Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Il Giudice di Pace di Forlì ha assolto in forza dell’art. 530 c.p.p., A.P. dal reato di lesioni colpose a lui addebitato. La rubrica addebita all’ A. il reato di cui all’art. 590 c.p., comma 1, per avere, durante una gara sportiva di calcetto, provocato per colpa, lesioni guaribili in venti giorni (frattura delle ossa nasali) a E.M., portiere della squadra avversaria, colpito al volto, mentre si trovava a terra in possesso di palla, da uno stinco dell’ A..
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Forlì ha proposto (in data 30/11/2009) ricorso per cassazione contro siffatta sentenza e contro l’ordinanza di riduzione della lista testimoniale resa a verbale di udienza del 19/2/2008.
La parte civile ha inviato memoria per l’udienza del 7/10/2010 a mezzo di fax (il 28/9/2010) e mediante deposito in cancelleria il 1/10/2010. Peraltro la stessa parte civile ha proposto, come da fotocopia di ricorso depositato davanti al giudice di Pace di Forlì in data 3/12/2009 e versata in atti, appello avverso la medesima ordinanza e avverso la medesima sentenza, nella specifica prospettiva dell’art. 576 c.p.p.. All’udienza pubblica del 7/10/2010 il ricorso è stato deciso con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.
Motivi della decisione
Il PM ricorrente censura i provvedimenti impugnati per:
1) assunzione della ordinanza (impugnata), in violazione di norme processuali per essere stata depositata la lista testimoniale oggetto della ordinanza medesima, in assenza di qualsiasi atto di nomina che legittimasse quel deposito;
2) pronunzia di una sentenza corredata di dispositivo incompleto inadeguato a rivelare una qualunque statuizione effettivamente adottata e correlato ad una motivazione contraddittoria e suscettibile di dare spazio a diverse forme terminative del giudizio La proposizione di due impugnazioni, contro la stessa sentenza e per un unico fatto, secondo quanto si è annotato nella parte di motivazione relativa allo svolgimento del processo, comporta, la conversione in appello del proposto ricorso per cassazione, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Forlì quale giudice di appello.
P.Q.M.
Visto l’art. 580 c.p.p., converte il ricorso in appello e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Forlì.
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