REGIONE TOSCANA LEGGE REGIONALE 5 agosto 2009, n. 50 Modifiche alla legge regionale 13 maggio 2004, n. 25 (Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale).

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 22 del 5-6-2010

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 30 del 12 agosto 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Preambolo Visto l’art. 122, primo comma, della Costituzione; Vista la legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell’art. 122, primo comma, della Costituzione); Visto il parere espresso dalla Commissione regionale per le pari opportunita’ nella seduta del 27 luglio 2009; Considerato quanto segue: 1. che il sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali e’ disciplinato dalla legge regionale 13 maggio 2004, n.25 (Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale); 2. che il Consiglio regionale con l’approvazione dell’ordine del giorno del 27giugno 2007 si e’ impegnato a prevedere una significativa riduzione del numero dei consiglieri regionali; 3. che il Consiglio regionale con deliberazione 18 dicembre 2007, n. 131, ha istituito una Commissione speciale per l’attuazione dell’ordine del giorno consiliare del 27 giugno 2007, attribuendole, fra gli altri, il compito di predispone gli atti necessari all’attuazione dei punti 1 e 2 dell’ordine del giorno consiliare del 27 giugno 2007 ed eventuali atti correlati e/o conseguenti; 4. che il Consiglio regionale con deliberazione 10 dicembre 2008, n. 89, ha istituito una Commissione speciale per la normativa elettorale, con il compito di svolgere l’esame referente delle proposte di legge in materia di riforma del sistema elettorale regionale gia’ presentate in Consiglio regionale o che potranno essere eventualmente presentate entro il termine di attivita’ della Commissione stessa; 5. che, alla luce del dibattito realizzatosi in questi mesi in ambito consiliare, si ritiene necessario procedere ad una modifica della legge elettorale vigente, attraverso l’introduzione di alcune modiche che realizzino la riduzione del numero dei consiglieri, l’incompatibilita’ fra la carica di assessore e quella di consigliere, la revisione del numero massimo dei candidati regionali, la revisione della soglia di accesso ai seggi, la modifica del sistema di assegnazione dei seggi ai gruppi di liste; 6. che il parere della Commissione regionale per le pari opportunita’ non si configura come un complesso organico di emendamenti rispetto all’impianto normativo della proposta di legge; Si approva la presente legge Art. 1 Modifiche all’art. 2 della legge regionale n. 25/2004 1. Al comma 1 dell’art. 2 della legge regionale 13 maggio 2004, n. 25 (Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del presidente della Giunta regionale) il numero: «63« e’ sostituito dalla seguente parola: «cinquantatre».

Art. 2

Ulteriori modifiche alla legge regionale n. 25/2004
e decorrenza delle stesse

1. Al comma 3 dell’art. 8 della legge regionale n. 25/2004 il
periodo: «Leliste provinciali sono formate da uno o due candidati
regionali» e’ sostituito dal seguente: «Le liste provinciali sono
formate da uno o piu’ candidati regionali il cui numero non puo’
essere superiore a cinque".
2. Al comma 2 dell’art. 10 della legge regionale n. 25/2004 il
periodo: «Nelle candidature regionali quando le liste indicano due
candidati» e’ sostituito dal seguente: «Nelle candidature regionali
quando le liste indicano piu’ candidati, nel numero massimo di
cinque».
3. Il comma 1 dell’art. 18 della legge regionale n. 25/2004 e’
sostituito dal seguente:
«1. I gruppi di liste, uniti o no in coalizione, possono
accedere al riparto dei seggi se hanno ottenuto una cifra elettorale
regionale pari almeno al 4 per cento dei voti complessivi e siano
collegati a candidati Presidente della Giunta regionale che abbiano
ottenuto almeno il 4 per cento dei voti complessivi nella relativa
elezione.».
4. Il comma 2 dell’art. 19 della legge regionale n. 25/2004 e’
sostituito dal seguente:
«2. Per l’assegnazione dei seggi a ciascun gruppo di liste di
cui al comma 1, si divide la cifra elettorale regionale di ciascun
gruppo di liste successivamente per 1, 2, 3, 4… sino a concorrenza
del numero dei seggi da attribuire. I seggi sono quindi assegnati ai
gruppi di liste cui corrispondono nell’ordine i piu’ alti quozienti
ottenuti da tali divisioni. A parita’ di quoziente, nelle cifre
intere e decimali, il seggio e’ attribuito al gruppo di liste che ha
ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parita’ di quest’ultima,
per sorteggio.».
5. Dopo l’art. 24 della legge regionale n. 25/2004 e’ inserito il
seguente:
«Art. 24-bis (Incompatibilita’ fra la carica di assessore e
quella di consigliere). – 1. La carica di assessore regionale e’
incompatibile con quella di consigliere regionale.
2. La nomina ad assessore comporta la decadenza dalla carica di
consigliere.».
6. Al comma 1 dell’art. 25 della legge regionale n. 25/2004,
prima della parola: «incompatibilita’» e’ inserita la seguente:
«ulteriori».
7. La presente legge entra in vigore alla data dell’entrata in
vigore della modifica statutaria che rende conformi allo Statuto la
disposizione di cui all’art. 1 sul numero dei consiglieri regionali e
la disposizione di cui al comma 5, del presente articolo, sulla
incompatibilita’ degli assessori regionali.
La presente legge e’ pubblicata sul Bollettino ufficiale della
Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Toscana.
Firenze, 5 agosto 2009

MARTINI

La presente legge e’ stata approvata dal Consiglio regionale
nella seduta del 29 luglio 2009.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-06-05&task=dettaglio&numgu=22&redaz=009R0806&tmstp=1276154612718

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