Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole
Motivi della decisione
Con il primo motivo del ricorso, l’esponente denunzia la violazione e falsa applicazione di norme di legge. Circa la propria legittimazione ad agire negata dalla Corte d’appello, la ricorrente osserva che la stessa le competeva sia perché nel contratto era prevista il suo diritto a richiedere la risoluzione (…“i medesimi potranno domandare la risoluzione del contratto”…); sia quale beneficiaria di un contratto stipulato in suo favore; sia infine in qualità di unica erede dello stipulante V.C., come peraltro riconosciuto dalla stessa controparte.
La doglianza appare fondata.
Intanto, come ha rilevato il tribunale, la D.B. era legittimata ad agire quale terzo beneficiario del contratto, che come tale viene ad acquistare, per effetto della stipulazione in suo favore, un diritto autonomo e non solo un mero vantaggio.
Secondo la S.C. “nel contratto a favore di terzo, il diritto del terzo è autonomo rispetto a quello dello stipulante e può, pertanto, essere fatto valere contro il promittente anche in via diretta, senza necessità dell’intervento in giudizio dello stipulante, facendo valere nei confronti di quegli il diritto alla realizzazione del suo credito”. (Cass. n. 23844 del 18/09/2008). Peraltro nello stesso contratto di vitalizio alimentare, le parti avevano espressamente previsto il diritto della D.B. ad agire verso il R.L. per la risoluzione del contratto stesso (…“Per effetto della stipulazione la stessa D.B.N. ha diritto di richiedere direttamente al cessionario le prestazioni di cui sopra…”).
Si osserva ancora che la D.B. era parimenti legittimata a proporre l’azione di risoluzione del contratto anche nell’ulteriore qualità di erede dello stipulante deceduto. Peraltro lo stesso R., ha riconosciuto in D.B.N. tale qualità di erede ed ha spiegato nei suoi confronti domanda riconvenzionale perché essa fosse condannata “in proprio e nella qualità di erede di C.V.” al pagamento di un’indennità per le prestazioni erogate in loro favore. (v. comparsa di risposta giudizio di 1° grado).
Con il 2° motivo del ricorso, l’esponente denunzia la violazione degli artt. 1256, 1411, 1455,1463, 1877 e 2697 c.c., nonché l’insufficiente e contraddittoria motivazione. Con riguardo al requisito dell’impossibilità sopravvenuta ad eseguire la prestazione, osserva la ricorrente che era pacifico che il R. era stato colpito da ictus cerebrale che lo aveva invalidato in modo assoluto, anche con riferimento alla natura particolare del contratto concluso; la mancata esecuzione anche per un breve periodo di tali prestazioni comportava la risoluzione del contratto, stante il carattere infungibile delle prestazioni stesse. Pertanto la Corte territoriale “…sul punto aveva perpetrato una chiara ed evidente falsa applicazione delle norme di riferimento, valutando semplicisticamente il carattere personale della prestazione assunta dal R., da una parte; ed omettendo di comparare gli effetti prodotti da tale mancata prestazione anche per un breve periodo nei confronti della D.B.”. La corte salernitana ha infatti immotivatamente affermato che l’impossibilità del R. consisteva in una “mera attuale difficoltà a rendere quella parte strettamente personale di assistenza”, quando ex actis emergeva “che tale mera difficoltà era durata per almeno sei anni”. D’altra parte la difesa del R. che nel giudizio di primo grado aveva pacificamente ammesso l’incapacità del medesimo, avrebbe dovuto allegare nel giudizio d’appello la prova del suo contrario.
La doglianza è fondata.
La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere “legittimamente configurabile, in base al principio dell’autonomia contrattuale di cui all’art. 1322 cod. civ., un contratto atipico di cosiddetto “vitalizio alimentare”, autonomo e distinto da quello, nominato, di rendita vitalizia di cui all’art. 1872 stesso codice, sulla premessa che i due negozi, omogenei quanto al profilo della aleatorietà, si differenziano perché nella rendita alimentare, le obbligazioni dedotte nel rapporto hanno ad oggetto prestazioni assistenziali di dare prevalentemente fungibili (e quindi, assoggettabili, quanto alla relativa regolamentazione, alla disciplina degli obblighi alimentari dettata dall’art. 433 cod. civ.), mentre nel vitalizio alimentare le obbligazioni contrattuali hanno come contenuto prestazioni (di fare e dare) di carattere accentuatamente spirituale e, in ragione di ciò, eseguibili unicamente da un vitaliziante specificatamente individuato alla luce delle sue proprie qualità personali, con la conseguenza che a tale negozio atipico è senz’altro applicabile il rimedio della risoluzione per inadempimento di cui all’art. 1453 cod. civ., espressamente esclusa, per converso, con riferimento alla rendita vitalizia” (Cass. n. 8854 del 08/09/1998; Cass. n. 7033 del 29/05/2000). Stante il carattere infungibile delle prestazioni caratterizzate dall’intuitu personae, le stesse erano eseguibili unicamente da un vitalizzante specificamente individuato alla luce delle sue qualità personali (nella fattispecie, L.R. ), per cui non ha rilievo la circostanza da lui dedotta (contestata ex adversis) secondo cui i suoi familiari avevano provveduto ad assicurare ad entrambi i coniugi quanto previsto nel contratto di vitalizio in questione, né varrebbe ad escludere l’impossibilità, assoluta ed oggettiva. della prestazione cui si era obbligato lo stesso R..
Con il 3° motivo deduce la violazione degli artt. 583 c.c., 1453,1463, 2697 c.c. omessa o insufficiente motivazione; critica la Corte territoriale che aveva ritenuto di escludere “in via teorica ogni possibile trasferimento del bene in capo alla D.B., in qualità di erede, anche qualora la stessa avesse in tal veste agito processualmente…”, non valutando che la risoluzione del contratto reintegrava l’immobile ceduto nel patrimonio del C. e quindi della D.B. quale sua unica erede, così come previsto dall’art. 583 c.c.
Con il 4° motivo del ricorso, l’esponente denunzia la insufficiente o motivazione e la violazione di legge, con riguardo alla statuizione relativa alla domanda di rilascio dell’immobile che non sarebbe stata formulata dall’attrice (vizio di ultrapetizione in cui sarebbe incorso il tribunale). Contesta l’assunto del giudice d’appello secondo cui la D.B. aveva chiesto nell’atto introduttivo, come unica conseguenza della risoluzione, il solo risarcimento del danno, ciò che sarebbe in contrasto con il principio giuridico ex art. 1463 c.c.
Entrambe le censure – congiuntamente esaminate essendo connesse – sono fondate.
Invero la pronuncia di risoluzione per inadempimento, ai sensi dell’art. 1458 c.c. ha effetto retroattivo tra le parti; nel caso di risoluzione per impossibilità sopravvenuta, ai sensi dell’art. 1463 c.c. “la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione e deve restituire quella che ha già ricevuta secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebito”. Nella fattispecie la restituzione dell’immobile – già nel possesso della D.B. quale erede del C. e quale beneficiaria delle prestazioni dedotte nel contratto – era solo un effetto automatico della pronuncia di risoluzione del contratto, né risulta che l’attrice – come sostiene la corte – si fosse limitata nell’atto introduttivo a domandare solo il risarcimento del danno come unica conseguenza della risoluzione stessa.
Conclusivamente devono ritenersi fondati i motivi esaminati, assorbita la 5ª censura, ciò che comporta l’accoglimento del ricorso, con la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d’Appello di Napoli.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d’Appello di Napoli.
Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.