munita di formula esecutiva il 12 marzo 2010 e nuovamente notificata il 16 giugno 2010. L’amministratore comunale, messa in mora e diffidata, alla data odierna non ha provveduto ad adottare alcun provvedimento in esecuzione del giudicato.

Nella pubblica udienza odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

Sussistono tutti i presupposti di legge per accogliere il ricorso in ottemperanza e per condannare il Comune di Sonnino a dare piena esecuzione alla sentenza n. 372/09 del giudice di pace di Priverno, nel termine perentorio di giorni 60 dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.

Si nomina sin da ora il prefetto di Latina quale commissario ad acta, o un suo delegato, che si insedierà entro cinque giorni dalla scadenza del termine predetto e, verificato l’inadempimento dell’amministrazione, adotterà tutti gli atti necessari per l’ottemperanza entro il termine perentorio di 30 giorni. Il compenso verrà successivamente liquidato con decreto del relatore. Le spese della presente controversia si liquidano forfettariamente in Euro 1000, e si pongono a carico della parte soccombente.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) accoglie il ricorso nei limiti di cui motivazione. Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese che si liquidano in Euro 1000.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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