T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 07-03-2011, n. 2027

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il provvedimento prot. n. 658 datato 8.11.2010 l’Ambasciata d’Italia a Lima ha disposto il diniego della domanda di visto di reingresso in Italia presentata dalla ricorrente in data 19.8.2010.

Con il ricorso in epigrafe l’interessata ha impugnato il predetto provvedimento e ha prospettato i seguenti motivi di diritto:

1). Violazione e/o falsa applicazione art. 3 L. 241/90 e art. 4 comma 2 D. Lgs. n. 286/98; eccesso di potere sotto il profilo della carenza di motivazione, contraddittorietà intrinseca, carenza di istruttoria;

2). Eccesso di potere, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, ingiustizia manifesta e violazione del principio di proporzionalità del provvedimento impugnato.

Il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa, oltre che la manifesta infondatezza del ricorso; di ciò sono stati resi edotti i difensori delle parti.

Con i motivi di ricorso l’interessata lamenta il difetto di motivazione del provvedimento impugnato e di istruttoria.

Entrambe le censure non meritano positivo apprezzamento anche sulla base delle argomentazioni svolte dalla controparte nella nota depositata il 10.2.2011.

Dalla stessa si evince che:

a). in data 19.8.2010 la ricorrente ha presentato domanda di visto di reingresso esibendo, unitamente, alla documentazione di rito il permesso di soggiorno scaduto in data 15.4.2010;

b). dall’intervista allo sportello dell’Ufficio dell’Ambasciata d’Italia a Lima è emerso che la ricorrente non aveva provveduto a richiedere il rinnovo del permesso di soggiorno prima di lasciare il T.N. alla data del 22.6.2010;

c). con la nota Cat.A12/1996 del 15.10.2010 la Questura di Milano non ha concesso il nulla osta al rilascio del visto di reingresso.

Dunque, nel caso in esame l’Amministrazione ha dato -adeguatamente- conto della sussistenza di motivi ostativi, atti a supportare la legittima adozione del diniego; pertanto, nessuna contestazione può essere mossa alla stessa Amministrazione.

In definitiva, il ricorso deve essere respinto.

Le spese del presente giudizio, il cui importo viene liquidato come da dispositivo, debbono essere poste a carico della ricorrente in quanto soccombente.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’Amministrazione resistente che sono liquidate in complessivi Euro 1000,00 (mille/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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