Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 10-11-2010) 09-03-2011, n. 9423 Ebbrezza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ott. Montagna Alfredo che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il GIP del Tribunale dell’Aquila, a seguito di accordo tra le parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p., applicava con sentenza in data 15-2-2010 all’imputato M.A., per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica previa concessione delle circostanze attenuanti generiche e con la diminuente per il rito, la pena di mesi uno giorni dieci di arresto ed Euro 950,00 di ammenda.

2. Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello dell’Aquila proponeva ricorso per cassazione, osservando che in sede di patteggiamento erano state concesse le circostanze attenuanti generiche solo in riferimento allo stato di incensuratezza dell’imputato e ciò in violazione dell’art. 62 bis c.p., comma 3 introdotto dalla L. n. 125 del 2008. Chiedeva l’annullamento della decisione senza rinvio.

3. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione chiedeva il rigetto del ricorso.

4. Il ricorso deve essere respinto perchè infondato.

Si osserva che, diversamente da quanto sostenuto dall’istante, il GIP del Tribunale dell’Aquila ha correttamente recepito l’accordo sulla pena intercorso tra le parti comprendente anche la concessione delle circostanze attenuanti generiche, mentre il riferimento all’incensuratezza dell’imputato riguarda e giustifica unicamente la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

5. Il rigetto del ricorso non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali, trattandosi di ricorrente soggetto pubblico.
P.Q.M.

La Corte di Cassazione 4^ Sezione Penale rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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