Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Napoli in data 20.10.2008, B.G.A. e Z.L. venivano condannati alla pena di anni due e mesi due di reclusione ciascuno per il reato continuato di associazione a delinquere finalizzata alla contraffazione e comunque all’acquisizione anche all’estero di moneta contraffatta, organizzazione nella quale D.D.A. operava come promotore e finanziatore, tale B. come acquirente e procacciatore, A.H. e B.S. come corrieri, la B.G. come procacciatrice e lo Z. come finanziatore, nonchè di contraffazione o di acquisto di concerto con i contraffattori di 1.003 banconote da Euro 100 contraffatte, sequestrate all’ A. in (OMISSIS).
Entrambi i ricorrenti lamentano violazione dell’art. 416 cod. pen. e art. 192 cod. proc. pen. e carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla prova del reato associativo.
Motivi della decisione
I ricorsi sono entrambi viziati da genericità.
Con la sentenza impugnata la sussistenza della prova in ordine al reato associativo veniva motivata in base alle risultanze delle intercettazioni telefoniche ed al sequestro delle banconote, e si individuava in particolare nella fitta rete di contatti e rapporti fra i soggetti interessati, nelle notevoli quantità di banconote oggetto delle conversazioni intercettate e del sequestro e nella ripartizione dei compiti fra gli imputati.
Nel ricorso presentato nell’interesse della B.G. si rileva che i contenuti delle intercettazioni, con particolare riguardo alla posizione della ricorrente, fanno riferimento alla commissione di reati specifici e non ad un contesto organizzato.
Nel ricorso presentato nell’Interesse dello Z. si rileva che il predetto risulta dalle intercettazioni coinvolto in un unico episodio criminoso.
Tali motivi risultano meramente ripetitivi degli analoghi rilievi avanzati con gli atti di appello; il che li rende aspecifici in quanto privi della tipica funzione di critica argomentata delle ragioni esposte nella sentenza di secondo oggetto del ricorso (Sez. 6, n. 20377 dell’11.3.2009, imp. Arnone, Rv. 243838). Gli stessi in ogni caso, si limitano a proporre, in termini peraltro anche per questo aspetto generici, una diversa lettura delle risultanze che inducevano i giudici di merito a ritenere, con decisione adeguatamente motivata, la sussistenza del legame associativo, oltretutto riducendo l’esame alle intercettazioni telefoniche e non anche agli esiti dei sequestri delle banconote contraffatte viceversa considerati dalla sentenza impugnata.
I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili, seguendone la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti ciascuno al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.
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