T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 08-03-2011, n. 2086 Amministrazione pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’Assemblea Plenaria del Consiglio Superiore della Magistratura in data 4 giugno 2009 deliberava a maggioranza di destinare alla dr.ssa L.M. il posto di Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Modena.

Avverso tale deliberazione agisce in giudizio il dott. G.T., svolgente dal 22 gennaio 1981 le funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale, destinatario di una proposta di minoranza della Quinta Commissione del CSM.

Il gravame è articolato nei seguenti motivi:

1) violazione ed erronea applicazione degli artt. 11 e 12 del d. lgs. 5 aprile 2006, n. 160, della circolare n. P11036/08 approvata con deliberazione del CSM del 30 aprile 2008 e dell’art. 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241 – difetto di motivazione – eccesso di potere per carenza di attività istruttoria – illogicità e irrazionalità manifeste.

I punteggi attribuiti al ricorrente per il merito e per il profilo attitudinale divergerebbero radicalmente dagli acclaramenti rinvenienti dal parere del Consiglio Giudiziario della Corte di Appello di Bologna del 12 novembre 2007 – che ha ritenuto che il ricorrente fosse in possesso delle necessarie doti organizzative per lo svolgimento dell’incarico in parola – e contrasterebbero con il paradigma normativo desumibile dalla circolare CSM n. P11036/08, che ha fatto seguito alle innovazioni recate dal d.lgs. 160/2006 in relazione, tra altro, al conferimento degli incarichi semidirettivi.

In particolare, il parere del Consiglio Giudiziario evidenziava: con riferimento al merito, che l’impegno dimostrato dal ricorrente, desumibile dalla quantità e qualità del lavoro svolto, è sempre stato altissimo, come si desume dai pareri, dai rapporti e dall’autorelazione; con riferimento al profilo attitudinale, che il ricorrente, nello svolgere, prima quale pretore, poi quale sostituto più anziano, funzioni vicarie, ha sempre dimostrato capacità organizzative, coerenza, sistematica pronta e trainante che assicurano continuità programmatica al complesso delle attività svolte dall’ufficio.

Ne conseguirebbe che l’attribuzione al ricorrente, per il merito, di soli 4 punti (su un massimo di 6), ovvero di un punto in meno dei 5 attribuiti alla dr.ssa M. e ad altri candidati (punteggio che, qualora riconosciuto anche al ricorrente, che vanta maggiore anzianità di ruolo, gli avrebbe permesso di essere posto al vertice della graduatoria), è affetta da carenza di motivazione, con riferimento alla mancata considerazione della particolare operosità del magistrato, e da palese illogicità, che emerge anche tenendo conto degli elementi considerati nella proposta di minoranza.

Parimenti affetto da carenza di motivazione e da illogicità sarebbe il punteggio attribuitogli per il profilo attitudinale (4 su un massimo di sei), motivato con il richiamo ad una ottica comparativa, che, tenendo conto esclusivamente dei risultati conseguiti nell’esercizio delle funzioni di vicario del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modena, ha omesso di considerare la pluralità delle esperienze particolarmente pregnanti maturate nei primi anni di esercizio delle funzioni, agevolmente rilevabili dal curriculum (giudice del Tribunale di Lodi; Pretore a Carpi). Una ulteriore illogicità si rinverrebbe nell’aver attribuito, nella citata ottica comparativa, lo stesso punteggio di 4 ad altri candidati, che, a differenza del ricorrente, non possono vantare lo svolgimento di funzioni vicarie analoghe a quelle oggetto di assegnazione;

2) violazione ed erronea applicazione degli artt. 10, 11 e 12 del d. lgs. n. 160 del 2006, dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990, del paragrafo 6 della circolare n. P11036/08 – eccesso di potere per irrazionalità manifesta – carenza di attività istruttoria.

A fronte della necessaria analiticità che deve contraddistinguere lo scrutinio di un candidato al conferimento di incarico semidirettivo, soprattutto per coloro che raggiungano il massimo punteggio o punteggi poco differenziati, non sarebbe stata esplicitata in alcun modo, neanche sinteticamente, la valutazione comparativa in forza della quale al ricorrente sono stati attribuiti per il merito 4 punti (anziché 5, come per la maggior parte degli altri candidati), esito ascrivibile all’omesso apprezzamento dell’articolata casistica giudiziaria affrontata dal magistrato nel corso degli anni, che è stata, invece, minuziosamente descritta nella valutazione della dr.ssa M..

Si sono costituiti in giudizio l’intimata amministrazione e il controinteressato dr.ssa L.M..

La difesa erariale ha eccepito l’inammissibilità delle formulate doglianze, ritenute impingenti nel merito della valutazione discrezionale compiuta dal CSM, e, comunque, la infondatezza del gravame, di cui domanda il rigetto.

Anche il controinteressato ha articolatamente contestato la fondatezza delle censure proposte in ricorso e ne ha domandato il rigetto, esponendo, infine, che la congruità della motivazione che ha visto la prevalenza della dr.ssa M. e il chiaro nesso logico di consequenzialità tra presupposti e conclusioni delle valutazioni operate dal CSM ne determinano la sottrazione al sindacato giurisdizionale.

Con ordinanza 27 agosto 2009, n. 3973 la domanda di sospensione interinale degli effetti degli atti impugnati, incidentalmente formulata dalla parte ricorrente, è stata respinta.

All’udienza pubblica del 10 novembre 2010 la causa è stata indi trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione

1. Si controverte nel presente giudizio in ordine alla delibera dell’Assemblea Plenaria del Consiglio Superiore della Magistratura del 4 giugno 2009, che ha destinato alla dr.ssa L.M. il posto di Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Modena.

Il dott. G.T., svolgente dal 22 gennaio 1981 le funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale di Modena, nonché destinatario di una proposta di minoranza della Quinta Commissione del CSM nell’ambito del procedimento conclusosi con l’esito di cui sopra, ne domanda, infatti, lo scrutinio di legittimità, esponendo che la delibera in parola contrasterebbe, sotto vari profili, con il paradigma normativo desumibile dalla circolare n. P11036/08 approvata con deliberazione del CSM del 30 aprile 2008, che ha fatto seguito alle innovazioni recate dal d.lgs 5 aprile 2006, n. 160, in relazione al conferimento degli incarichi semidirettivi.

2. E’ d’uopo affrontare prioritariamente l’eccezione di inammissibilità del ricorso, perché impingente nel merito delle scelte amministrative discrezionali, sollevata dalla difesa erariale.

Essa non può essere accolta.

Pur non potendosi porre in dubbio, in forza di una granitica giurisprudenza, che le determinazioni del Consiglio Superiore della Magistratura costituiscono esercizio di potere discrezionale e che le relative valutazioni costituiscono espressione di una squisita discrezionalità nei confronti delle quali il giudice amministrativo non può sovrapporre il proprio autonomo apprezzamento, e ciò anche tenendo conto della natura costituzionale dell’organo di autogoverno, va rammentato che altrettanto indubbiamente l’azione amministrativa discrezionale è sindacabile in sede di giurisdizione di legittimità, oltre che per violazione di legge, anche per illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti nonché per carenza di motivazione o di istruttoria.

Ne consegue che il sindacato giurisdizionale sulle delibere con cui il CSM conferisce ai magistrati uffici direttivi o semidirettivi può estendersi all’ambito dell’esame dei presupposti di fatto, della congruità e ragionevolezza della motivazione posta a base della decisione nonché dell’accertamento del nesso logico di consequenzialità tra presupposti e conclusioni.

Di talché le censure inerenti, come quelle formulate in ricorso, le figure sintomatiche dell’eccesso di potere nell’azione amministrativa sono ammissibili.

3. L’Assemblea Plenaria del Consiglio della Magistratura, nella seduta del 4 giugno 2009, ha deliberato, a maggioranza (17 vs 4), la destinazione della dr.ssa L.M., magistrato di VII valutazione di professionalià, a sua domanda, alla Procura della Repubblica di Modena con funzioni di Procuratore Aggiunto, previo conferimento delle funzioni semidirettive requirenti di primo grado.

La dr.ssa M. è stata nominata uditore giudiziario con d.m. 19 marzo 1993, ha svolto le funzioni di giudice del Tribunale di Lanusei dal 20 giugno 1984, di giudice del Tribunale per i minorenni di Trieste dal 10 novembre 1986, di sostituto Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Bologna dal 19 ottobre 1989, di sostituto Procuratore presso il Tribunale della medesima città dal 7 novembre 1994.

Dal 2004 è assegnata alla Direzione Distrettuale Antimafia di Bologna

Nella proposta approvata dal Plenum sono stati attribuiti alla dr.ssa M. 5 punti per il merito, in ragione del suo elevato profilo professionale, emergente dal parere del Consiglio Giudiziario di Bologna del 26 novembre 2007, che sottolinea come tutti i giudizi formulati nel corso della carriera, a conferma di un percorso tanto eclettico nelle esperienze maturate, quanto valido e costante nel rendimento assicurato, "risultino ampiamente positivi indicando la dr.ssa M. come magistrato serio, completo ed equilibrato, indipendente, di intelligenza pronta e brillante"; è stato inoltre considerato che, anche prima di assumere le funzioni di p.m., svolte ininterrottamente per un ventennio, il magistrato "ha dimostrato una ammirevole versatilità, oltre ad una non comune, precoce attitudine a ricoprire ruoli dirigenziali", come attestato dal parere del Consiglio Giudiziario di Cagliari, in relazione alla sua prima esperienza professionale, e dal parere del Consiglio Giudiziario di Trieste del 16 novembre 1989, nonché dai pareri del Consiglio Giudiziario di Bologna resi in occasione della nomina a magistrato di appello e a magistrato di Cassazione, riportati nei passaggi salienti, ritenendosi che le doti emergenti da tali pareri sono state ulteriormente affinate nel corso della sua permanenza presso la Procura di Bologna, culminata nell’assegnazione della stessa alla Direzione Distrettuale Antimafia.

Alla dr.ssa M. sono stati poi attribuiti 4 punti per il profilo attitudinale, tenendo conto dei risultati conseguiti nell’esercizio, sia pur per breve periodo, delle funzioni presidenziali presso il Tribunale di Lanusei, delle risultanze del rapporto del Procuratore Aggiunto, coordinatore della DDA della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, riferito sia al contributo reso nelle decisioni di carattere organizzativo sia ai rapporti con i vari gruppi di p.g. e con la segreteria, nonché del parere del Consiglio Giudiziario di Bologna del 26 novembre 2007.

In totale, alla controinteressata sono stati attribuiti 17 punti (5 per merito, 4 per attitudini, 2 per omologhe, 6 per durevole esercizio delle funzioni).

Il ricorrente dr. T. è stato nominato uditore giudiziario con d.m. 16 ottobre 1969, ha svolto le funzioni di giudice del Tribunale di Lodi e poi di Pretore a Carpi dal 24 novembre 1972, di sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modena dal 22 gennaio 1981.

Al ricorrente sono stati attribuiti 4 punti per il merito, in ragione "dell’accurata preparazione giuridica dimostrata nel corso della carriera, non disgiunta da un buon livello di attitudine e laboriosità nell’espletamento delle incombenze al medesimo affidate".

Sotto il profilo attitudinale, sono stati attribuiti al ricorrente 4 punti, "stante i risultati conseguiti nell’esercizio di funzioni di vicario del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modena, avendo dimostrato buone capacità organizzative".

In totale, al ricorrente sono stati complessivamente attribuiti 16 punti (4 per merito, 4 per attitudini, 2 per omologhe, 6 per durevole esercizio delle funzioni).

La proposta approvata dal Plenum, all’esito delle valutazioni, rileva che l’attribuzione dei suddetti punteggi alla dr.ssa M. "avvenuta sempre in un’ottica di valutazione comparativa in concreto con tutti gli altri aspiranti, pone la stessa al vertice della graduatoria così formata, in virtù della maggiore anzianità di servizio rispetto agli altri candidati che hanno conseguito il medesimo punteggio".

4. Passando quindi, al merito della controversia, si osserva che mediante la formulazione di due motivi di gravame (primo motivo: violazione ed erronea applicazione degli artt. 11 e 12 del d. lgs. n. 160/2006, della circolare n. P11036/08 e dell’art. 3 della l. 241/1990 – difetto di motivazione – eccesso di potere per carenza di attività istruttoria – illogicità e irrazionalità manifeste; secondo motivo: violazione ed erronea applicazione degli artt. 10, 11 e 12 del d. lgs. 16072006, dell’art. 3 della l. 241/1990, del paragrafo 6 della circolare n. P11036/08 – eccesso di potere per irrazionalità manifesta – carenza di attività istruttoria) il ricorrente contesta la congruenza dei punteggi che nella procedura in argomento gli sono stati attribuiti con riferimento al merito (4 punti) e al profilo attitudinale (4 punti).

In particolare, il ricorrente lamenta:

– quanto al merito, la mancata considerazione della particolare operosità dimostrata nell’arco della carriera e attestata dal parere del Consiglio Giudiziario e dalla proposta di minoranza, che avrebbe richiesto l’attribuzione quanto meno dello stesso punteggio (5 punti) riconosciuto alla dr.ssa M., che gli avrebbe permesso di essere posto al vertice della graduatoria, vantando l’interessato una maggiore anzianità di ruolo, nonché dell’articolata casistica giudiziaria affrontata, che, diversamente da quanto accaduto per la dr.ssa M., non è stata riportata in delibera;

– quanto all’attitudine, che sono stati apprezzati solo i risultati da lui conseguiti nell’esercizio delle funzioni di vicario del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modena, e non la pluralità delle esperienze particolarmente pregnanti maturate nei primi anni di esercizio delle funzioni, agevolmente rilevabili dal curriculum (giudice del Tribunale di Lodi; Pretore a Carpi), laddove, poi, lo stesso punteggio, in dichiarata applicazione di un’ottica comparativa, è stato attribuito ad altri candidati, che, a differenza del ricorrente, non possono vantare lo svolgimento di funzioni vicarie analoghe a quelle oggetto di assegnazione.

Nessuna delle descritte censure può essere accolta.

5. La circolare del CSM sul conferimento degli incarichi semidirettivi (circolare n. P11036/08 del 2 maggio 2008 – deliberazione del 30 aprile 2008) rileva in primo luogo che nell’attuale assetto normativo vengono in rilievo soprattutto i parametri delle attitudini e del merito che, in una valutazione integrata, confluiscono in un giudizio complessivo ed unitario.

Con riguardo alla valutazione delle attitudini generiche e del merito, ai sensi del punto 3 della circolare, le pregresse indicazioni mantengono inalterata la loro attualità, costituendo gli stessi parametri di cui all’art. 11, comma 2 del d.lgs. 160/2006, sulle valutazioni di professionalità, una più ampia esplicazione dei principi già affermati dal Consiglio nelle proprie circolari in materia di conferimento degli incarichi direttivi ed in tema di valutazioni ordinarie di professionalità.

Per quanto attiene alle attitudini, la circolare fa presente che la categoria dell’attitudine specifica, richiesta dall’art. 12, comma 12 del d.lgs. 160/2006 anche per il conferimento degli incarichi semidirettivi, è riscontrata nella capacità di organizzare, programmare e gestire le risorse in rapporto alle necessità dell’ufficio ed alle risorse disponibili; è inoltre individuata nella propensione all’impiego delle tecnologie avanzate ed alla capacità di valorizzare le attitudini dei magistrati e dei funzionari nonché di ideare e realizzare gli adattamenti organizzativi dando piena e compiuta attuazione alle previsioni tabellari. La normativa primaria individua inoltre alcuni elementi specifici e significativi per la valutazione attitudinale quali le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione, di collaborazione e coordinamento investigativo nazionale, con particolare riguardo ai risultati conseguiti, i corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale frequentati nonché ogni altro elemento che ponga in evidenza l’attitudine specifica acquisita anche fuori del servizio in magistratura.

La circolare soggiunge che, nella valutazione attitudinale per gli incarichi semidirettivi, le specifiche doti di capacità professionale, desunte anche dalla pluralità di esperienze giudiziarie affrontate, assumono valore pregnante, atteso il ruolo di imprescindibile punto di riferimento nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali che è assegnato a colui che riveste l’incarico semidirettivo e, nell’ambito di questa verifica attitudinale, va inoltre riconosciuta particolare pregnanza alla pluralità delle esperienze maturate, soprattutto nei primi anni di esercizio delle funzioni, che contribuiscono alla formazione di un variegato patrimonio professionale, mentre nel prosieguo della vita professionale, significativo rilievo assume la scelta di un percorso professionale maggiormente specializzato e, conseguentemente, la conoscenza delle problematiche specifiche del settore in cui dovrà essere svolta la funzione semidirettiva, in ragione del ruolo centrale da riconoscere a chi ricopre un incarico semidirettivo sia nell’esercizio dell’attività giurisdizionale sia nel campo dell’organizzazione.

6. Tutto ciò posto, non risultano persuasive le doglianze con cui il ricorrente ha sostenuto che, per il merito, la particolare operosità dimostrata nell’arco della carriera e attestata dal parere del Consiglio Giudiziario e dalla proposta di minoranza, avrebbe richiesto l’attribuzione quanto meno dello stesso punteggio riconosciuto alla dr.ssa M., anche tenendo conto dell’articolata casistica giudiziaria affrontata, che, diversamente da quanto accaduto per la dr.ssa M., non è stata riportata in delibera.

Il Collegio rileva, infatti, che nel procedimento per il conferimento di un incarico semidirettivo, la comparazione tra i vari aspiranti non richiede un raffronto analitico delle doti di ciascuno di essi in relazione agli altri, potendo risolversi anche in un giudizio complessivo unitario, dal quale risulti l’apprezzamento complessivo dei candidati, e le ragioni della prevalenza accordata a quello nominato, espresse con motivazione anche sintetica, purché chiara, esplicita e coerente.

6.1. Nel caso di specie, le ragioni dell’attribuzione alla dr.ssa M. per il merito del punteggio pari a 5 emergono con chiarezza e coerenza dalle considerazioni svolte dall’organo di autogoverno.

Proprio con specifico riferimento all’operosità, è stato infatti rilevato a favore della dr.ssa M., "un percorso tanto eclettico nelle esperienze maturate, quanto valido e costante nel rendimento assicurato" (parere del Consiglio giudiziario di Bologna del 26 novembre 2007); lo svolgimento di "funzioni di giudice istruttore civile…di giudice istruttore penale, di giudice delegato ai fallimenti, di giudice del lavoro", anche con svolgimento di "funzioni presidenziali affrontando gravosi problemi relativi alla gestione del personale ed ai rapporti con il foro locale" (parere del Consiglio Giudiziario di Cagliari in relazione alla prima esperienza professionale del magistrato); lo svolgimento di "attività giurisdizionale in tutte le materie…rientranti nella competenza del Tribunale per i minorenni"con "diligenza, intuito, laboriosità" (parere del Consiglio Giudiziario di Trieste del 16 novembre 1989); l’affinamento delle doti già dimostrate nel corso della permanenza presso la procura di Bologna, culminata nell’assegnazione alla DDA, con lusinghieri giudizi in ordine alla laboriosità, all’attaccamento al servizio e al senso del dovere non comune, al contributo dato all’organizzazione dell’ufficio, qualificato di particolare rilievo anche in ragione del rilevante carico di lavoro dal quale il magistrato risultava gravato e dalla complessità dello stesso (parere del Consiglio Giudiziario di Bologna del 17 giugno 1998 in occasione della nomina a magistrato di appello); la "prontezza di intervento, energia ed intuito nel dirigere le indagini" con dimostrazione, nella funzione di p.m., come in quella di giudice, di "coraggio, senso delle istituzioni nonché in particolare attaccamento alla magistratura" (parere del Consiglio Giudiziario di Bologna in occasione della nomina a magistrato di Cassazione).

Del resto, anche nella proposta di minoranza a favore del ricorrente, alla dr.ssa M. sono stati attribuiti 5 punti per il merito.

Anche il profilo del ricorrente per quanto attiene alla voce del merito viene tratteggiato dalla delibera impugnata in senso estremamente positivo, ancorchè più sinteticamente, quanto alla laboriosità.

Ma, al riguardo, non può non rilevarsi che sia la proposta approvata dal Plenum, sia la proposta di minoranza a favore del ricorrente (che per il merito gli ha attribuito 5 punti) danno conto del fatto che il parere favorevole del Consiglio Giudiziario di Bologna del 24 maggio 2004, che rilevava nell’attività del ricorrente una "laboriosità non comune" nonché "le valutazioni ampiamente positive in ordine all’impegno lavorativo che ha assicurato nel tempo un alto rendimento nell’espletamento degli affari giudiziari di competenza" veniva rinnovato, nel novembre 2007, ma solo a maggioranza, per il posto di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modena, non essendovi però traccia, nella motivazione, delle argomentazioni di minoranza.

Di talchè, considerato, in particolare, l’assoluta continuità dei dati integralmente positivi emergenti dai pareri dei Consigli Giudiziari delle sedi ove la dr.ssa M. ha espletato la propria attività, il Collegio rileva che l’attribuzione alla medesima per il merito di un punteggio maggiore (5 punti) rispetto al quello attribuito al ricorrente (4 punti), che non versa nella identica condizione, si rivela in linea con il disposto delle fonti normative di riferimento e non risulta manifestamente illogica, irragionevole o basata su un travisamento dei fatti.

7. Quanto all’attitudine, il ricorrente lamenta che sono stati apprezzati solo i risultati da lui conseguiti nell’esercizio delle funzioni di vicario del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modena, e non la pluralità delle esperienze particolarmente pregnanti maturate nei primi anni di esercizio delle funzioni, rilevabili dal curriculum (giudice del Tribunale di Lodi; Pretore a Carpi), laddove, poi, lo stesso punteggio a lui riconosciuto, in dichiarata applicazione di un’ottica comparativa (4 punti), è stato attribuito ad altri candidati, che, a differenza del ricorrente, non possono vantare lo svolgimento di funzioni vicarie analoghe a quelle oggetto di assegnazione.

Al riguardo, deve essere innanzitutto sottolineato che, anche nella proposta di minoranza favorevole al ricorrente, è stato attribuito al medesimo il punteggio di 4 per l’attitudine specifica, sicché non può ritenersi che nella proposta di maggioranza l’attribuzione dello stesso punteggio sia ascrivibile al fatto che l’attività svolta dal ricorrente è stata riportata in modo succinto e riduttivo.

Quanto all’ulteriore profilo di censura relativo alla disparità di trattamento, si osserva che lo stesso è connotato da una certa genericità, non avendo il ricorrente lumeggiato quali altri candidati che non vantano lo svolgimento di funzioni vicarie analoghe a quelle esercitate dal dr. T. abbiano meritato per la voce lo stesso punteggio pari a 4.

A ciò si aggiunga che la doglianza, con particolare riferimento alla dr.ssa M., si rileva infondata, atteso che, come anche in precedenza riferito, l’attribuzione a quest’ultima di 4 punti per il profilo attitudinale risulta ampiamente motivata in relazione all’esercizio, sia pur per breve periodo, delle funzioni presidenziali presso il Tribunale di Lanusei, nonché alle capacità organizzative dimostrate nel corso della sua attività, anche nella DDA, come emergenti dal rapporto del Procuratore Aggiunto coordinatore della DDA della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, nonché dal parere del Consiglio Giudiziario di Bologna del 26 novembre 2007.

8. In finale, deve ancora rilevarsi che la circostanza, particolarmente stigmatizzata dal ricorrente nelle memorie difensive prodotte in corso di causa, che la procedura ha richiesto sette riunioni della Quinta Commissione del CSM, non lumeggia, ex se, nonché tenendo conto della esiguità della differenza tra i punteggi attribuiti, in particolare, al ricorrente ed alla dr. M., alcuna valenza in ordine alla asserita illegittimità delle valutazioni discrezionali ivi effettuate.

9. Per tutto quanto precede, il ricorso deve essere respinto.

Sussistono nondimeno giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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