Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Il 16 ottobre 2009 il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice dell’esecuzione, in accoglimento dell’opposizione (così qualificata dalla Corte di Cassazione ai sensi del combinato disposto dell’art. 667 c.p.p., comma 4 e art. 568 c.p.p., comma 5) proposta dal pubblico ministero avverso l’ordinanza con la quale il 18 giugno 2007 la medesima Autorità giudiziaria aveva applicato nei confronti di F.R. l’indulto ex D.P.R. n. 865 del 1986 e D.P.R. n. 394 del 1990 sulla pena inflitta l’1 dicembre 1984 dal Tribunale di Perugia per il delitto di cui all’art. 630 c.p., revocava il suddetto beneficio, ritenendo insussistente qualsiasi forma di dissociazione dall’azione delittuosa.
2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, F., il quale, anche mediante una memoria difensiva, lamenta violazione di legge (artt. 666 e seg., 649 e 669 c.p.p., D.P.R. n. 865 del 1986, D.P.R. n. 394 del 1990), mancanza e illogicità della motivazione, atteso che con precedente ordinanza del 19 dicembre 2006, che non aveva formato oggetto di impugnazione da parte del pubblico ministero, era stato applicato a F., l’indulto di cui al D.P.R. n. 241 del 2006 sulla pena inflitta dal Tribunale di Perugia per il reato di sequestro di persona sul presupposto dell’intervenuta dissociazione ai sensi dell’art. 630 c.p.p., comma 5. Pertanto, in assenza di nuovi elementi di fatto, l’ordinanza impugnata non avrebbe potuto negare, in relazione alla medesima pena, l’applicazione dell’indulto di cui ai D.P.R. n. 865 del 1986 e D.P.R. n. 394 del 1990, escludendo, in contrasto con le valutazione già compiuta dal giudice dell’esecuzione, la sussistenza dei presupposti della dissociazione.
Motivi della decisione
Il ricorso non è fondato.
Il suo esame impone una duplice premessa metodologica, tenuto conto dell’improprio richiamo effettuato dalla difesa alla categoria della preclusione processuale.
1. La matrice del divieto del ne bis in idem deve essere identificata nella categoria della preclusione processuale. Ancor prima di esplicarsi quale limite estremo segnato dal giudicato, la preclusione assolve la funzione di scandire i singoli passaggi della progressione del processo e di regolare i tempi e i modi dell’esercizio dei poteri delle parti e del giudice, dai quali quello sviluppo dipende, con la conseguenza che la preclusione rappresenta il presidio apprestato dall’ordinamento per assicurare la funzionalità del processo in relazione alle sue peculiari conformazioni risultanti dalle scelte del legislatore. Il processo, infatti, quale sequenza ordinata di atti, modulata secondo un preciso ordine cronologico di attività, di fasi e di gradi, è legalmente tipicizzato in conformità di determinati criteri di congruenza logica e di economicità procedimentale in vista del raggiungimento di un risultato finale, nel quale possa realizzarsi l’equilibrio tra le esigenze di giustizia, di certezza e di economia.
Questa impostazione teorica rende evidente che la preclusione costituisce un istituto coessenziale alla stessa nozione di processo, non concepibile se non come serie ordinata di atti normativamente coordinati tra toro, ciascuno dei quali – all’interno dell’unitaria fattispecie complessa a formazione successiva – è condizionato da quelli che lo hanno preceduto e condiziona, a sua volta, quelli successivi secondo precise interrelazioni funzionali. L’istituto della preclusione, attinente all’ordine pubblico processuale, è intrinsecamente qualificato dal fatto di manifestarsi in forme differenti, accomunate dal risultato di costituire un impedimento all’esercizio di un potere del giudice o delle parti in dipendenza dell’inosservanza delle modalità prescritte dalla legge processuale, o del precedente compimento di un atto incompatibile, ovvero del pregresso esercizio dello stesso potere. In quest’ultima ipotesi la preclusione è normalmente considerata quale conseguenza della consumazione del potere. Nel perimetro della preclusione-consumazione ricade, oltre all’esercizio dell’azione penale, anche il potere di ius dicere ad opera del giudice, secondo quanto costantemente affermato dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. Un. 28 giugno 2005, n. 34655, rv. 231799; Sez. Un. 14 luglio 2004, rv. 228666; Sez. Un. 31 marzo 2004, rv. 227358; Sez. Un. 18 maggio 1994, rv. 198543; Sez. Un. 29 maggio 2002, rv. 221999; Sez. Un. 22 marzo 2000, rv. 216004; Sez. Un. 19 gennaio 2000, rv. 216239; Sez. Un. 23 febbraio 2000, rv. 215411; Sez. Un., 10 dicembre 1997, rv.
209603; Sez. Un. 31 luglio 1997, rv. 208220; Sez. Un., 26 marzo 1997, rv. 207640; Sez. Un. 18 giugno 1993, rv. 194061; Sez. Un. 8 luglio 1994, rv. 198213; Sez. Un. 23 novembre 1990, rv. 186164; Corte Cost., sent. n. 318 del 2001, n. 144 del 1999, n. 27 del 1995).
2. Il principio del ne bis in idem è, quindi, finalizzato ad evitare che per lo "stesso fatto" – inteso, ai fini della preclusione connessa al predetto principio, come corrispondenza storico- naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi del reato (condotta, evento, nesso casuale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona, (Cass., Sez. Un., 28 giugno 2005, n. 34655, rv. 231799; Cass., Sez. 1, 21 aprile 2006, n. 19787, rv. 234176; Cass., Sez. 2, 18 aprile 2008, n. 21035, rv. 240106) – si svolgano più procedimenti e si adottino più provvedimenti anche non irrevocabili, l’uno indipendentemente dall’altro, e trova la sua espressione in rapporto alle diverse scansioni procedimentali disegnate dal legislatore.
3. L’art. 669 c.p.p. trova applicazione in sede esecutiva, qualora non abbiano trovato applicazione gli altri strumenti previsti dall’ordinamento processuale per garantire l’effettività del principio del ne bis in idem.
Primo presupposto per l’operatività di tale disposizione è che vi sia stata una pluralità di sentenze irrevocabili, a prescindere dal fatto che siano state rese o meno nell’ambito distinti procedimenti penali. L’art. 669 c.p.p. stabilisce, poi, come secondo presupposto per l’applicazione della norma, che la molteplicità di pronunce riguardi la stessa persona. La duplicità di condanne sussiste qualora i due giudici, per l’emanazione dei loro provvedimenti, abbiano valutato, ai fini dell’accertamento attribuito all’imputato, lo stesso fatto, inteso (come già in precedenza chiarito) come coincidenza fra tutte le componenti delle concrete fattispecie, considerati non solo nello loro dimensione storico-naturalistica, ma anche in quella giuridica, potendo una medesima condotta violare contemporaneamente più disposizioni di legge (Sez. Un. 28 giugno 2005, rv. 231799.
Ne consegue che se il divieto di ne bis in idem viene infranto dal giudice della cognizione e il "secondo processo" è avviato e concluso, il giudice dell’esecuzione è chiamato a intervenire per eliminare la duplicazione dei giudicati ex art. 669 c.p.p. che non sia stato possibile prevenire e impedire mediante gli altri strumenti previsti dal legislatore. In tal caso il favor rei prevale sulla res iudicata e, imponendosi come principio guida per il giudice, determina l’applicazione della sentenza che crea una situazione giuridica più vantaggiosa per l’imputato, ogni volta che distinti giudici abbiano reso, in relazione al medesimo fatto e nei confronti della stessa persona, pronunce tra loro inconciliabili. Il favor rei si dimostra, in tal caso, criterio tecnico e non soltanto principio ispiratore di carattere eccezionale (Sez. 2, 24 settembre 2004, rv.
230708; Sez. Un. 27 ottobre 1999, Dell’Orco; Sez. 6, 13 ottobre 1995, rv. 202726).
4. Tanto premesso, è indubbio che, nel caso di specie, non può parlarsi di preclusione processuale per effetto del principio del ne bis in idem, atteso che non si è in presenza di sentenze, bensì di ordinanze con il quale il giudice dell’esecuzione si è pronunziato in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’applicazione del beneficio dell’indulto ai sensi del D.P.R. n. 865 del 1986, art. 8, del D.P.R. n. 394 del 1990, art. 3 e del D.P.R. n. 241 del 2006, art. 1.
Con l’ordinanza oggetto del presente ricorso, pronunziata in sede di opposizione avverso l’originario provvedimento del 18 giugno 2007, il Tribunale di Lecce si è pronunziato, negativamente, in merito alle condizioni di applicazione dell’indulto ex D.P.R. n. 865 del 1986 e D.P.R. n. 394 del 1990, ritenendo correttamente insussistente la condotta di dissociazione che, sola, avrebbe astrattamente consentito il riconoscimento del beneficio invocato, tenuto conto del titolo di reato ( art. 630 c.p.p.) per il quale è intervenuta sentenza irrevocabile di condanna.
Invece l’ulteriore provvedimento (ordinanza del 19 dicembre 2006), semplicemente richiamato dalla difesa nell’atto di ricorso – da ritenersi sul punto non autosufficiente -, concerne, secondo quanto prospettato dal ricorrente, il provvedimento indulgenziale di cui al D.P.R. n. 241 del 2006.
Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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