Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole
Svolgimento del processo
È controverso il residuo pagamento del prezzo di cessione di un’azienda di copisteria sita in Torino, pattuito con scrittura privata 30 agosto 1990 per il prezzo di 30 milioni di lire. Il Tribunale di Torino in parziale accoglimento della domanda con sentenza del marzo 2002 condannava la acquirente C.C. al pagamento di dieci milioni di lire, ma la Corte d’appello piemontese il 20 settembre 2004 ha respinto la domanda dell’odierna ricorrente, la snc L.P.. Ha ritenuto: A) che il pagamento di dieci milioni di lire effettuato dalla C.C. anteriormente alla scrittura dovesse essere imputato a pagamento del prezzo concordato, incombendo sul creditore l’onere di provare l’esistenza di un diverso rapporto obbligatorio al quale riferire il pagamento dell’importo. B) che per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto, sicché si poteva ben riferire il pagamento avvenuto prima della stipula all’obbligazione de qua.
La Precisa ricorre con tre motivi illustrati da memoria. C.C. resiste con controricorso.
Motivi della decisione
Il Tribunale di Torino aveva ritenuto provato il pagamento di parte del prezzo concordato, mediante due assegni, rispettivamente di 15 e 5 milioni di lire, datati 5/9/90 e 19/7/91. Ha escluso che un versamento di 10 milioni di lire, effettuato nel luglio 1990, potesse essere computato quale pagamento del residuo.
La Corte d’appello ha ribaltato tale decisione, ritenendo che verosimilmente le parti avevano concluso le trattative prima della sottoscrizione della compravendita del 30 agosto 1990 e che i pagamenti anteriori erano quindi imputabili a questa causale. Ha aggiunto che, provato questo pagamento, incombeva sul creditore dimostrare che esso era da imputare ad altro credito. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione degli artt. 1321, 1322 e 1173 c.c. in relazione all’art. 116 cpc e vizio di motivazione, con riguardo alla scrittura contrattuale da cui discendevano gli accordi tra le parti. Dopo aver riportato testualmente e integralmente il contratto del 30 agosto 1990, la ricorrente evidenzia che le parti avevano ivi assunto precisi obblighi circa il debito e le scadenze, senza far cenno di alcun precedente pagamento.
Con il secondo motivo il ricorso censura la sentenza per violazione delle norme di cui sopra e degli articoli 1173, 1988 e 2697 c.c., nonché vizio di motivazione con riferimento al rilievo dato a un pagamento effettuato prima di quanto previsto nel contratto.
Con il terzo si lamentano vizi di motivazione, con riferimento alla affermazione che la stipula del 30 agosto avrebbe avuto solo valore di formalizzazione dell’accordo.
Tutti i motivi, da esaminare congiuntamente, sono fondati.
Il contratto del 30 agosto stabiliva la vendita dell’azienda e il prezzo di 30 milioni di lire, specificando che 25 erano dovuti a titolo di avviamento e 5 quale corrispettivo dei macchinari specificamente elencati. Proseguiva stabilendo “Il pagamento del prezzo di cessione … avverrà nel modo seguente: cinque milioni all’atto della firma della presente scrittura e per contanti. Venticinque milioni entro il 31 luglio 1991 anche con un titolo di credito”. Prevedeva inoltre che il mancato pagamento entro il suddetto termine avrebbe comportato la decorrenza di interessi legali a carico di parte acquirente.
A fronte di tale pattuizione, che fissava inequivocabilmente in un tempo futuro il pagamento del prezzo, risultavano implicitamente ma senza alcun dubbio esclusi precedenti pagamenti. Militava in tal senso non solo la specificazione dei pagamenti da eseguire, ma anche la pattuizione degli interessi in caso di ritardato pagamento, clausola, anche questa, che sarebbe stato del tutto illogico prevedere ove un pagamento anche parziale fosse già avvenuto.
Coglie pertanto nel segno il primo motivo, laddove evidenzia l’erroneo uso della regola interpretativa di cui all’art. 1362 comma 2 c.c., relativo alla intenzione delle parti e la illogicità della motivazione in ordine al mancato richiamo di eventuali pagamenti anteriori in una scrittura non affrettata né riassuntiva, ma che “prevedeva precisi obblighi”. Il giudice del merito ha privato di ogni rilievo il senso letterale delle espressioni impiegate dagli stipulanti e che poteva rivelare con chiarezza e univocità la loro volontà comune, giacché non ha indicato ragioni di divergenza tra il tenore letterale del negozio e l’intento effettivo dei contraenti.
Ha fatto ciò, come denuncia il secondo motivo, dando per dimostrato ciò che doveva essere dimostrato e cioè che il pagamento (versamento di un assegno) avvenuto prima della stipula e ignorato dagli stipulanti fosse da imputare al rapporto contrattuale de quo. Così facendo ha elevato una mera congettura (la conclusione della trattativa in epoca anteriore alla scrittura e la redazione di questa a fini formali, per impedire che “la prestazione restasse sine causa”) al rango di verità contrattuale, sebbene apertamente contraddetta da quanto liberamente redatto e sottoscritto dalle parti stesse.
La sentenza ha inoltre capovolto i principi sull’onere della prova, come denuncia sempre il secondo motivo, poiché ha ritenuto che fosse la società La Precisa a dover dimostrare che i precedenti pagamenti erano da imputare a diverse ragioni di credito. Ciò vale allorquando il debitore abbia fornito la prova dell’inesistenza o dell’estinzione del debito relativo al rapporto fondamentale indicato dal creditore (ex multis Cass. 5246/06; 1064/05), situazione che è contraddetta dalla risultanza documentale valorizzata in ricorso, costituita, come detto, dal contratto stipulato e in particolare dalle clausole relative al prezzo. Il principio poteva valere quindi, come deduce il ricorrente, per pagamenti successivi alla data della stipula, giammai per pagamenti anteriori. È illogica infatti la motivazione, come ripete il terzo motivo, che assuma la sottoscrizione da parte di un contraente di una clausola contenente un residuo impegno debitorio, con scadenze differenziate, a fronte del già avvenuto pagamento.
Segue da quanto esposto l’accoglimento del ricorso.
La sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per nuovo esame al giudice di merito, che in sede di rinvio liquiderà le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per spese ad altra Sezione della Corte d’appello di Torino.
Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.