Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 19-10-2010) 09-03-2011, n. 9411 Ebbrezza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

In data 10 marzo 2009 il giudice per le indagini preliminari di Brescia emetteva decreto penale di condanna nei confronti di V.O.R., imputato del reato di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 186, lett. c) per aver circolato in stato di ebbrezza con tasso alcolemico pari a g/1 1,58 e 1,56, condannandolo alla pena di Euro 1640,00 di ammenda, alla sospensione della patente per 12 mesi e disponendo la confisca del veicolo.

V.O.R. ha proposto ricorso per Cassazione deducendo il vizio di violazione di legge per quanto riguarda la disposta confisca, atteso che nel novellato art. 186 C.d.S. il decreto penale non è indicato quale provvedimento con il quale può essere disposta la confisca, nè può soccorrere l’art. 460 c.p.p., comma 2, che consente la confisca solo nei casi di cui all’art. 240, comma 2, con implicita esclusione degli altri casi di confisca obbligatoria.

Con successiva memoria il ricorrente insisteva nella ragioni del ricorso.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Di recente (sez. 4^ 24.2.2010 n. 14514 rv 247025; sez. 4^ 16.12.2009 n. 3599 rv 246298) questa Corte ha ritenuto, con principio che il collegio condivide, che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto dall’imputato avverso il decreto penale di condanna, e che l’impugnazione proposta non può essere convertita nell’opposizione di cui all’art. 461 cod. proc. pen., perchè l’opposizione non appartiene al novero dei mezzi di impugnazione in senso tecnico.

In tali decisioni è stato puntualmente osservato che il rito monitorio, prevede, quale unico rimedio avverso il decreto penale di condanna, l’atto di opposizione, finalizzato a rimuovere il provvedimento stesso e ad instaurare il contraddittorio tra le parti:

la particolarità del rito e la espressa previsione di uno specifico rimedio, portano ad escludere la possibilità per l’imputato di proporre il ricorso per cassazione. Vero è che nella giurisprudenza di questa Corte è stata affermata la legittimità del ricorso per cassazione proposto dal P.M. avverso il decreto penale di condanna ("ex plurimis", Sez. 4, n. 11358/08, RV. 238939); ma tale opzione ermeneutica trova fondamento in ragioni peculiari che riguardano esclusivamente l’ufficio del P.M. per il quale, a differenza dell’imputato, non è previsto alcun rimedio specifico, finalizzato a censurare eventuali statuizioni illegittime contenute nel decreto penale: donde la possibilità, per la sola Pubblica Accusa, di avvalersi del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., posto che il decreto penale è assimilato dal codice di rito alla sentenza di condanna.

Ancora, giova evidenziare che, volendo ritenere ammissibile per l’imputato il ricorso per cassazione avverso il decreto penale di condanna, si perverrebbe ad un risultato in stridente contrasto con la stessa "ratio" del procedimento monitorio; si finirebbe, infatti, con il consentire all’imputato, astenendosi dal proporre opposizione, di evitare il rischio di un trattamento sanzionatorio più rigoroso (la cui possibilità è espressamente prevista dall’art. 464 c.p.p., comma 4), e, nel contempo, di avvalersi di un diverso rimedio, il ricorso per cassazione, finalizzato a censurare una sola delle statuizioni contenute nel decreto penale.

Nè può ipotizzarsi la possibilità della conversione del ricorso in opposizione in applicazione dell’art. 568 c.p.p., comma 5. Non ignora il Collegio che questa Corte ha costantemente riconosciuto all’opposizione natura di mezzo di impugnazione. Trattasi, tuttavia, di opzione interpretativa che deve essere necessariamente armonizzata con la peculiarità del rito monitorio e con le finalità dell’atto di opposizione al decreto penale. L’atto di opposizione in argomento può essere assimilato ai mezzi di impugnazione nel senso che è destinato a rimuovere un provvedimento – che altrimenti diverrebbe definitivo – e, sotto tale profilo, è perciò soggetto, quanto alla sua presentazione, al rispetto di formalità e termini. Ma non può certo considerarsi concettualmente e tecnicamente mezzo di impugnazione a tutti gli effetti; basti pensare che:

1) l’opposizione al decreto penale non ha alcun contenuto devolutivo da sottoporre al vaglio di un giudice di grado superiore chiamato ad un sindacato giurisdizionale relativamente ad una decisione intervenuta all’esito di un giudizio svoltosi nel contraddittorio tra le parti;

2) l’opposizione è rivolta allo stesso giudice che ha emesso il decreto penale di condanna e – segnando la fuoriuscita dal rito monitorio e l’ingresso in altro tipo di rito (sul punto cfr. Sez. 2, n. 23263 del 22/04/2004 Cc. – dep. 18/05/2004 – Rv. 229706) – mira solo a rimuovere il decreto stesso e ad instaurare un contraddittorio fino a quel momento del tutto assente: l’art. 464 c.p.p. è titolato "giudizio conseguente all’opposizione";

3) con l’atto di opposizione, l’imputato può chiedere al giudice che ha emesso il decreto di condanna il giudizio immediato ovvero il giudizio abbreviato o l’applicazione della pena a norma dell’art. 444 c.p.p.; l’opposizione al decreto penale costituisce l’atto formale indispensabile per l’avvio del giudizio e per la revoca del decreto penale: atto formale, con il quale, come detto, può anche essere formulata la richiesta del rito alternativo;

4) a seguito dell’opposizione, il giudice può applicare anche una pena diversa e più grave rispetto a quella fissata con il decreto penale di condanna, nonchè revocare i benefici eventualmente già concessi ( art. 464 c.p.p., comma 4); viceversa, nel giudizio di appello, quando appellante è il solo imputato, il giudice di secondo grado non può irrogare una pena più grave per specie o quantità, in forza del divieto della "reformatio in pejus" di cui all’art. 597 c.p.p., comma 3;

5) contestualmente all’opposizione al decreto penale, può essere richiesta, sussistendone i presupposti, l’oblazione ( art. 464 c.p.p., comma 2): il che non è consentito nel giudizio di appello, stante lo sbarramento posto dagli artt. 162 e 162 bis c.p.p.. La conversione dell’impugnazione ai sensi dell’art. 568 c.p.p., comma 5 – pur nell’interpretazione estensiva di tale norma fornita dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza Bonaventura (fondata sulla necessità di salvaguardare comunque la voluntas impugnationis) – trova evidentemente il suo fondamento, in sintonia con la "ratio" delle disposizioni che disciplinano i mezzi di impugnazione in senso tecnico, nella volontà del soggetto di sottoporre al vaglio del giudice dell’impugnazione le proprie doglianze in relazione alla decisione emessa all’esito di una valutazione di merito: orbene, come si è detto, l’atto di opposizione – finalizzato invece ad instaurare il giudizio – non presenta siffatte connotazioni.

Nè può valere, ai fini della convertibilità del ricorso per cassazione in opposizione al decreto penale, evocare lo schema disegnato dal legislatore per il procedimento di esecuzione. Il giudice dell’esecuzione, chiamato a decidere in ordine ad una delle questioni elencate nell’art. 676 c.p.p., comma 1, procede a norma dell’art. 667 c.p.p., comma 4, e provvede quindi, senza formalità, con ordinanza; avverso tale provvedimento è espressamente previsto il rimedio dell’opposizione dinanzi allo stesso giudice il quale è chiamato ad una sorta di "riesame" del provvedimento oggetto dell’opposizione, con piena cognizione delle doglianze dedotte, procedendo a norma dell’art. 666 c.p.p. e decidendo quindi, all’esito di udienza camerale, con ordinanza contro la quale è previsto il ricorso per cassazione; lo stesso art. 666 c.p.p. stabilisce, al comma 6, che si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni sulle impugnazioni e quelle sul procedimento in camera di consiglio davanti la corte di cassazione. Di tal che, nel caso di ricorso per cassazione avverso il provvedimento emesso dal giudice dell’esecuzione (in prima istanza) a norma dell’art. 676 c.p.p., comma 1, e art. 667 c.p.p., comma 4, sono ben ravvisabili i presupposti per la conversione del ricorso in opposizione onde rendere possibile (nell’ottica della salvaguardia della "voluntas impugnationis") quella seconda valutazione di merito normativamente ed esplicitamente prevista: situazione procedurale, come si vede, del tutto diversa rispetto a quella che scaturisce dalla opposizione al decreto penale di condanna.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchè al pagamento della somma di 1000,00 Euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchè al pagamento della somma di 1000,00 Euro in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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