T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 09-03-2011, n. 644 Concessione per nuove costruzioni Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

icato nel verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il presente gravame le società ricorrenti, nella qualità di conduttore e proprietario, impugnano il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale gli è stata ordinata la demolizione di opere realizzate abusivamente, consistenti in un edificio in unico piano adibito ad abitazione di circa 50 mq, in una collinetta alta circa due metri realizzata mediante riporto di terra e in due tettoie per il ricovero di animali con strutture in profilati d’acciaio realizzate sulla collinetta medesima, manufatti la cui descrizione specifica si ricava dal verbale di sopralluogo redatto dai tecnici comunali il primo agosto 2000, versato in atti.

A sostegno del ricorso gli istanti deducono la violazione della legge n. 1142/50, della legge n. 10/77, della legge n. 47/85 e delle leggi regionali della Lombardia n. 51/75 e n. 19/92, nonché l’eccesso di potere per sviamento, erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità ed ingiustizia manifeste, difetto di motivazione, contraddittorietà e carenza di istruttoria.

Si è costituito il comune intimato, che ha chiesto la reiezione del ricorso per infondatezza nel merito controdeducendo puntualmente alle specifiche doglianze.

Successivamente le parti hanno prodotto memorie a sostegno delle rispettive conclusioni.

All’udienza pubblica del 22 febbraio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Parte ricorrente lamenta, sostanzialmente, l’illegittimità dell’ordine di demolizione, sia con riferimento alla collinetta, realizzata mediante semplice riporto di terra, che alle due tettoie, la cui costruzione sarebbe soggetta a semplice autorizzazione e non a concessione; deduce la totale carenza di motivazione in ordine all’interesse pubblico alla demolizione del fabbricato, realizzato più di dieci anni prima dal sopralluogo dal precedente proprietario dell’area ed adibito a mero deposito attrezzi; si duole, infine, della mancata indicazione nel provvedimento impugnato della specifica area da acquisire al patrimonio comunale in caso di inadempimento all’ordine di demolizione.

Il ricorso è infondato.

Con riferimento al primo punto, dalla documentazione versata in atti ed in particolare dal verbale di sopralluogo del primo agosto 2000 risulta che è stata realizzata, previa spianatura di terriccio riportato, una collinetta manutenzionata a verde con piantumazione di essenze arboree autoctone ed alberi da frutta della quota di circa metri 2.00 di altezza, alla cui sommità sono state realizzate abusivamente due tettoie contigue, una di circa metri 4.00 x 2.00, alta circa metri 2.00, con struttura in profilati d’acciaio, di sezione quadrata di cm 5.0 x 5.0, copertura in lamiera recata e chiusura su due lati in ondulato plastico semitrasparente, l’altra di circa metri 2.00 x 2.00, alta circa metri 1.70, con copertura in ondulato plastico semitrasparente, destinate al ricovero di animali.

In considerazione delle caratteristiche delle tettoie, costruite sulla sommità della collinetta realizzata mediante riporto di terra, ne deriva che entrambe necessitavano di essere assentite mediante concessione edilizia.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa, infatti, manufatti del genere di tettoie, depositi di materiali, baracche, pollai e simili, infissi al suolo e destinati ad uso prolungato nel tempo, incidendo in modo permanente sullo stato dei luoghi, necessitano della concessione edilizia. Tali opere costituiscono inconfutabilmente nuovi organismi edili caratterizzati da un proprio impatto volumetrico e ambientale e, dunque, idonei a determinare una trasformazione del territorio. Le caratteristiche tipologiche di siffatti interventi edilizi comportano, infatti, la realizzazione di una nuova costruzione.

E’ stato pure affermato che "Opere come baracche per cantieri, garages, tettoie, depositi per materiali, pollai e simili, sia per le loro caratteristiche strutturali che per l’uso di carattere prolungato cui sono destinate, richiedono il preventivo rilascio di un permesso di costruzione, in quanto incidono in modo permanente e non precario sull’assetto edilizio del territorio, per cui esigono la concessione edilizia, quand’anche non risultino infissi nel suolo, essendo comunque destinati ad usi permanenti o prolungati nel tempo" (cfr. TAR Emilia Romagna, sez. II, 31 agosto 2005, n. 1471).

Nella fattispecie in questione non risulta, inoltre, invocabile quella giurisprudenza che ritiene realizzabili in assenza di concessione di costruzione i lavori agricoli destinati a migliorare la utilizzabilità del suolo, come l’abbattimento di piante e il riporto di terra, perché non aventi natura edilizia e non provocanti l’alterazione dello stato dei luoghi sotto il profilo urbanistico. Sulla collinetta di terra sono state, infatti, costruite le due tettoie, risultando, di conseguenza, alterato lo stato dei luoghi sotto il profilo urbanistico.

Con riferimento, invece, all’assunta carenza di motivazione in ordine all’interesse pubblico alla demolizione del fabbricato, deve, innanzitutto, rilevarsi che il manufatto consiste in un edificio adibito ad abitazione, avente dimensioni esterne di metri 8.00 x 6.25, con tetto a due falde alto metri 2.40 all’imposta e metri 4.00 al colmo; lo stesso è suddiviso in vani con altezza di metri 2.40, consistenti in soggiorno, due camere, cucina e servizio e risulta in buona manutenzione, con infissi di recente fattura (cfr. verbale di sopralluogo).

Il collegio, in considerazione delle caratteristiche dell’edificio, realizzato in totale assenza di concessione edilizia, è dell’avviso di aderire al prevalente orientamento giurisprudenziale per il quale l’incontestato carattere abusivo con conseguente natura dovuta del provvedimento amministrativo sanzionatorio rende, altresì, priva di pregio la censura inerente il difetto di motivazione sull’interesse pubblico concreto e specifico e la carenza di istruttoria, tenuto anche conto che, per pacifica giurisprudenza, l’ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive è sufficientemente motivata con riferimento all’oggettivo riscontro dell’abusività delle opere e alla sicura assoggettabilità di queste al regime concessorio.

Né, in proposito, rileva il fatto che l’immobile sia stato costruito dieci anni prima rispetto al sopralluogo dell’agosto 2000 dal precedente proprietario.

Seguendo il più rigoroso orientamento, la demolizione è atto dovuto ed è sufficientemente motivato con l’affermazione dell’accertata irregolarità dell’intervento, essendo in re ipsa l’interesse pubblico alla rimozione dell’abuso – anche se risalente nel tempo – senza necessità di una specifica comparazione con gli interessi privati coinvolti o sacrificati. L’ordinanza di demolizione è, infatti, espressione di potere autoritativo non soggetto a prescrizione o decadenza, posta la prevalenza dell’aspettativa della collettività a vedere rispettate le norme in materia edilizia ed urbanistica, rispetto all’affidamento del contravventore a vedere conservata l’opera abusiva, anche se realizzata molti anni prima; rilevando una situazione di illiceità permanente, il mero decorso del tempo non basta a far insorgere nel privato l’affidamento sul consolidarsi dell’interesse alla conservazione del bene, né, di conseguenza, è sufficiente ad imporre una specifica motivazione sull’esistenza di un interesse pubblico attuale prevalente.

Nella fattispecie in questione, il provvedimento impugnato risulterebbe emesso legittimamente anche seguendo la tesi per la quale l’ordine di demolizione di opera edilizia abusiva è sufficientemente motivato con la descrizione della accertata abusività dell’opera, salva l’ipotesi in cui, per il lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dell’abuso e il protrarsi della inerzia dell’amministrazione preposta alla vigilanza, si sia ingenerata una posizione di affidamento nel privato, ipotesi questa sola, in relazione alla quale si ravvisa un onere di congrua motivazione che, avuto riguardo anche alla entità e alla tipologia dell’abuso, indichi il pubblico interesse, evidentemente diverso da quello al ripristino della legalità, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato.

Dieci anni di tempo decorsi dalla commissione dell’abuso edilizio all’epoca del suo rilevamento da parte del comune non integrerebbero, comunque, quell’enorme lasso di tempo che, in ossequio all’indirizzo succitato, imporrebbe l’indicazione dell’interesse pubblico concreto ed attuale alla rimozione dell’opera abusiva nell’ordinanza di demolizione.

Si rileva, infine, che il nuovo acquirente dell’immobile abusivo o del sedime su cui è stato realizzato succede in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al precedente proprietario e relativi al bene ceduto, ivi compresa l’abusiva trasformazione, subendo gli effetti dell’ingiunzione di demolizione impartita, pur essendo l’abuso commesso prima della traslazione della proprietà (cfr. TAR Lombardia, sez. IV, 31 maggio 2010, n. 1721).

Riguardo, infine, all’ultima doglianza dedotta, dalla quasi costante giurisprudenza, cui il collegio ritiene di aderire, risulta che l’indicazione dell’area di sedime da acquisire al patrimonio comunale non deve considerarsi requisito dell’ordinanza di demolizione – e dunque la mancanza non ne inficia la legittimità – giacché siffatta specificazione è elemento essenziale del distinto provvedimento con cui l’amministrazione accerta la mancata ottemperanza alla demolizione da parte dell’ingiunto (cfr., per tutte, Cons. Stato, sez. IV, 26 settembre 2008, n. 4659).

Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere respinto.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi, in considerazione delle peculiarità della controversia, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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