Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
. che ha chiesto che il ricorso sia rigettato.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 20 gennaio 2009, il Tribunale di Fermo dichiarava non doversi procedere nei confronti di G. e B.P. per il reato di cui all’art. 392 cod. pen., perchè il reato estinto per intervenuta remissione di querela.
Rilevava il giudice che il querelante non era comparso in giudizio, nonostante fosse stato espressamente avvisato che la sua assenza sarebbe stata interpretata come volontà di rimettere la querela.
2. Avverso la sentenza in epigrafe, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Genova, con cui denuncia la violazione dell’art. 152 cod. pen. e difetto assoluto di motivazione, in quanto la decisione si pone in contrasto con l’interpretazione assunta dalle Sezioni unite della Suprema Corte, secondo cui, dalla mancanza comparizione della persona offesa, non si può far discendere l’implicita volontà di remissione.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato e va accolto.
E’ principio più volte affermato da questa Corte, anche a Sezioni unite, che non costituisce remissione tacita della querela, per assenza di una manifestazione inequivoca di volontà, la mancata comparizione al processo del querelante, anche nel caso in cui vi sia stato un espresso invito del giudice a presentarsi e nonostante l’eventuale l’avvertimento che l’omissione sarà considerata rinunzia alla querela (da ultimo, Sez. 6, n. 11142 del 25/02/2010, dep. 24/03/2010, Lombardi, Rv. 247014; Sez. 2, n. 44709 del 29/10/2009, dep. 20/11/2009, Santomaggio, Rv. 245632; Sez. U, n. 46088 del 30/10/2008, dep. 15/12/2008, Viele, in motivazione).
3. Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata.
Quanto all’individuazione del giudice del rinvio, va qui richiamato il principio secondo cui la sentenza di non doversi procedere, resa in udienza pubblica, dopo il controllo della costituzione delle parti e prima dell’apertura del dibattimento, non è qualificabile come sentenza predibattimentale, ed è pertanto appellabile dal P.M.; ne deriva che il ricorso immediato in cassazione del P.M. per violazione di legge costituisce ricorso per saltum, con la conseguenza che, se il suo accoglimento comporti l’annullamento con rinvio, il giudice di rinvio è individuato in quello che sarebbe stato competente per l’appello (Sez. 2, n. 48340 del 17/11/2004, dep. 15/12/2004, Carducci, Rv. 230535; Sez. 4, n. 48310 del 28/11/2008, dep. 29/12/2008, Pensalfini, Rv. 242394).
Pertanto, poichè nel caso di specie la impugnata sentenza è stata resa in udienza pubblica, dopo la costituzione delle patti e la dichiarazione di contumacia dell’imputato, l’impugnazione deve essere qualificata come ricorso per saltum, con la conseguenza che gli atti devono essere trasmessi alla Corte di appello di Ancona per il giudizio.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata e rinvia per il giudizio alla Corte d’appello di Ancona.
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