REGIONE MOLISE LEGGE REGIONALE 21 settembre 2009, n. 24 Modifiche ed integrazioni all’art. 2 della legge regionale 13 gennaio 2009, n. 1, recante: «Legge finanziaria regionale 2009».

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 23 del 12-6-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise
n. 23 del 1º ottobre 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Modifiche all’art. 2 della legge regionale 13 gennaio 2009, n. l

1. All’art. 2 della legge regionale 13 gennaio 2009, n. 1 (Legge
finanziaria regionale 2009), sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 11 e’ sostituito dal seguente:
«11. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi
di cui al comma 10 nonche’ quelli gia’ selezionati per il Molise ed
iscritti, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della presente legge, alla
unita’ previsionale di base n. 100 ”Intese istituzionali di
programma Coordinamento Fondi Aree Sottoutilizzate”, e, nel
contempo, di non gravare sul bilancio regionale nei casi in cui lo
Stato definanzi uno o piu’ interventi, la Regione Molise garantisce
la copertura finanziaria in regime di propria anticipazione sul Fondo
Aree Sottoutilizzate solo e sempre che la stazione appaltante
(soggetto attuatore) assuma l’impegno giuridicamente vincolante,
realizzi e completi l’opera fino a renderla funzionale, nel rispetto
dei tempi stabiliti dal CIPE nelle proprie delibere di finanziamento
e della vigente normativa sulla contabilita’ di Stato. Pertanto,
tutte le sanzioni comminate alla Regione Molise, in applicazione
della normativa dello Stato, a causa del mancato rispetto della
tempistica CIPE per l’utilizzo delle risorse FAS, saranno trasferite
ai soggetti attuatori inadempienti tramite immediato disimpegno sul
relativo capitolo di bilancio regionale ed eventuale recupero, su
decisione della Giunta regionale, delle risorse erogate in regime di
anticipazione e non rimborsabili da parte dello Stato. Per gli
interventi di programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate
(FAS) di cui al comma 10 relativi al periodo 2007/2013, l’impegno
giuridicamente vincolante e’ la stipula del contratto con l’impresa
aggiudicataria».
b) il comma 12 e’ sostituito dal seguente:
«12. Relativamente agli interventi finanziati con risorse del
Fondo Aree Sottoutilizzate, dei fondi dell’Unione europea e fondi
regionali, ad amministrazioni aggiudicatrici, Regione Molise
compresa, cosi’ come definite all’art. 3 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni, le
economie, a qualsiasi titolo maturate nell’attuazione di affidamenti
di lavori, servizi e forniture, quali riduzioni di attivita’, ribassi
d’asta, salvo l’utilizzo di parte di essi nel limite previsto
dall’art. 132, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006, secondo
la procedura fissata con l’art. 86, comma 3, della legge regionale 29
settembre 1999, n. 34, rettifiche a collaudo o stato finale,
accertate a seguito di ogni segmento procedurale, torneranno con
immediatezza nelle disponibilita’ del bilancio regionale con le
modalita’ stabilite al comma 13.»;
c) il comma 17 e’ abrogato.

Art. 2

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione
Molise.

La presente legge sara’ pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Molise.
Campobasso, 21 settembre 2009

IORIO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-06-12&task=dettaglio&numgu=23&redaz=009R0753&tmstp=1276848151835

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