Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Il sig. G.B., nel proprio ricorso di primo grado al T.A.R. per il Piemonte, esponeva quanto segue:
– con atto a rogito del Notaio Armando Aceto in data 1° ottobre 1996, condizionato all’ottenimento dell’attestazione regionale in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivi perché esso ricorrente potesse subentrare nel mutuo agevolato a suo tempo concesso ai signori S. A. e A.B., aveva acquistato da questi ultimi un alloggio per uso abitativo in Comune di Moncalvo;
– in data 14 novembre 1996 aveva inviato alla Regione Piemonte – Settore Edilizia Residenziale, Agevolata e Speciale la documentazione comprovante il possesso dei requisiti soggettivi per subentrare nell’anzidetto mutuo agevolato;
– in data 19 novembre 1996 il Responsabile del Settore competente della Regione Piemonte aveva attestato "che il sig. B.G…. è in possesso dei requisiti soggettivi per fruire dei benefici di cui alla legge 5.8.1978, n. 457";
– con atto a rogito dello stesso Notaio, in data 11 gennaio 1997, il ricorrente ed i signori A. e Bergamin avevano indi stipulato apposito "atto di avverata condizione", per cui "l’atto originario veniva ad essere opportunamente integrato in tutti i suoi elementi essenziali e tale, quindi, da poter esplicare ogni effetto giuridico proprio";
– la Regione Piemonte, ricevuta notificazione dell’anzidetto rogito, con provvedimento n. 23691/646/97 in data 26 giugno 1997 aveva tuttavia revocato l’attestazione già rilasciata in data 19 novembre 1996, opponendo la seguente motivazione: "Visti gli artt. 8 e 13 del Regolamento di attuazione degli interventi di edilizia agevolata, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 26 del 29 giugno 1994, concernenti i requisiti soggettivi dei beneficiari di alloggi realizzati in edilizia agevolata e le norme relative ai subentri nel mutuo in caso di vendite successive alla prima. Visto il comma 3 dell’art. 13 del citato Regolamento che stabilisce: "In tutti i casi di subentro il contributo è mantenuto a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi, previsti dalla normativa vigente, al momento della stipula del preliminare di vendita. La verifica dei requisiti è effettuata secondo le modalità previste dagli articoli 8 e 9 e comunque prima della stipula del rogito notarile". Visto il comma 2 dell’art. 14 del Regolamento che cita: "L’attestazione regionale, relativa al possesso dei requisiti soggettivi dei singoli beneficiari delle agevolazioni, deve essere allegata al rogito notarile come parte integrante e sostanziale di esso. In caso di inosservanza di tale disposizione l’Amministrazione Regionale non rilascia l’attestato di cui sopra in sanatoria, con conseguente perdita del contributo. Preso atto che in data 14.11.1996 il Sig. G.B. nato a Moncalvo il 17.6.1958 inviava a questa Amministrazione i documenti probanti i requisiti soggettivi per subentrare nel mutuo agevolato concesso ai sensi della legge 5.8.1978, n. 457 ai Sigg. S. A. e A.B. per l’acquisto di un alloggio nel Comune di Moncalvo. Considerato che tra i documenti probanti i requisiti soggettivi il Sig. G.B. trasmetteva la scrittura privata datata 28/10/1996 con la quale i Sigg. S. A. e A.B. vendevano al Sig. B.G. l’alloggio sito al piano rialzato in strada Pozzo Nuovo, 4 con relative pertinenze ed oltre al valore della compravendita stabilivano la stipula del rogito notarile entro il mese di dicembre 1996. Rilevato sulla base della documentazione presentata, il possesso dei requisiti soggettivi ed il rispetto delle norme previste dalla normativa vigente, la Regione in data 19/11/1996 emetteva l’attestato comprovante i requisiti soggettivi per il subentro nel mutuo agevolato in capo al Sig. G.B.. Considerato che in data 6/3/1997 perveniva al competente Settore Regionale il rogito notarile stipulato fra il Sig. G.B. e i coniugi A. presso lo studio notarile Avv. Armando Aceto di Casale M.to in data 01/10/1996. Rilevata la non osservanza del comma 2 dell’art. 14 del Regolamento di attuazione degli interventi di edilizia agevolata e l’omissione dell’avvenuta stipula del rogito notarile prima della scrittura privata".
Con il proprio ricorso al TAR per il Piemonte il sig. B. chiedeva quindi l’annullamento, previa sospensione, di questo provvedimento di revoca dell’Amministrazione regionale, deducendo le seguenti censure:
– Violazione di legge (errata applicazione dell’art. 14, comma 4, del Regolamento pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del 29 giugno 1994, n. 2).
– Eccesso di potere.
In sintesi, parte ricorrente assumeva che la determinazione di revocare la già rilasciata attestazione – atto di autotutela che la Regione Piemonte aveva motivato richiamando l’art. 14, comma 2, del Regolamento per l’attuazione degli interventi di edilizia agevolata, a mente del quale "l’attestazione regionale relativa al possesso dei requisiti soggettivi dei singoli beneficiari delle agevolazioni deve essere allegata al rogito notarile come parte integrante e sostanziale di esso" – si sarebbe posta in contrasto con il comma 4 dell’art. 14 della già citata fonte regolamentare, che impedirebbe la revoca laddove "venga prodotto l’adeguato atto notarile integrativo". Nel caso di specie, infatti, il primo atto notarile di compravendita, asseritamente subordinato all’avveramento della condizione sospensiva del rilascio dell’anzidetta attestazione, non avrebbe prodotto alcun effetto traslativo, che sarebbe derivato, invece, solo dal successivo "atto di avverata condizione", cui l’attestazione in questione era stata regolarmente allegata per formarne parte integrante e sostanziale.
2. Si costituiva in giudizio la Regione Piemonte chiedendo la reiezione del gravame.
3. Il T.A.R. accoglieva il ricorso con la sentenza in epigrafe, ritenendo fondata la censura per cui l’attestazione regionale rilasciata in data 19 novembre 1996, pur non essendo stata allegata all’originario atto di compravendita sottoposto a condizione stipulato in data 1° ottobre 1996, era stata, però, pur sempre allegata al successivo atto notarile "di avverata condizione" dell’11 gennaio 1997.
Il Tribunale osservava, infatti, quanto segue.
"L’art. 14, comma 2, del Regolamento per l’attuazione degli interventi di edilizia agevolata statuisce che "l’attestazione regionale relativa al possesso dei requisiti soggettivi dei singoli beneficiari delle agevolazioni deve essere allegata al rogito notarile come parte integrante e sostanziale di esso", pena la revoca dell’anzidetta attestazione: nel caso di specie la suddetta attestazione è stata allegata in copia, per farne parte integrante e sostanziale, al rogito notarile stipulato in data 11 gennaio 1997, avente ad oggetto "l’avveramento della condizione", il quale soltanto ha prodotto effetti traslativi, posto che il primo rogito, stipulato in data 1 ottobre 1996, tali effetti non poteva produrre essendo sottoposto alla condizione sospensiva del rilascio dell’attestazione regionale, per cui, mediante allegazione di copia dell’attestazione regionale al rogito notarile stipulato in data 11 gennaio 1997, il ricorrente ha pienamente rispettato il disposto dell’art. 14, comma 2, del citato Regolamento per l’attuazione degli interventi di edilizia agevolata in quanto tale norma, nell’imporre l’allegazione all’atto di compravendita di copia dell’anzidetta attestazione regionale, non può che riferirsi all’atto che produce in concreto l’effetto traslativo, tipico del contratto di compravendita.
Inoltre l’impugnato provvedimento si pone in contrasto con l’art. 14, comma 4, del citato Regolamento, che vieta procedersi a revoca laddove "venga prodotto l’adeguato atto notarile integrativo", come appunto avvenuto nel caso di specie".
4. Avverso la sentenza di accoglimento del ricorso del sig. B. insorgeva la Regione Piemonte proponendo il presente appello.
Con il proprio gravame, in sintesi, la Regione opponeva: che l’atto notarile del 1° ottobre 1996 non subordinava, in realtà, ad alcuna condizione sospensiva gli effetti giuridici del trasferimento di proprietà, bensì integrava un immediato atto traslativo a tutti gli effetti: semplicemente, era stato il mero accollo della residua quota di mutuo ad essere subordinato all’autorizzazione regionale; che, pertanto, il provvedimento di revoca oggetto di controversia costituiva un puro e semplice atto dovuto, in ottemperanza del 2° comma dell’art. 14 del Regolamento di settore.
5. Controparte resisteva all’appello, deducendone l’infondatezza e concludendo per la sua reiezione, con la conferma della pronuncia di primo grado.
6. Alla pubblica udienza del 21 gennaio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. L’appello della Regione Piemonte è fondato.
L’impostazione dell’attuale appellato, fatta propria dal primo giudice, è in sintesi la seguente: il primo atto notarile, assunto in data 1° ottobre 1996, non avrebbe prodotto alcun effetto traslativo, siccome sospensivamente condizionato al rilascio dell’attestazione regionale; l’effetto traslativo si sarebbe prodotto solo in seguito, in virtù del successivo "atto di avverata condizione", cui l’attestazione era stata però regolarmente allegata; l’art. 14 comma 2 del Regolamento più volte citato, nell’imporre l’allegazione di copia dell’attestazione all’atto di compravendita, deve essere riferito all’atto che produce "in concreto" l’effetto traslativo.
Questa impostazione è tuttavia errata in radice, come ha rettamente dedotto la Regione appellante.
L’atto notarile del 1° ottobre 1996, in realtà, non subordinava affatto a condizione sospensiva gli effetti giuridici del trasferimento di proprietà. Si trattava di una vendita pura, e non modale, ad efficacia traslativa quindi immediata, con cui si conveniva, tra l’altro: che il possesso "compete da oggi alla parte acquirente"; che il prezzo era stato già corrisposto alla venditrice, ad eccezione dell’importo corrispondente alla quota, da pagare direttamente al Credito Fondiario, riflettente la quota di mutuo oggetto di accollo: tanto che il venditore rilasciava già ampia e liberatoria quietanza a saldo.
In nessuna parte del rogito affiorano elementi che potrebbero autorizzare a pensare alla stipulazione di una condizione sospensiva, intesa per definizione a paralizzare, medio tempore, il prodursi degli effetti tipici della vendita.
Semplicemente, al paragr. IX del rogito, si dava atto che il mero accollo della residua quota di mutuo era subordinato all’autorizzazione regionale, e questo con la seguente clausola: "Le parti contraenti dichiarano e convengono che l’accollo della residua quota di mutuo come sopra convenuta, è subordinato all’autorizzazione della Regione Piemonte…". Ma una formulazione siffatta, tanto più in quanto inquadrata nel contesto pattizio che si è appena riassunto, non assurgeva certo a clausola di condizione sospensiva apposta a vincolo dell’intero contratto.
L’atto in questione integrava dunque un immediato negozio traslativo a tutti gli effetti (natura che non può essere certo posta nel nulla dall’opportunistica redazione, in seguito, del rogito di "avverata condizione").
Da qui, come denunziato dall’appellante, l’esistenza di una flagrante contraddizione tra la sequenza prevista dalla disciplina regolamentare vigente (che esige che il subentrante sia in possesso dei requisiti già al momento della stipula del preliminare di vendita, e che la relativa verifica debba essere operata comunque prima della stipula del rogito notarile -art. 13, commi 3 e 4, tanto che copia della relativa attestazione deve esservi allegata quale sua parte integrante e sostanziale), e quella, invece, seguita in concreto dall’interessato, il quale: ha concluso sin dall’inizio, il 1° ottobre 1996, un atto ad effetti traslativi immediati; dipoi, celandone l’esistenza alla Regione, ha presentato alla medesima solo una scrittura privata del 28 dello stesso mese avente valenza di mero preliminare di vendita, allo scopo di poter instare per il rilascio dell’attestazione con una parvenza di legittimità.
Siffatta contraddizione ha reso pertanto l’adozione della revoca in controversia un atto puramente e semplicemente dovuto, che come tale si sottrae alle critiche che ad esso erano state rivolte con il ricorso di primo grado.
In particolare, priva di pregio è l’illazione che tale misura si ponesse in contrasto con il comma 4 dell’art. 14 della fonte regolamentare, che impedirebbe la revoca per il solo fatto che "venga prodotto l’adeguato atto notarile integrativo". Alla luce di quanto già esposto, è infatti sufficiente una lettura completa dell’articolo appena citato per avvedersi: che il suo comma 2, che rileva nel caso concreto, è del tutto perentorio nell’escludere la rilasciabilità dell’attestato in questione in via di sanatoria, con conseguente perdita del contributo; che l’ "adeguato atto notarile integrativo" fatto salvo dal comma 4 è ammesso, invece, in tutt’altro genere di ipotesi, e cioè nel mero caso della lacuna di pura forma del rogito, che, benché conforme alle altre prescrizioni, semplicemente non rechi le dizioni testuali ("specificazioni") che sono richieste nel contesto dello stesso comma 4.
Le previsioni di quest’ultimo non hanno dunque alcuna pertinenza con la controversia.
Per quanto precede, il ricorso di appello della Regione Piemonte è fondato e deve, quindi, essere accolto, con il conseguente rigetto del ricorso di primo grado in riforma dell’appellata decisione.
Le spese del doppio grado di giudizio sono liquidate, secondo soccombenza, dal seguente dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),
definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo accoglie, e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.
Condanna l’appellato al rimborso delle spese processuali del doppio grado di giudizio, liquidandole nella misura di sei mila euro, oltre gli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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