Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 14-12-2010) 08-03-2011, n. 8967 Sentenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa in data 15 febbraio 2010 dal GIP presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con la quale sull’accordo delle parti, all’imputato D.L. S. è stata applicata la pena di giorni 14 di reclusione ed Euro 140 di multa per il reato di cui alla L. n. 638 del 1983, art. 2, accertato in Casetta il 28 aprile 2009, per inosservanza della legge penale ( art. 606 c.p.p., lett. b), con riferimento all’art. 23 c.p.), in quanto il GIP ha applicato una pena detentiva di giorni 14, al di sotto del limite minimo previsto per la reclusione dall’art. 23 c.p..
Motivi della decisione

Il motivo di ricorso è fondato.

La giurisprudenza di legittimità ha infatti precisato che anche in tema di patteggiamento nel computo della pena della reclusione da infliggere in concreto, non è possibile scendere al di sotto del limite minimo edittale previsto dalla legge in giorni 15 (cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 5973 del 15/2/2010, P.G. in proc. De Grecis, Rv.

246438; Sez. 6, n. 4917 del 6/2/2004, P.G. in proc. Pianezza, Rv.

229995).

La sentenza deve quindi essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per un nuovo esame.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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