Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
M.R., persona offesa costituitasi parte civile nel procedimento penale contro Mi.Fe.Gi., indagata ex art. 590 cod. pen., ricorre, per il tramite del difensore, avverso il decreto di archiviazione, emesso dal Gip del Tribunale di Varese il 29 maggio 2009, del quale chiede l’annullamento per non essere stato preceduto dalla notifica, alla stessa persona offesa, dell’avviso della richiesta di archiviazione formulata dal PM; notifica dovuta in ragione dell’espressa richiesta in tal senso formulata dalla ricorrente nella denuncia-querela, ai sensi dell’art. 408 c.p.p., comma 2.
Il ricorso è fondato, atteso che la dedotta omissione configura una violazione del diritto della persona offesa al contraddittorio, ex art. 178 cod. proc. pen., lett. c).
In realtà, è avvenuto che il decreto di archiviazione è stato emesso senza che fosse stato preventivamente dato avviso alla persona offesa – che lo aveva formalmente chiesto nella denuncia – querela – della relativa richiesta da parte del PM. Tale omissione, secondo quanto costantemente affermato da questa Corte (Cass. 17201/08, n. 1929/09), ha determinato la violazione del contraddittorio, da cui scaturisce, in conseguenza, la nullità, ex art. 127 c.p.p., comma 5 del decreto di archiviazione.
Il provvedimento impugnato deve essere, quindi, annullato, senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Varese per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato con trasmissione degli atti al Tribunale di Varese.
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