Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 16-12-2010) 11-03-2011, n. 10106 violenza sessuale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 10 dicembre 2009, la Corte di Appello di Catania confermava la sentenza emessa in data 7 maggio 2009 dal GUP presso il Tribunale di Caltagirone con la quale, all’esito del giudizio abbreviato, F.G., imputato del delitto di violenza sessuale aggravata in danno di minore degli anni dieci (artt. 609 bis, 609 ter c.p. e art. 609 quater c.p., comma 1 e u.c.) fatto commesso in (OMISSIS) era stato ritenuto colpevole del suddetto reato e condannato, con la diminuente per il rito prescelto, alle pena di anni quattro e mesi otto di reclusione oltre alle pene accessorie di legge ed alle spese.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato.

Dopo aver sinteticamente riepilogato i fatti oggetto del processo, il suo excursus e le prove esaminate nella fase di merito, con il primo motivo la difesa denuncia violazione di legge ( art. 521 c.p.p.) per avere la Corte giudicato l’imputato per un fatto (palpeggiamenti vari nelle parti intime della bambina) diverso da quello contestato (presunto coito vestibolare ed anale).

Con altro motivo ha denunciato vizio di motivazione in punto di valutazione della attendibilità del racconto della minore, pur a fronte di numerose contraddizioni o imprecisioni ravvisabili nelle sue dichiarazioni, nonostante sia l’atto di appello, sia la memoria difensiva contenessero specifiche doglianze formulate in merito alla correttezza del metodo di indagine seguito (mancata registrazione audio-video dell’audizione della minore; violazione del principio del giusto processo).

Ha, in ultimo, denunciato vizio di motivazione con specifico riferimento alle mancate risposte date dalla Corte territoriale ai rilievi contenuti nell’atto di appello soprattutto riguardanti la complessiva valutazione della prova, il trattamento sanzionatorio e le circostanze attenuanti generiche).

Il ricorso è fondato.

Pur dovendosi dare atto della confusione ingenerata dal ricorrente nella enunciazione dei motivi di ricorso e pur dovendo muovere dalla indefettibile premessa che la struttura motivazionale della sentenza di appello, laddove le due pronunce di primo e di secondo grado risultino concordanti nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova poste a base delle rispettive decisioni, si salda con quella precedente di primo grado (Cass. Sez. 1A 26.6.2000 n. 8886), va rilevato che nel caso in esame si ravvisano palesi insufficienze motivazionali per nulla superate dalla Corte territoriale che è ricorsa ad una serie di argomentazioni del tutto apodittiche, pur a fronte di specifiche doglianze difensive (su tutte il mero richiamo ai vari passaggi operati dal primo giudice nel riferire le risultanze processuali, nonostante su tale punto la difesa avesse non solo proposto specifiche censure quanto al metodo seguito per l’accertamento dei fatti, ma presentato memoria difensiva ulteriore non presa in esame dalla Corte catanese).

Compendiata la motivazione della sentenza impugnata in appena una pagina, si profila del tutto assiomatica l’argomentazione svolta dalla Corte per disattendere le varie doglianze ed eccezioni difensive, enunciata con una mera petizione di principio in forza della quale "le deduzioni svolte dal primo decidente sono pienamente condivisibili e possono essere fatte proprie dalla Corte" (così, testualmente pag. 2 della sentenza impugnata), senza tuttavia spiegarne le ragioni.

Tanto più eclatante appare il difetto di motivazione se raffrontato alla oggettiva gravità dei fatti in rapporto anche alla età prepuberale della minore (gravità, peraltro, ritenuta dalla stessa Corte territoriale) che avrebbe dovuto imporre al giudice distrettuale una analisi più approfondita delle varie circostanze ed un esame esaustivo in merito alle denunciate imprecisioni e/o contraddizioni ravvisabili, a dire della difesa, nel racconto della minore. Ed analogo vizio motivazionale si ravvisa sia con riguardo alla qualificazione giuridica del fatto sia con riguardo alla parte concernente il trattamento sanzionatorio in ordine al quale la Corte si è limitata a ritenere congrua la pena in relazione alla gravità del fatto senza nulla aggiungere in punto di valutazione della personalità dell’imputato, del suo contegno processuale, della ricorrenza di eventuali circostanze attenuanti pur invocate dalla difesa. Si impone, pertanto, un annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Catania per una adeguata e specifica motivazione sui vari punti controversi indicati nell’atto di appello tenendo conto anche dei rilievi difensivi esposti nella memoria presentata nel corso del giudizio di appello.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Catania per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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