Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 16-12-2010) 11-03-2011, n. 10123 Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Caltagirone, Sez. distaccata di Grammichele, ha con sentenza del 22 gennaio 2010 applicato la pena concordata ex art. 444 c.p.p. di mesi due di arresto ed euro 8.000 di multa, nei confronti di L.O. e P.R..

Il procuratore della repubblica presso il tribunale di Caltagirone ha proposto ricorso per cassazione per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale, ex art. 606 c.p.p., lett. b), in quanto il giudice avrebbe omesso di statuire sulla demolizione delle opere abusive, consistite nella sopraelevazione del secondo piano con struttura portante in cemento armato.

La sentenza di patteggiamento è impugnabile sotto il profilo oggettivo ed anche solo per censurare l’omessa statuizione sul punto della demolizione. L’ordine di demolizione trova la sua fonte normativa nel D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31, comma 9, applicabile in Sicilia.

E’ anche applicabile nella specie l’art. 98 del medesimo t.u., in considerazione della violazione della normativa antisismica, secondo cui, con il decreto o la sentenza di condanna, il giudice ordina la demolizione delle opere o delle parti di esse costruite in difformità alla normativa di settore. Sulla demolizione, le norme applicabili in Sicilia, quand’anche si aderisse alla tesi del mancato recepimento del t.u. del 2001, sarebbero, da un lato, la L. n. 47 del 1985, art. 7 (trasfuso nel D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31) e, dall’altro lato, la L. n. 74 del 1964, art. 23 (trasfuso nel D.P.R. n. 380 del 2001, art. 98), entrambe norme reiterate nel t.u. del 2001, sicchè la disciplina applicabile sarebbe identica a quella del t.u. del 2001.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

L’ordine di demolizione di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31, comma 9, è una sanzione caratterizzata dalla natura giurisdizionale dell’organo istituzionale al quale il relativo esercizio è attribuito, che ha natura sostanzialmente amministrativa con carattere ablatorio ed il giudice la deve disporre anche nella sentenza applicativa di pena concordata tra le parti (vedi Sez. 3, n. 16390 del 27/4/2010, PG in proc Costi, Rv. 246769, Sez. Unite, n. 15 del 24/7/1996, PM in proc. Monterisi, Rv. 205336).

A tale sentenza, infatti, sono ricollegabili tutti gli effetti di una sentenza di condanna, ad eccezione di quelli espressamente indicati dall’art. 445 c.p.p., comma 1, fra i quali non è compresa la sanzione in oggetto (non trattandosi di pena accessoria, nè di misura di sicurezza).

A nulla rileva che l’ordine medesimo non abbia formato oggetto dell’accordo intercorso tra le parti, in quanto esso costituisce atto dovuto per il giudice, non suscettibile di vantazioni discrezionali e sottratto alla disponibilità delle parti stesse, di cui l’imputato deve tenere comunque conto nell’operare la scelta del patteggiamento (vedi Sez. 3, n. 24087 del 13/6/2008, Cacioppoli, Rv. 240539). Ne deriva che la sentenza impugnata va annullata, limitatamente all’omesso ordine di demolizione delle opere abusive, ovvero all’omessa imposizione di prescrizioni necessarie per rendere le opere conformi alla normativa antisismica, a norma del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 98 e poichè tali provvedimenti implicano necessari accertamenti tecnici e un giudizio sulla pericolosità dell’opera abusiva, o di una sua parte, gli stessi debbono essere demandati necessariamente al giudice di merito, per cui la sentenza va annullata sul punto con rinvio (in tal senso Sez. 3, n. 28465 del 10/7/2009, PG in proc. Gallucci, Rv. 244571, Sez. 3, Ordinanza n. 109 del 24/2/1996, Pascale, Rv. 204364).
P.Q.M.

Annulla con rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla mancata adozione delle misure di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 98, comma 3.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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