Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 24-11-2010) 09-03-2011, n. 9642

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il provvedimento impugnato veniva confermata l’ordinanza in data 13.8.2010 con la quale il Tribunale di Montepulciano applicava nei confronti di L.G. e R.G. la misura cautelare della custodia in carcere per il tentato delitto di cui all’art. 624 bis c.p. commesso il (OMISSIS) introducendosi il L. in una cuccetta occupata da Ro.Ch. sul treno (OMISSIS) nel tratto fra (OMISSIS) e rovistando nella borsetta della donna, e rimanendo il R. all’esterno in funzione di sorveglianza, nonchè limitatamente al L. per il reato di resistenza commesso spintonando e scalciando gli agenti della Polizia ferroviaria D.P. e Re.Gi. successivamente intervenuti.

I ricorrenti lamentano entrambi:

1. violazione di legge e mancanza di motivazione sulla qualificazione giuridica della condotta di furto tentato nell’ipotesi di cui agli artt. 56 e 624 bis c.p. anzichè in quella di cui all’art. 56 c.p. e art. 624 c.p., che non avrebbe consentito l’applicazione di misure cautelari;

2. carenza ed illogicità della motivazione sull’adeguatezza della misura cautelare applicata.

Il solo ricorrente L. lamenta altresì:

3. violazione di legge e mancanza di motivazione sulla ravvisabilità del reato di cui all’art. 337 c.p..
Motivi della decisione

1. Il primo ed il terzo motivo di ricorso, relativi alla qualificazione giuridica della condotta di furto nella forma tentata del reato di cui all’art. 624 c.p. ed alla configurabilità a carico del L. del reato di resistenza, sono entrambi inammissibili in quanto proposti per motivi diversi da quelli consentiti.

Con il provvedimento impugnato si riteneva invero non esservi luogo ad esaminare i corrispondenti motivi di riesame essendo intervenuta sentenza del Tribunale di Montepulciano con la quale ricorrenti venivano entrambi condannati, a seguito di giudizio abbreviato, alle rispettive pene di anni uno e mesi otto di reclusione ed Euro 600 di multa e di anni uno e mesi sei di reclusione ed Euro 400 di multa per il contestato reato di cui agli artt. 56 e 624 bis c.p..

Tale conclusione è assolutamente corretta e conforme ai principi di diritto più volte affermati da questa Corte (v. solo fra le ultime Sez. 6 del 19.6.2008, n.41104, imp. Scozia, Rv.241483; Sez. 4 del 6.5.2009, n.26636, imp. Turloiu, Rv.244877), per i quali la pronuncia di una sentenza di condanna anche non definitiva preclude la possibilità di far valere in sede di impugnazione in materia cautelare questioni relative alla sussistenza dei gravi indizi ed alla qualificazione giuridica del fatto, stanti per un verso l’affermazione giudiziale dell’essere il fatto stesso accertato e corrispondente all’imputazione contestata e par altro la caranza di interesse dell’imputato a porre in discussione profili, quale quello della gravità indiziaria, attinenti ad una fase procedimentale ormai superata. Detta preclusione può essere superata solo laddove siano addotti elementi di fatto sopravvenuti; il che non ricorre nel caso di specie, nel quale i ricorrenti si limitano a riproporre temi già considerati nel giudizio quali la possibilità di ritenere di esclusiva pertinenza della persona offesa lo scompartimento ferroviario dalla stessa occupato o, con riferimento alla condotta di resistenza, la ravvisabilità nella stessa dei divincolamenti e degli spintonamenti posti in essere dal L. all’atto dell’arresto.

In relazione ai motivi in premessa il ricorso è pertanto inammissibile.

2. Il secondo motivo di ricorso, relativo all’adeguatezza della misura cautelare applicata, è generico e comunque manifestamente infondato.

Nell’ordinanza impugnata si osservava in merito che i numerosi precedenti penali degli imputati, la maggioranza dei quali specifici e taluni dei quale relativi al reato di evasione, evidenziavano esigenze cautelari tali da escludere il rispetto di misure affidate all’autodisciplina dei soggetti.

Nel ricorso presentato nell’interesse del R. si rileva che la condotta concorsuale dell’imputato era di lieve entità anche per l’atteggiamento collaborativo dell’imputato e che il precedente per il reato di evasione è lontano nel tempo; mentre nel ricorso presentato nell’interesse del L. si pongono in rilievo la non particolare gravità del fatto e la mancanza di precedenti specifici.

E’ evidente come tali censure ripropongano temi già trattati nella motivazione del provvedimento impugnato senza addurre critiche specifiche e rilevanti alle argomentazioni di quest’ultimo, congruamente svolte con riferimento al peso determinante attribuito alla consistenza ed alla natura dei precedenti penali dei ricorrenti;

manifeste sono peraltro l’inesattezza del riferimento del ricorso per il L. alla mancanza di precedenti specifici, viceversa risultanti dal certificato penale in atti, e l’irrilevanza dell’atteggiamento collaborativo del R. e della distanza nel tempo della condanna dello stesso per il reato di evasione rispetto all’esaustiva motivazione fondata sulla valenza complessiva dei precedenti.

I ricorsi devono in conclusione essere dichiarati inammissibili, seguendone la condanna dei ricorrenti al pagamento della spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti ciascuno al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *