Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole
Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 25 del 23-6-2010
Ordinanza
nel giudizio di legittimita’ costituzionale degli articoli 33, commi
1, lettere b) e c), e 2, 36, 37, 38, comma 5, lettera e), 39, comma
2, e 40 della legge della Regione Liguria 11 maggio 2009, n. 18
(Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e
orientamento), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con
ricorso notificato il 21 luglio 2009, depositato in cancelleria il 22
luglio 2009 e iscritto al n. 50 del registro ricorsi 2009.
Visto l’atto di costituzione della Regione Liguria;
Udito nella udienza pubblica del 25 maggio 2010 il Giudice
relatore Sabino Cassese;
Udito l’avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri, con
ricorso in via principale ritualmente notificato e depositato (reg.
ric. n. 50 del 2009), ha proposto questione di legittimita’
costituzionale degli articoli 33, commi 1, lettere b) e c), e 2, 36,
37, 38, comma 5, lettera e), 39, comma 2, e 40 della legge della
Regione Liguria 11 maggio 2009, n. 18 (Sistema educativo regionale di
istruzione, formazione e orientamento), per contrasto con gli
articoli 33, sesto comma, 117, secondo comma, lettera l), e terzo
comma, Cost.;
che, in materia di formazione superiore, gli artt. 33, commi
1, lettere b) e c), e 2, 36 e 37 della legge della Regione Liguria n.
18 del 2009 hanno previsto che la Regione possa intervenire sui
percorsi di specializzazione post-qualifica e post-diploma e sui
percorsi di alta formazione al fine di ampliare e riqualificare
l’offerta della formazione professionale;
che, in materia di apprendistato, gli artt. 38, comma 5,
lettera e), 39, comma 2, e 40 della suddetta legge regionale hanno
attribuito alla Giunta regionale la disciplina dei profili formativi
del contratto di apprendistato professionalizzante e le modalita’ di
riconoscimento e certificazione delle competenze;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, lamenta, in primo luogo,
che gli artt. 33, comma 1, lettera b), e 36, comma 1, della legge
della Regione Liguria n. 18 del 2009, dando la possibilita’ alla
Regione di predisporre corsi formativi, successivi al conseguimento
del diploma, volti ad abilitare all’esercizio di professioni,
violerebbero l’art. 117, terzo comma, Cost., in riferimento alla
materia «professioni»;
che, in secondo luogo, ad avviso della difesa dello Stato,
gli artt. 33, commi 1, lettera c), e 2, e 37 della citata legge
regionale, stabilendo che la Regione possa ampliare e riqualificare
l’offerta formativa attraverso la previsione di percorsi di alta
formazione che comprendono master, dottorati di ricerca e scuole di
specializzazione e che conferiscono crediti formativi, violerebbero
l’art. 33, sesto comma, Cost.;
che, in terzo luogo, secondo l’Avvocatura generale dello
Stato, gli artt. 38, comma 5, lettera e), 39, comma 2, e 40 della
legge della Regione Liguria n. 18 del 2009, nel disciplinare
l’apprendistato professionalizzante, attribuendo alla Regione la
definizione dei profili formativi e delle modalita’ di riconoscimento
e certificazione nell’ambito della formazione in apprendistato
all’interno delle aziende, violerebbero l’art. 117, secondo comma,
lettera l), Cost.;
che la Regione Liguria, costituitasi in giudizio, ha dedotto
l’inammissibilita’ e, comunque, l’infondatezza del ricorso;
che, con la legge della Regione Liguria 6 agosto 2009, n. 33
(Adeguamenti della legislazione regionale), sono state modificate le
disposizioni oggetto delle prime due censure;
che il Presidente del Consiglio dei ministri ha deliberato di
rinunciare al ricorso in data 9 ottobre 2009;
che l’Avvocatura generale dello Stato, predisposta la
dichiarazione di rinuncia il 12 ottobre 2009 e notificata la medesima
alla Regione Liguria il 26 ottobre 2009, ha provveduto a depositarla
presso la cancelleria di questa Corte in data 21 maggio 2010;
che la rinuncia e’ stata formalmente accettata dalla Regione
Liguria con atto depositato presso la cancelleria di questa Corte lo
stesso 21 maggio 2010.
Considerato che, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative
per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale, la rinuncia al
ricorso, seguita dall’accettazione delle parti costituite, comporta
l’estinzione del processo.
Per questi motivi
La Corte costituzionale
Dichiara estinto il processo.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2010.
Il Presidente: Amirante
Il redattore: Cassese
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 17 giugno 2010.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
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