Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole
Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 25 del 23-6-2010
Sentenza
nel giudizio di legittimita’ costituzionale dell’art. 49, comma 1,
del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul
processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta
nell’articolo 30 della legge 30 dicembre1991, n. 413), promosso dalla
Commissione tributaria regionale della Campania, nel procedimento
cautelare vertente tra Giovanni Mario Annunziata e l’Agenzia delle
entrate, ufficio di Nola, con ordinanza pronunciata il 13 ottobre
2008, iscritta al n. 322 del registro ordinanze 2009 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, 1ª serie speciale,
dell’anno 2010.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 12 maggio 2010 il Giudice
relatore Franco Gallo.
Ritenuto in fatto
1. – Nel corso di un procedimento instaurato a seguito
dell’istanza proposta da un contribuente per ottenere, in via
cautelare, la sospensione dell’esecuzione di una sentenza tributaria
di secondo grado, la Commissione tributaria regionale della Campania,
con ordinanza pronunciata il 13 ottobre 2008, ha sollevato – in
riferimento agli artt. 3, 23, 24, 111 e 113 della Costituzione,
nonche’, quale norma interposta all’art. 10 Cost., in riferimento
all’art. 6, comma 1, della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali, firmata a Roma il 4
novembre 1950, ratificata ed eseguita con legge 4 agosto 1955, n.
848 – questione di legittimita’ dell’art. 49, comma 1, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo
tributario in attuazione della delega al Governo contenuta
nell’articolo 30 della legge 30 dicembre1991, n. 413), il quale
stabilisce che «Alle impugnazioni delle sentenze delle commissioni
tributarie si applicano le disposizioni del titolo III, capo I, del
libro II del codice di procedura civile, escluso l’art. 337 e fatto
salvo quanto disposto nel presente decreto».
2. – La Commissione tributaria rimettente premette, in punto di
fatto, che: a) con propria sentenza n. 417/07/2004, emessa in grado
di appello e depositata il 27 aprile 2005, aveva rigettato – in
riforma della sentenza di primo grado ed in accoglimento del gravame
proposto dall’Agenzia delle entrate – il ricorso proposto da un
contribuente avverso l’avviso di accertamento, ai fini dell’IRPEF,
dei redditi derivanti dalla sua partecipazione ad una societa’ di
persone nell’anno 1993; b) il contribuente aveva successivamente
presentato ricorso per cassazione («depositato il 20 giugno 2007»)
avverso la predetta sentenza di appello, deducendo che solo nel 2007
aveva avuto notizia, in occasione della ricezione della notificazione
di una cartella di pagamento, dell’esistenza della citata sentenza di
appello (e, quindi, del correlativo giudizio) riguardante il sopra
menzionato avviso di accertamento; c) il ricorso per cassazione, in
particolare, era basato sull’assunto che nel secondo grado di
giudizio era stato violato il contraddittorio, perche’ la notifica
dell’atto di appello, avvenuta a mezzo posta con la consegna del
plico al portiere dell’appellato, non era stata seguita dall’invio di
altra lettera raccomandata per informare il destinatario
dell’avvenuta notificazione e l’appellato contribuente, pertanto, non
aveva avuto notizia del proposto gravame; d) nelle more del giudizio
di cassazione, il medesimo contribuente aveva presentato alla
Commissione tributaria regionale un’istanza di sospensione, in via
cautelare, dell’esecuzione dell’impugnata sentenza di secondo grado,
invocando l’applicazione dell’art. 373 cod. proc. civ. e degli artt.
47, 49 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992 e deducendo che
dall’esecuzione della sentenza poteva derivargli grave ed
irreparabile danno, a seguito sia della notificazione nei suoi
confronti della menzionata cartella di pagamento, basata sull’avviso
di accertamento di cui alla sentenza di appello, sia della
comunicazione (con nota del 25 luglio 2008) dell’eseguita iscrizione
ipotecaria immobiliare effettuata – ai sensi dell’art. 77 del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle
imposte sul reddito) – a garanzia, ad un tempo, del credito
tributario risultante dalla suddetta sentenza di appello (pari ad
€ 210.988,62), nonche’ di un ulteriore credito, per altro titolo
(pari ad altri € 342.951,48).
3. – Il giudice rimettente premette altresi’, in punto di
diritto, che: a) il denunciato comma 1 dell’art. 49 del d.lgs. n. 546
del 1992 esclude espressamente l’applicabilita’ al processo
tributario dell’art. 337 cod. proc. civ. e quindi, secondo «la
giurisprudenza assolutamente prevalente», esclude l’applicabilita’
anche delle disposizioni menzionate da tale articolo, tra le quali e’
compreso l’art. 373 cod. proc. civ., il quale prevede, al secondo
periodo del primo comma, che «il giudice che ha pronunciato la
sentenza impugnata puo’, su istanza di parte e qualora
dall’esecuzione possa derivare grave ed irreparabile danno, disporre
con ordinanza non impugnabile che l’esecuzione sia sospesa o che sia
prestata congrua cauzione»; b) l’interpretazione della disposizione
censurata fornita da tale giurisprudenza, secondo cui l’art. 373 cod.
proc. civ. non e’ applicabile al processo tributario, costituisce
«fedele applicazione delle regole ermeneutiche»; c) nella specie, «il
rischio di danno irreparabile (in presenza di una sentenza
annullatoria dell’accertamento in primo grado) nasce per la prima
volta dalla sentenza di appello che ha "ribaltata" la prima sentenza,
sicche’ sulla domanda di cautela (che non poteva che essere formulata
dopo la sentenza di appello) mai vi e’ stata la pronuncia di giudice
(ne’ mai in precedenza avrebbe potuto esservi)».
4. – Tanto premesso, il giudice a quo afferma che la disposizione
denunciata viola: a) il principio di ragionevolezza di cui all’art.
3, primo comma, Cost., perche’ nel caso in cui – come nella specie –
la pronuncia di appello abbia riformato la sentenza di primo grado
favorevole al contribuente, irragionevolmente esclude la tutela
cautelare «a fronte di atti impositivi esecutivi per la prima volta
emessi in esecuzione di una sentenza di secondo grado» e, pertanto,
consente il «sacrificio inevitabile ed irreparabile» dei diritti del
contribuente, nonostante che il sistema processuale sia stato «creato
a garanzia di diritti soggettivi tributari (a versare il giusto
tributo)» e che la giurisprudenza della Corte di giustizia CE tenda
ad «ampliare la sfera della tutela cautelare e ad affermare
l’esigenza della effettiva e sostanziale tutela dei diritti derivanti
dalla normativa comunitaria» (sentenze: Factorame del 19 giugno 1990,
in causa C-231/89; Zuckerfabrik del 21 febbraio 1991, in cause
C-143/88 e C-92/88; Atlanta del 9 novembre 1989, in causa C-465/92;
Kofisa Italia dell’11 gennaio 2001, in causa C-1/99); b) gli artt. 23
e 24 Cost., perche’ consente «l’assoggettamento ad esecuzione forzata
[…] senza che in base alla legge il debitore possa adire un giudice
in sede cautelare», pur essendo la disponibilita’ di misure cautelari
componente essenziale della tutela giurisdizionale garantita
dall’art. 24, Cost. (come sottolineato da numerose pronunce della
Corte costituzionale); c) l’art. 113, Cost., perche’, escludendo
«aprioristicamente» un rimedio cautelare avverso l’esecuzione di una
sentenza di secondo grado che abbia riformato la sentenza di primo
grado favorevole al contribuente, per cio’ stesso esclude anche che
la tutela giurisdizionale dei diritti ed interessi legittimi sia
«sempre» ammessa, come invece richiesto dall’evocato parametro
costituzionale; d) gli artt. 111, Cost. e 6, comma 1, della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
liberta’ fondamentali adottata a Roma il 4 novembre 1950, «in
relazione all’art. 10, Cost.», perche’ «il ritardo di giustizia non
puo’ tradursi, nelle more della sentenza della Corte di cassazione»
sulla sentenza di appello impugnata, «in perdita irreversibile del
patrimonio del contribuente che, in ipotesi, risultera’ avere
ragione».
Il rimettente osserva, infine, che alla prospettata dichiarazione
di illegittimita’ costituzionale della disposizione denunciata non
ostano i precedenti giurisprudenziali della Corte costituzionale
concernenti l’art. 49 del d.lgs. n. 546 del 1992 (sentenza n. 165 del
2000; ordinanze n. 217 del 2000, n. 325 del 2001 e n. 119 del 2007).
In particolare, con la sentenza n. 165 del 2000 la Corte
costituzionale ha affermato che la previsione di mezzi di tutela
cautelare nelle fasi di giudizio successive alla pronuncia di merito
sulla domanda, in favore della parte soccombente nel merito, deve
ritenersi rimessa alla discrezionalita’ del legislatore. Tuttavia –
osserva il giudice a quo – tale pronuncia riguarda la «tutela
ordinaria» del contribuente in sede cautelare e non quella
«eccezionale», la cui esigenza sorga cioe’, come nel caso di specie,
solo a seguito della sentenza di appello che, riformando la sentenza
di primo grado, abbia rigettato il ricorso del contribuente avverso
un atto impositivo.
Con le ordinanze n. 217 del 2000 e n. 325 del 2001, la medesima
Corte ha rilevato, poi, che gli artt. 3 e 24, Cost. non impongono ne’
il doppio grado cautelare ne’ l’uniformita’ tra i vari tipi di
processo, con la conseguenza che la previsione di cui all’art. 373
cod. proc. civ. puo’ ben restare confinata nel processo civile.
Tuttavia – osserva ancora il rimettente – nella presente questione
non si invocano ne’ «un parallelismo […] di tutela cautelare tra
processo tributario e processo civile o anche processo
amministrativo», «ne’ il doppio grado cautelare», ma si richiama solo
la necessita’ di garantire nel processo tributario una tutela
cautelare, in unico grado, quando per la prima volta, a seguito della
pronuncia di appello, «ne sorgano i presupposti e l’esigenza».
Con l’ordinanza n. 119 del 2007, infine, la Corte costituzionale
ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione sottopostale
in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., sia perche’ nel giudizio a
quo l’istanza di sospensione era stata reiterata dopo il suo rigetto,
in limine dell’appello; sia perche’ «l’oggetto del provvedimento di
sospensione non potrebbe mai essere la sentenza che ha respinto
l’impugnazione, bensi’ semmai il provvedimento impositivo la cui
impugnazione e’ stata rigettata in primo grado». Tuttavia – argomenta
il medesimo rimettente – la sentenza di primo grado, nel caso in
esame, non e’ stata sfavorevole al contribuente e, pertanto, a
differenza dell’ipotesi esaminata dalla citata ordinanza n. 119 del
2007, l’istanza di sospensione non e’ stata ne’ proposta ne’
rigettata in sede di appello, ma e’ stata proposta solo dopo la
sentenza di secondo grado, con riferimento proprio al «"provvedimento
impositivo", ossia» alla «iscrizione a ruolo effettuata dall’Agenzia
(da cui, a sua volta, deriva la iscrizione ipotecaria effettuata
dall’agente della riscossione) in quanto e’ tale iscrizione (e la sua
attuazione mediante ipoteca e consequenziale espropriazione forzata)
a costituire il sopravvenuto pericolo di danno grave ed
irreparabile».
5. – In ordine alla rilevanza della sollevata questione, il
rimettente afferma che «sussisterebbero nella specie i presupposti
per l’accoglimento dell’istanza di sospensione sia dell’efficacia
dell’impugnata sentenza di secondo grado, sia dell’efficacia della
iscrizione a ruolo e dell’iscrizione di ipoteca emessi, in via
consequenziale e derivata ex art. 68, comma 1, lett. c), d.lgs. nr.
546/1992». Ad avviso del giudice a quo sussisterebbero, infatti, i
presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora: a) quanto
al primo, perche’, in base ad una «delibazione sommaria incidenter
tantum e limitatamente ai […] fini cautelari», il ricorso per
cassazione proposto dal contribuente e’ fondato, posto che «il
mancato invio della raccomandata di conferma» della notificazione
effettuata «tramite agente postale con consegna […] al portiere»
appare «in contrasto con le disposizioni di cui agli artt. 139, comma
4, c.p.c. e 16, comma 2, e 61 d.lgs. nr. 546/1992 […], 60, comma 1,
D.P.R. nr. 600/1973», soprattutto in considerazione del fatto che
«l’art. 37, comma 27, lett.a) d.l. nr. 223/2006, conv. con modifiche
in legge nr. 248/2006 ha chiarito che le notifiche a mezzo di messi
di atti o avvisi di accertamento, se effettuata a mani di accipiens
diverso dal destinatario, deve essere seguita dalla c.d. seconda
raccomandata» e che «siffatta esigenza di una seconda raccomandata
appare ancora piu’ pregnante, in caso di notifica a mezzo posta,
quando si tratti di notifica di atti di appello»; b) quanto all’altro
presupposto, perche’ e’ evidente il pericolo del grave ed
irreparabile danno «che deriverebbe al contribuente dalla vendita
forzata dei 18 immobili ipotecati […] e dalla consequenziale
irrecuperabilita’ di quei beni, una volta coattivamente alienati», a
fronte dell’adeguata salvaguardia dell’interesse dell’amministrazione
finanziaria tramite la «garanzia reale» operante anche nel periodo di
eventuale sospensione dell’efficacia della sentenza di secondo grado
e della consequenziale iscrizione ipotecaria, fino alla decisione
della Corte di cassazione. In proposito, il rimettente aggiunge che
l’autonoma impugnabilita’ del provvedimento di iscrizione ipotecaria
– prevista dal comma 1, lettera e-bis), dell’art. 19 del d.lgs. n.
546 del 1992 – non fa venir meno la rilevanza della questione,
perche’ tale impugnazione puo’ essere proposta solo per i vizi propri
dell’iscrizione, senza che il giudice possa sindacare «il presupposto
di essa (nella fattispecie, la sentenza di secondo grado […]
impugnata con ricorso per cassazione)».
6. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, e’ intervenuto in
giudizio, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.
La difesa dello Stato osserva che la Corte costituzionale si e’
costantemente pronunciata nel senso della legittimita’ costituzionale
del denunciato art. 49 del d.lgs. n. 546 del 1992 (ordinanze n. 119 e
n. 4 del 2007; n. 325 del 2001; n. 310, n. 217 e n. 165 del 2000) e
«ritiene che tale orientamento debba essere confermato anche nel
presente caso», senza che il giudice possa sindacare «il presupposto
di essa (nella fattispecie, la sentenza di secondo grado […]
impugnata con ricorso per cassazione)». Deduce, al riguardo, che la
suddetta disposizione non si pone in contrasto con alcuno dei
parametri costituzionali evocati dal rimettente: a) non con l’art. 3,
Cost. – sotto l’aspetto della parita’ di trattamento rispetto ad
altri sistemi processuali e della ragionevolezza -, perche’ non
sussiste alcun principio costituzionalmente rilevante di necessaria
uniformita’ tra i vari tipi di processo (vengono citate le sentenze
n. 18 del 2000 e n. 82 del 1996; nonche’ l’ordinanza n. 325 del 2001)
e perche’ la spiccata specificita’ del processo tributario, nel quale
occorre ricercare il contemperamento tra la preminente esigenza
pubblica di assicurare il flusso delle entrate tributarie e le
pretese del contribuente, rende non irragionevole l’attribuzione di
una minore ampiezza di poteri cautelari all’organo giudicante
tributario, rispetto a quella dei giudici civili od amministrativi;
b) non con l’art. 23 Cost., perche’ la pretesa dell’amministrazione
tributaria trova il suo fondamento proprio nella legge; c) non con
l’art. 24 Cost., perche’, come sottolineato dalla giurisprudenza
costituzionale, «la garanzia costituzionale della tutela cautelare»
deve ritenersi «imposta solo fino al momento in cui non intervenga,
nel processo, una pronuncia di merito che accolga – con efficacia
esecutiva – la domanda […] ovvero la respinga» (sentenze n. 217 e
n. 165 del 2000; ordinanza n. 325 del 2001) e perche’ a nulla rileva
«che, nel caso di specie, non sia stata possibile, per l’andamento
del processo, una doppia tutela cautelare avendo avuto il
contribuente ragione nel primo grado e torto nel secondo»; d) non
«con l’art. 111, Cost.», perche’ tale parametro e’ stato erroneamente
evocato – in luogo dell’art. 117, primo comma, Cost. – con
riferimento all’obbligo internazionale derivante dall’art. 6 della
Convenzione dei diritti dell’uomo (sentenze n. 349 e n. 348 del
2007); e) non con l’art. 113 Cost., «atteso che il diritto azionato
dalla parte pubblica, che si vuole paralizzare, e’ attualmente
all’esame della Corte di cassazione». L’Avvocatura generale dello
Stato sottolinea infine, sotto il profilo della rilevanza, che
l’iscrizione ipotecaria immobiliare effettuata con riferimento alla
sentenza di appello impugnata per cassazione costituisce un atto
autonomamente impugnabile e, pertanto, puo’ essere sospesa in via
cautelare, ove da essa possa derivare un danno grave ed irreparabile.
Considerato in diritto
1. – La Commissione tributaria regionale della Campania dubita –
in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 111 e 113 della Costituzione,
nonche’, quale norma interposta all’art. 10, Cost., in riferimento
all’art. 6, comma 1, della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali, firmata a Roma il 4
novembre 1950, ratificata ed eseguita con legge 4 agosto 1955, n.
848 – della legittimita’ dell’art. 49, comma 1, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo
tributario in attuazione della delega al Governo contenuta
nell’articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), il quale
stabilisce che «Alle impugnazioni delle sentenze delle commissioni
tributarie si applicano le disposizioni del titolo III, capo I, del
libro II del codice di procedura civile, escluso l’art. 337 e fatto
salvo quanto disposto nel presente decreto».
La suddetta Commissione tributaria afferma che la norma
denunciata viola gli evocati parametri costituzionali, «nella parte
in cui non prevede, in unico grado, la possibilita’ di sospensione
della sentenza di appello tributaria, impugnata con ricorso per
cassazione, allorquando ivi sopravvenga, per la prima volta, il
pericolo di un "grave ed irreparabile danno", con carattere di
irreversibilita’ e non altrimenti evitabile». In particolare, secondo
la medesima Commissione, la disposizione censurata si pone in
contrasto con: a) il principio di ragionevolezza di cui all’art. 3,
primo comma, Cost., perche’, nel caso in cui la pronuncia di appello
abbia riformato la sentenza di primo grado favorevole al
contribuente, irragionevolmente esclude la tutela cautelare «a fronte
di atti impositivi esecutivi per la prima volta emessi in esecuzione
di una sentenza di secondo grado» sfavorevole all’appellato e,
pertanto, consente il «sacrificio inevitabile ed irreparabile» dei
diritti del contribuente; b) gli artt. 23 e 24, Cost., perche’
prevede l’assoggettamento ad esecuzione forzata […] senza che in
base alla legge il debitore possa adire un giudice in sede
cautelare», pur essendo la disponibilita’ di misure cautelari
componente essenziale della tutela giurisdizionale garantita
dall’art. 24, Cost.; c) gli artt. 111, Cost. e 6, comma 1, della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
liberta’ fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (ratificata
ed eseguita con legge 4 agosto 1955, n. 848), «in relazione all’art.
10 Cost.», perche’ «il ritardo di giustizia non puo’ tradursi, nelle
more della sentenza della Corte di cassazione» avente ad oggetto la
sentenza di appello impugnata, «in perdita irreversibile del
patrimonio del contribuente che, in ipotesi, risultera’ avere
ragione»; d) l’art. 113, Cost., perche’ «aprioristicamente impedisce
un rimedio cautelare avverso l’attuazione di una pretesa tributaria,
fondata su una sentenza di secondo grado, che abbia "ribaltato" in
appello, una sentenza di primo grado pienamente favorevole al
contribuente» e, pertanto, si pone in contrasto con il precetto
costituzionale secondo cui la tutela giurisdizionale dei propri
diritti ed interessi legittimi e’ «sempre» ammessa.
2. – La questione e’ inammissibile per tre distinti motivi.
2.1. – Il primo motivo di inammissibilita’ discende dal fatto che
il rimettente, nonostante la mancanza di un diritto vivente sul
punto, non ha esperito alcun tentativo di interpretare la
disposizione censurata nel senso che essa consenta l’applicazione al
processo tributario della sospensione cautelare prevista dall’art.
373 cod. proc. civ., con conseguente insussistenza del prospettato
contrasto con gli evocati parametri costituzionali.
Il giudice a quo muove da due premesse interpretative: una,
esplicita, per la quale la denunciata disposizione vieta
espressamente l’applicazione, nel processo tributario, della
sospensione cautelare di cui al citato art. 373 cod. proc. civ.;
l’altra, implicita, per la quale, ove si potesse prescindere dal
denunciato comma 1 dell’art. 49 del d.lgs. n. 546 del 1992, la
menzionata sospensione cautelare sarebbe pienamente compatibile con
la complessiva disciplina del processo tributario.
La prima di tale premesse, tuttavia, non e’ argomentata in alcun
modo dal giudice rimettente, il quale, al riguardo, si limita a
richiamare genericamente la «giurisprudenza assolutamente prevalente»
e ad affermare, altrettanto genericamente, che tale interpretazione
della disposizione censurata deriverebbe, secondo una «fedele
applicazione delle regole ermeneutiche», dal divieto di estendere al
processo tributario l’art. 337 cod. proc. civ., il quale richiama,
appunto, l’art. 373 dello stesso codice. Il rimettente, pertanto,
omette di valutare se la disposizione denunciata sia interpretabile
diversamente. Non tiene conto, infatti, che: a) non v’e’, in
proposito, alcuna pronuncia della Corte di cassazione, ma solo
contrastanti orientamenti della giurisprudenza di merito, che non
assurgono a diritto vivente; b) il contenuto normativo dell’art. 337
cod. proc. civ. (inapplicabile al processo tributario, per l’espresso
disposto della norma censurata) e’ costituito da una regola
(«L’esecuzione della sentenza non e’ sospesa per effetto
dell’impugnazione di essa») e da una eccezione alla stessa regola
(«salve le disposizioni degli artt. […] 373 […]»); c) l’art. 373
consta anch’esso, al primo comma, di una regola (primo periodo: «Il
ricorso per cassazione non sospende l’esecuzione della sentenza») e
di una eccezione (secondo periodo: «Tuttavia il giudice che ha
pronunciato la sentenza impugnata puo’, su istanza di parte e qualora
dall’esecuzione possa derivare grave ed irreparabile danno, disporre
con ordinanza non impugnabile che l’esecuzione sia sospesa o che sia
prestata congrua cauzione»); d) l’inapplicabilita’ al processo
tributario – in forza della disposizione censurata – della regola,
sostanzialmente identica, contenuta nell’art. 337 cod. proc. civ. e
nel primo periodo del primo comma dell’art. 373 dello stesso codice,
non comporta necessariamente l’inapplicabilita’ al processo
tributario anche delle sopraindicate «eccezioni» alla regola e,
quindi, non esclude di per se’ la sospendibilita’ ope iudicis
dell’esecuzione della sentenza di appello impugnata per cassazione.
Da tale possibile interpretazione, alternativa a quella
immotivatamente adottata dal rimettente, conseguirebbe che il comma 1
dell’art. 49 del d.lgs. n. 546 del 1992 non costituisce ostacolo
normativo ad applicare al processo tributario l’inibitoria cautelare
di cui all’art. 373 cod. proc. civ. e che, pertanto – nella stessa
prospettiva del giudice a quo, il quale ritiene l’art. 373 cod. proc.
civ. astrattamente compatibile con il processo tributario -, la
sollevata questione sarebbe irrilevante. Il mancato tentativo di una
interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione
denunciata si risolve, dunque, nella carenza di motivazione sulla
rilevanza della questione e nella conseguente inammissibilita’ della
questione medesima.
2.2. – Il secondo motivo di inammissibilita’ discende dal fatto
che, contrariamente a quanto sostenuto dal rimettente, nella specie
non sussiste il requisito del fumus boni iuris dell’istanza
cautelare.
In proposito, il giudice a quo osserva che il ricorso per
cassazione proposto dal contribuente avverso la sentenza tributaria
di secondo grado sarebbe fondato (sia pure in base ad una sommaria
delibazione), perche’ il contraddittorio nel giudizio di appello
sarebbe stato violato per effetto dell’illegittimita’ della
notificazione dell’atto di appello, effettuata «tramite agente
postale con consegna […] al portiere» e non seguita dall’«invio
della raccomandata di conferma» della notificazione stessa, previsto
dalla legge.
Tuttavia il giudice rimettente non considera che la notificazione
di atti a mezzo del servizio postale, ivi compresi gli atti di
appello nel processo tributario, e’ regolata dall’art. 7 della legge
20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di
comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti
giudiziari). In relazione alle diverse formulazioni di tale articolo,
derivanti dalle sue modificazioni legislative, occorre distinguere,
per il caso di consegna del piego postale al portiere dello stabile
del destinatario, tra le notificazioni effettuate anteriormente al 1°
marzo 2008 e quelle effettuate a partire da tale data, cioe’ dalla
data di entrata in vigore del comma 2-quater dell’art. 36 del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 (che ha introdotto
il comma 8 del citato art. 7 della legge n. 890 del 1982). Nella
prima ipotesi (cioe’ per il periodo anteriore al 1° marzo 2008), la
notificazione si perfeziona con la consegna del piego al portiere;
nell’altra ipotesi, invece, la legge prevede, dopo la consegna del
piego al portiere, anche l’invio al destinatario, da parte
dell’agente postale, di una lettera raccomandata contenente la
«notizia […] dell’avvenuta notificazione». In relazione al caso in
esame, che concerne – come sopra visto – la consegna al portiere del
piego contenente l’atto di appello, la suddetta modificazione
dell’art. 7 della legge n. 890 del 1982 non ha effetti retroattivi,
come espressamente stabilito dal primo periodo del comma 2-quinquies
dell’art. 36 del citato decreto-legge n. 248 del 2007 e come
riconosciuto anche dalla giurisprudenza di legittimita’ (Corte di
cassazione civile, sentenza n. 23589 del 2008). Nella specie, l’atto
di appello e’ stato notificato sicuramente prima del 1° marzo 2008,
perche’ la correlativa sentenza di appello risulta pronunciata nel
2004 e depositata nel 2005. Ne deriva che alla notificazione a mezzo
posta di tale atto di appello era applicabile ratione temporis la
formulazione originaria dell’art. 7 della legge n. 890 del 1982,
secondo la quale l’agente postale, dopo la consegna del piego al
portiere, non doveva inviare al destinatario alcuna lettera
raccomandata. Di qui l’infondatezza dell’istanza cautelare e, per
l’effetto, l’inammissibilita’, per irrilevanza, della sollevata
questione.
2.3 – Il terzo motivo di inammissibilita’ discende dal fatto che,
diversamente da quanto ulteriormente affermato dal rimettente, nella
specie non v’e’ neppure la prova del requisito del periculum in mora.
Al riguardo, il rimettente afferma che tale istanza soddisfa il
suddetto requisito, perche’: a) e’ stata notificata al contribuente
una cartella di pagamento comprensiva del debito tributario
risultante dalla sentenza di appello impugnata per cassazione; b) e’
stata comunicata allo stesso contribuente l’avvenuta iscrizione
ipotecaria effettuata a garanzia del soddisfacimento, ad un tempo,
sia del debito tributario risultante dalla medesima sentenza di
appello, sia di un ulteriore debito, per altro titolo, di importo di
poco superiore; c) la cartella e l’iscrizione ipotecaria possono
essere impugnate (ed eventualmente sospese in via cautelare) solo in
relazione a vizi propri di tali atti e non in relazione
all’invalidita’ dell’avviso di accertamento da essi presupposto ed
oggetto della statuizione contenuta nella sentenza di appello
impugnata per cassazione.
Va tuttavia rilevato che tali affermazioni del rimettente non
investono la caratteristica propria ed essenziale del periculum in
mora di cui all’art. 373 cod. proc. civ., cioe’ la sussistenza di un
«danno grave ed irreparabile» derivante dall’esecuzione della
sentenza impugnata per cassazione. Il rimettente, infatti, non
fornisce alcuna motivazione in ordine ne’ alla situazione economica
del debitore, ne’ alla possibilita’ per quest’ultimo di evitare,
nelle more, l’esecuzione forzata immobiliare, ne’ agli effetti lesivi
irreversibili ed inadeguatamente ristorabili di tale esecuzione.
Siffatta motivazione sarebbe stata necessaria anche in considerazione
del consolidato orientamento giurisprudenziale (tale da costituire
«diritto vivente»), secondo il quale, l’«irreparabilita’ del danno»
di cui all’art. 373 cod. proc. civ. va intesa, quantomeno, nel senso
di un intollerabile scarto tra il pregiudizio derivante
dall’esecuzione della sentenza nelle more del giudizio di cassazione
e le concrete possibilita’ di risarcimento in caso di accoglimento
del ricorso per cassazione. Ne consegue l’omessa motivazione circa la
sussistenza del periculum in mora e l’ulteriore profilo di
inammissibilita’ della sollevata questione, per difetto di
motivazione sulla rilevanza.
3. – La riscontrata inammissibilita’ della questione impedisce,
ovviamente, l’esame del merito e, in particolare, non consente di
valutare la richiesta del rimettente di procedere ad un riesame della
giurisprudenza di questa Corte relativa all’art. 49, comma 1, del
d.lgs. n. 546 del 1992, in tema di tutela cautelare nel processo
tributario.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimita’
costituzionale dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in
attuazione della delega al Governo contenuta nell’articolo 30 della
legge 30 dicembre1991, n. 413), sollevata dalla Commissione
tributaria regionale della Campania con l’ordinanza indicata in
epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 111 e 113 della
Costituzione, nonche’, quale norma interposta all’art. 10, Cost., in
riferimento all’art. 6, comma 1, della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali,
firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata ed eseguita con legge 4
agosto 1955, n. 848.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2010.
Il Presidente: Amirante
Il redattore: Gallo
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 17 giugno 2010.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.