Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Il Ministero dell’economia e delle finanze e l’agenzia delle entrate, con un unico motivo, impugnano, con ricorso per cassazione, la sentenza n. 43/11/05 della CTR della Lombardia in data 15.4.2005, con cui veniva rigettato l’appello della seconda avverso quella di primo grado, con la quale era stato accolto il ricorso in opposizione proposto da E.F., cui erano succeduti gli eredi M.M.R. ed A., contro la cartella di pagamento di maggiore Iva per l’anno 1992, liquidata a seguito della dichiarazione integrativa ex L. n. 413 del 1991. I contribuenti non si sono costituiti.
Motivi della decisione
Col motivo addotto a sostegno del ricorso i ricorrevi deducono omessa e/o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, con riferimento al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, n. 4 e art. 360 c.p.c., n. 5, in quanto la commissione tributaria regionale non avrebbe considerato che la dante causa dei contribuenti non poteva ritenere definita la controversia "de qua" col condono, dal momento che gli importi indicati nella dichiarazione integrativa e già corrisposti non corrispondevano a quelli in effetti dovuti con tale beneficio, atteso che la somma minima prevista non era bastevole senza il contestuale calcolo degli altri importi indicati come necessari ai fini della condonabilità della vertenza.
La censura è inammissibile. La CTR osservava che, mentre la dante causa dei M.M. aveva provveduto a versare quanto indicato nella dichiarazione integrativa, e che il relativo importo corrispondeva al minimo previsto per l’accesso al condono, di contro l’agenzia non forniva la prova della pretesa azionata con quell’atto esecutivo; di conseguenza il gravame non meritava accoglimento. A parte – "incidenter tantum" – l’esattezza dell’ assunto, preliminarmente va rilevato che le aa.ff. non hanno indicato specificamente le ragioni, in virtù delle quali la somma versata dalla dante causa degli intimati fosse insufficiente, senza nemmeno avere indicato i coefficienti e parametri di calcolo previsti, come pure le norme di legge, che non sarebbero state osservate, con la conseguenza perciò che trattasi di ricorso carente della prescritta autosufficienza, la cui mancanza non può che determinare la inammissibilità del gravame.
Quanto alle spese del giudizio, non si fa luogo ad alcuna statuizione, stante la mancata costituzione degli intimati.
P.Q.M.
LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso.
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