T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. II, Sent., 03-03-2011, n. 178 Carriera inquadramento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Riferisce il ricorrente di essere stato assunto in data 27.5.1974 dal Comune di Olbia con la qualifica di applicato. In data 17 ottobre 1977 è stato nominato, in seguito a concorso, applicato di 1^ classe.

In data 29.11.1997 il Commissario straordinario del Comune di Olbia, con i poteri della Giunta, ha deliberato di inquadrarlo nella 6^ qualifica funzionale in applicazione del D.P.R. n. 347 del 1983, sul presupposto dell’erroneo precedente inquadramento nella 4^ q.f..

La delibera di inquadramento nella 6^ q.f., precisa il ricorrente, non è stata mai eseguita per diniego del visto di regolarità contabile da parte della ragioneria comunale.

Con la determinazione impugnata il Dirigente del Settore Affari Generali ha annullato la delibera commissariale, ritenendola viziata da incompetenza del Commissario ed adottata in violazione dell’art. 40 del D.P.R. n. 347 del 1983.

A sostegno del ricorso l’interessato ha proposto le seguenti censure:

1) incompetenza;

2) violazione di legge;

3) eccesso di potere per contraddittorietà e perplessità.

Con l’atto di motivi aggiunti, notificato il 20 maggio 2010 e depositato il 4 giugno dello stesso anno, il ricorrente, dopo aver fatto presente di essere stato collocato a riposo in data 1 luglio 2009, ha chiesto il risarcimento del danno per equivalente, pari alle differenze retributive che gli sarebbero spettate per l’inquadramento nella 6^ qualifica.

Il Comune di Olbia ha dedotto l’infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.

Alla pubblica udienza del 2 febbraio 2011, la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.

Il ricorso non può essere accolto.

Con il primo motivo si propone la censura di incompetenza del Dirigente all’emanazione degli atti di inquadramento del personale, indicando nella Giunta Comunale l’organo competente.

La censura è infondata.

L’atto di inquadramento di un dipendente comunale rientra nella competenza del Dirigente, ai sensi dell’articolo 107 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 che, al comma 3 lettera e), attribuisce ai dirigenti "gli atti di amministrazione e gestione del personale;".

Non pare vi possano essere dubbi sul fatto che il provvedimento di inquadramento rientri tra gli atti di gestione e non tra gli atti politici, questi ultimi riservati alla competenza della Giunta o del Consiglio comunale.

Con il secondo motivo si propone la censura di violazione dell’articolo 40 del D.P.R. 25 giugno 1983 n. 47.

Sostiene il ricorrente di aver titolo all’inquadramento nella 6^ qualifica funzionale per aver svolto mansioni di responsabilità di servizi o per essere stato collocato in posizione apicale di una struttura dell’ente.

La censura è infondata.

Va rilevato che il ricorrente non fornisce alcuna dimostrazione circa lo svolgimento di mansioni di responsabile di servizi o di direzione di una struttura dell’Ente.

Comunque, in sede di inquadramento dei dipendenti di Enti locali, l’art. 40, d.P.R. 25 giugno 1983 n. 347 non attribuisce alcun rilievo alle mansioni superiori da essi svolte, dovendo l’Amministrazione tener conto esclusivamente delle mansioni proprie della qualifica formale posseduta dall’impiegato e prescindere dalle eventuali, diverse mansioni, seppur svolte in virtù di incarichi formali, non inerenti allo status giuridico ed economico formalmente rivestito, con la conseguenza che il presupposto per la collocazione degli impiegati nei nuovi livelli retributivi e funzionali consiste nella valutazione comparativa tra il contenuto funzionale delle qualifiche contemplate negli ordinamenti di ciascun ente e quello delle qualifiche stabilite dal contratto collettivo (Consiglio Stato, sez. V, 14 settembre 2010, n. 6683).

Nel provvedimento impugnato si da atto che il ricorrente, in base al precedente contratto, era inquadrato nel 4 livello, sicchè occorreva necessariamente fare riferimento alle mansione del precedente inquadramento per la corretta attribuzione della nuova qualifica funzionale introdotta dal D.P.R. 347 /83.

Con l’ultimo motivo si sostiene che contraddittoriamente il Dirigente qualifica l’atto commissariale come nullo o come illegittimo.

La doppia qualificazione, sotto il profilo del vizio riscontrato, dell’atto annullato dal Dirigente (nullo o illegittimo, ma comunque affetto da invalidità) non può comportare l’illegittimità della determinazione impugnata, atteso che l’espressione usata: atto "nullo o illegittimo", esprime solo un dubbio sulla gravità del vizio riscontrato, ma la legittimità dell’atto di ritiro, si misura, nel caso di specie, sull’illegittimità della delibera commissariale e sull’interesse pubblico al suo annullamento.

La infondatezza delle censure avanzate in ricorso comporta la reiezione della domanda risarcitoria, proposta con i motivi aggiunti.

In conclusione il ricorso va respinto.

Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese ed onorari del giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando respinge il ricorso, come in epigrafe proposto.

Compensa integralmente fra le parti le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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