REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 luglio 2009, n. 185

Regolamento di modifica al Regolamento per l’attuazione del Programma operativo regionale (POR) FESR – Obiettivo competitivita’ regionale e occupazione 2007-2013, emanato con decreto del Presidente della Regione 13 settembre 2008 n. 238

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 21 del 29-5-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia n. 28 del 15 luglio 2009)

IL PRESIDENTE

Visto il Regolamento (CE) 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio
2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che
abroga il Regolamento (CE) 1260/1999;
Visto il Regolamento (CE) 1080/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo
regionale e recante abrogazione del Regolamento (CE) 1783/1999;
Visto il Regolamento (CE) 1828/2006 della Commissione dell’8
dicembre 2006 che stabilisce le modalita’ di applicazione dei
predetti Regolamenti;
Visto l’art. 3, comma 2, lettera b) del citato Regolamento (CE)
n. 1083/2006 che descrive l’obiettivo «Competitivita’ regionale e
occupazione», finalizzato a rafforzare, al di fuori delle regioni in
ritardo di sviluppo, la competitivita’ e le attrattive delle regioni
e l’occupazione anticipando i cambiamenti economici e sociali,
inclusi quelli connessi all’apertura degli scambi, mediante
l’incremento ed il miglioramento della qualita’ degli investimenti
nel capitale umano, l’innovazione e la promozione della societa’
della conoscenza, l’imprenditorialita’, la tutela ed il miglioramento
dell’ambiente e il miglioramento dell’accessibilita’,
dell’adattabilita’ dei lavoratori e delle imprese e lo sviluppo di
mercati del lavoro inclusivi;
Vista la Decisione della Commissione europea C(2007) 5717 del 20
novembre 2007 con la quale la Commissione europea approva il POR FESR
Obiettivo Competitivita’ ed occupazione della Regione Friuli-Venezia
Giulia;
Vista la deliberazione n. 3161 del 14 dicembre 2007 con cui la
Giunta regionale ha preso atto della Decisione sopraccitata;
Vista la legge regionale 21 luglio 2008, n.7 (Disposizioni per
l’adempimento degli obblighi della Regione Friuli-Venezia Giulia
derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita’ europee.
Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE,
2006/54/CE e del regolamento (CE) n.1083/2006 (Legge comunitaria
2007));
Vista la deliberazione 21 luglio 2008 n.1427 che approva il
«Regolamento per l’attuazione del Programma Operativo Regionale (POR)
FESR Obiettivo Competitivita’ regionale e occupazione 2007-2013 della
Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia», ai sensi del Capo V della
legge regionale summenzionata;
Visto il Regolamento per l’attuazione del Programma Operativo
Regionale Obiettivo competitivita’ regionale e occupazione (POR) FESR
2007-2013 (emanato con proprio decreto 13 settembre 2008, n. 238), di
seguito Regolamento di attuazione del POR;
Considerato che a seguito della riorganizzazione
dell’amministrazione regionale e’ stato costituito il Servizio
coordinamento politiche per la montagna al fine di coordinare le
politiche di sviluppo per la montagna;
Viste le deliberazioni della Giunta regionale 8 gennaio 2009, n.
7 e 23 febbraio 2009, n. 371 con cui sono state approvate le Linee
Guida per la definizione dello strumento di coordinamento ed
integrazione dei piani di azione locale delle aree montane (C.I.M.A.)
nell’ambito del POR FESR 2007-2013 Obiettivo Competitivita’ regionale
e occupazione;
Considerato che tali Linee guida, condivise dal Comitato di
Sorveglianza del Programma sopraccitato, definiscono le principali
modalita’ operative per l’attuazione dell’Attivita’ 4.2.a
«Valorizzazione e fruizione delle risorse naturali, culturali e del
patrimonio esistente»;
Ritenuto opportuno integrare il Regolamento di attuazione del POR
con la definizione delle modalita’ attuative dell’Attivita’ 4.2.a e,
in particolare, dello strumento di attuazione C.I.M.A ;
Viste le disposizioni di cui all’art. 7, comma 4, lett. d) del
Regolamento di attuazione del POR ove si dispone che «la Giunta
regionale approva i bandi e gli inviti con le relative risorse»;
Considerata l’opportunita’ di specificare la tipologia dei bandi
oggetto di approvazione da parte della Giunta regionale al fine di
garantire una piu’ celere attuazione del Programma e una esplicita
modalita’ di gestione dello stesso;
Ritenuto opportuno quindi integrare il Regolamento di attuazione
del POR con la precisazione della tipologia di bandi e inviti che
devono essere approvati dalla Giunta regionale, con deliberazioni
proposte dagli Assessori competenti per materia e di concerto con
l’Assessore alle Relazioni internazionali, comunitarie e autonomie
locali;
Considerato, inoltre, che la vigente normativa regionale prevede
quale strumento di gestione la delegazione amministrativa
intersoggettiva, di cui all’art. 51 della legge regionale 31 maggio
2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici);
Considerate l’opportunita’ e necessita’ di prevedere l’istituto
sopra richiamato nell’ambito delle procedure di gestione del
Programma Operativo Regionale al fine di garantire una celere ed
efficace attuazione dello stesso;
Ritenuto opportuno integrare il Regolamento di attuazione del POR
in ordine alle disposizioni comuni per la gestione del Programma con
tutti i possibili strumenti di gestione previsti dall’ordinamento
regionale in vigore e, pertanto, anche tramite l’introduzione
dell’istituto della delegazione amministrativa intersoggettiva;
Preso atto della diversa tipologia della natura degli interventi
ammessi a finanziamento sul programma operativo nonche’ del diverso
assetto organizzativo delle singole strutture attuatrici coinvolte
nella gestione dello stesso;
Considerata la finalita’ di garantire una gestione finanziaria
quanto piu’ coerente con la ripartizione delle competenze tra i
diversi dirigenti coinvolti;
Considerata l’opportunita’ di prevedere che l’atto di disimpegno
di competenza del Direttore centrale possa essere delegato dallo
stesso ai Direttori di servizio ove la natura dell’operazione oggetto
di concessione renda la predisposizione di questi atti piu’ efficace
ed efficiente rispetto alla situazione organizzativa del soggetto
coinvolto;
Ritenuto opportuno integrare il Regolamento di attuazione del POR
in ordine alle disposizioni per la gestione ordinaria del programma,
con l’inserimento all’art. 11 di un ulteriore comma che preveda la
possibilita’ di delega del Direttore centrale al Direttore di
servizio in ordine alla rideterminazione dell’impegno;
Considerato, inoltre, l’art. 12, commi 3 e 4 del Regolamento di
attuazione del POR, che disciplina le ipotesi di erogazione in via
anticipata, rispettivamente nel caso di aiuti di stato e al di fuori
del regime di aiuti di stato, qualora i beneficiari siano soggetti
privati;
Considerato che, in entrambi i casi sopra descritti dall’art.12,
commi 3 e 4, si prevede che le erogazioni in via anticipata devono
comunque rispettare il limite del 35% dell’importo concesso di cui
all’art.78, paragrafo 2, del Reg. (CE) 1083/2006;
Preso atto che sono state avviate le procedure di modifica del
quadro normativo comunitario di riferimento, che saranno oggetto di
prossima valutazione della Commissione europea;
Ritenuto opportuno modificare il Regolamento di attuazione del
POR anche con l’inserimento della previsione, nel caso delle
erogazioni in via anticipata, del generale rispetto dei limiti del
quadro normativo comunitario di riferimento, nonche’ delle
indicazioni rese dall’Autorita’ di Gestione con apposite circolari;
Visto, inoltre, l’art. 15, comma 2, lett a), del Regolamento di
attuazione del POR;
Considerato che le disposizioni di cui al vigente quadro
normativo di riferimento comunitario ricomprendono la possibilita’ di
finanziare operazioni non solo gia’ finanziate con strumenti
regionali bensi’, e soprattutto, operazioni meramente ammesse a
finanziamento regionale;
Ritenuto, pertanto, opportuno modificare il citato art.15, comma
2, lett. a) del Regolamento di attuazione del POR anche con
l’inserimento della previsione della ammissibilita’ a finanziamento
comunitario di operazioni meramente ammesse a finanziamento regionale
e non limitarlo alle operazioni gia’ finanziate con strumenti
regionali;
Visto l’art. 42, comma 1 lett. b) dello Statuto regionale di
autonomia;
Visto l’art. 14 della legge regionale 18 giugno 2002, n. 17
(Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia
Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell’art. 12
dello Statuto di autonomia).
Vista la deliberazione della Giunta regionale 11 giugno 2009 n.
1277 con la quale la Giunta medesima, ha approvato il «Regolamento di
modifica al Regolamento per l’attuazione del Programma operativo
regionale (POR) FESR Obiettivo Competitivita’ regionale e occupazione
2007-2013, emanato con decreto del Presidente della Regione 13
settembre 2008, n. 238»;

Decreta:

1. E’ emanato il «Regolamento di modifica al Regolamento per
l’attuazione del Programma operativo regionale (POR) FESR Obiettivo
Competitivita’ regionale e occupazione 2007-2013, emanato con decreto
del Presidente della Regione 13 settembre 2008, n. 238», nel testo
allegato al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sara’ pubblicato sul Bollettino ufficiale
della Regione.

TONDO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-05-29&task=dettaglio&numgu=21&redaz=009R0689&tmstp=1276155745906

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