Corte Costituzionale sentenza N. 198 07 – 10 giugno 2010 .

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 24 del 16-6-2010

Sentenza

nel giudizio di legittimita’ costituzionale dell’art. 66 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131 (Approvazione
del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di
registro), promosso dal Giudice delegato del Tribunale ordinario di
Trani, nel procedimento vertente tra la Factorit S.p.A. e il
cancelliere del Tribunale ordinario di Trani, con ordinanza del 15
aprile 2009, iscritta al n. 241 del registro ordinanze 2009 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima
serie speciale, dell’anno 2009.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 14 aprile 2010 il giudice
relatore Alfio Finocchiaro.

Ritenuto in fatto

1. – Il Giudice delegato del Tribunale ordinario di Trani, nel
corso del procedimento camerale promosso con ricorso, ai sensi
dell’art. 745 del codice di procedura civile, dalla societa’ Factorit
S.p.A. avverso il rifiuto del cancelliere del Tribunale – motivato,
ai sensi dell’articolo 66, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle
disposizioni concernenti l’imposta di registro), dal mancato
versamento dell’imposta di registro sull’atto – di rilasciare copia
autentica del verbale di conciliazione, con il quale era stato
definito un giudizio di opposizione allo stato passivo ai sensi
dell’art. 98 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del
fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione
controllata e della liquidazione coatta amministrativa), testo
originario, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 24 della
Costituzione, questione di legittimita’ costituzionale dello stesso
art. 66 del d.P.R. n. 131 del 1986 – rectius: art. 66, comma 2, dello
stesso d.P.R. – nella parte in cui non consente il rilascio di copia
dell’atto conclusivo (sentenza o verbale di conciliazione) della
causa di opposizione allo stato passivo fallimentare, ai fini della
variazione di quest’ultimo, prima del pagamento dell’imposta di
registro.
Il rimettente premette che, con avviso di liquidazione e
contestuale irrogazione di sanzione, l’Agenzia delle entrate di Trani
aveva liquidato l’imposta di registro relativa al verbale di detta
conciliazione di € 83.994,72, calcolandola in misura proporzionale
anziche’ fissa, e che per tale ragione la Factorit S.p.A. aveva
proposto ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Bari,
invocando l’errata applicazione dell’art. 40 del d.P.R. n. 131 del
1986. In pendenza di detto giudizio tributario, e, quindi, nelle more
della registrazione dell’atto e del pagamento dell’imposta, la
Factorit S.p.A. aveva chiesto alla cancelleria del Tribunale di Trani
il rilascio di copia autentica del verbale di conciliazione onde
poter procedere al deposito della stessa presso l’Ufficio
fallimentare ai fini della variazione dello stato passivo. A seguito
del rifiuto del cancelliere, la Factorit S.p.A. aveva promosso il
giudizio nel corso del quale e’ stata sollevata la questione di
legittimita’ costituzionale.
Il giudice a quo osserva che l’art. 66 del citato d.P.R., al
comma 1, stabilisce il divieto per cancellieri e segretari degli
organi giurisdizionali di rilasciare originali, copie ed estratti
degli atti soggetti a registrazione in termine fisso, da essi formati
o autenticati, se non dopo la registrazione degli stessi, con
relativo pagamento dell’imposta, prevedendo, al secondo comma,
tassative eccezioni al divieto di rilascio di copia di atti, nelle
more della registrazione. A tali deroghe, previste dal legislatore,
si e’ aggiunta quella introdotta dalla sentenza della Corte
costituzionale n. 522 del 2002, che ha dichiarato l’illegittimita’
costituzionale della norma nella parte in cui non ammette la
possibilita’ del rilascio dell’originale o della copia della sentenza
o di altro provvedimento giurisdizionale che debba essere utilizzato
per procedere alla esecuzione forzata, anche prima della
registrazione.
Secondo il rimettente, le ragioni poste a base della decisione
della Corte sarebbero invocabili anche nella fattispecie in esame.
Infatti, il giudizio di opposizione allo stato passivo di cui
all’art. 98 del r.d. n. 267 del 1942, testo originario, si conclude
con una sentenza che, qualora passata in giudicato, accerta
definitivamente il credito e costituisce titolo per la c.d.
variazione dello stato passivo fallimentare, adempimento rimesso alla
cancelleria ad impulso di parte.
Non dissimile dal caso esaminato sarebbe la definizione, avvenuta
nel caso di specie, del giudizio con verbale di conciliazione
giudiziale che ha accertato definitivamente il credito da ammettere
al passivo.
Anche in tale ipotesi, la variazione dello stato passivo
costituirebbe il momento di raccordo tra il giudizio di opposizione,
ormai concluso, ed il procedimento concorsuale in corso, raccordo che
consente al creditore di ottenere effettiva tutela del diritto di
credito accertato, attraverso la partecipazione ai riparti
predisposti dagli organi fallimentari. Sicche’, pur in assenza di una
condanna nei confronti della curatela fallimentare, non potrebbe
negarsi che l’effettiva attuazione giurisdizionale del diritto
vantato dal creditore concorsuale si concretizza con l’inserimento
del credito nello stato passivo. Anzi, tale iter procedimentale, in
pendenza del fallimento, rappresenterebbe l’unica forma di tutela del
creditore concorsuale, non potendo costui far valere il suo diritto
al di fuori del concorso dei creditori, ai sensi degli artt. 51 e 52
legge fall.
Pertanto, condizionare il rilascio della copia del verbale di
conciliazione all’effettivo pagamento dell’imposta di registro
equivarrebbe ad impedire l’attuazione del diritto di credito
accertato giurisdizionalmente, tanto piu’ la’ dove, come nella
specie, penda contenzioso proprio in ordine alla legittimita’ della
pretesa tributaria sul quantum debeatur e il tributo richiesto abbia
anche consistenza notevole. Verrebbero cosi’ violati sia l’art. 24
della Costituzione, che assicura la possibilita’ non solo astratta e
teorica di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti, sia
l’art. 3 della Costituzione, per l’ingiustificata irragionevole
differenza di trattamento a seconda che il debitore da aggredire
esecutivamente sia fallito ovvero in bonis, poiche’ solo nel secondo
caso, giusta il tenore dell’art. 66 del d.P.R. n. 131 del 1986 a
seguito della sentenza di questa Corte n. 522 del 2002, il creditore
potrebbe, in pendenza di registrazione, ottenere subito la copia
dell’atto indispensabile alla realizzazione del diritto accertato
giudizialmente, promuovendo l’esecuzione forzata.
In punto di rilevanza della questione, il rimettente, ribadita la
natura giurisdizionale del procedimento camerale regolato dall’art.
745 cod. proc. civ., gia’ affermata da questa Corte, sottolinea che,
nella specie, l’esito del procedimento a quo e’ condizionato da
quello della questione sollevata, non potendosi, neanche in via di
interpretazione, ricondurre la soluzione del problema
all’applicazione di taluna delle deroghe previste dal secondo comma
del citato art. 66.
2. – Nel giudizio innanzi alla Corte e’ intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri, con il patrocinio dell’Avvocatura
generale dello Stato, che ha concluso per la infondatezza della
questione.
Premette l’Autorita’ intervenuta che i principi espressi da
questa Corte con la richiamata sentenza n. 522 del 2002 si
riferiscono a fattispecie diversa da quella dalla quale trae origine
la questione di costituzionalita’ in esame, trattandosi in quel caso,
a differenza che in questo, di instaurare una procedura esecutiva, in
relazione alla quale e’ stato ritenuto prevalente l’interesse alla
difesa del soggetto esecutante su quello dello Stato alla riscossione
dell’imposta.
Cio’ posto, l’Avvocatura rileva che la disposizione censurata
deve essere coordinata con l’art. 65 del d.P.R. n. 131 del 1986,
finalizzato ad evitare che le parti omettano la registrazione degli
atti che sono soggetti a tale obbligo in un termine fisso. Al fine di
valutare la conformita’ a Costituzione della norma censurata,
dovrebbe, quindi, verificarsi la prevalenza o meno dell’interesse
dello Stato alla riscossione dei tributi rispetto al contrapposto
interesse privato a far valere determinati diritti parimenti tutelati
dalla Costituzione.
Al riguardo, l’Avvocatura ricorda che la citata sentenza n. 522
del 2002 ha sottolineato che l’interesse alla riscossione dei tributi
e’ posto dall’art. 53 Cost. sullo stesso piano di ogni diritto
individuale. La costituzionalizzazione dell’interesse alla
riscossione dei tributi potrebbe, dunque, giustificare i divieti di
cui all’art. 66 censurato.
Del resto – conclude l’Autorita’ intervenuta – lo stesso
legislatore, la’ dove non ha ritenuto prevalente l’interesse alla
riscossione delle imposte, ha individuato, nell’esercizio della sua
discrezionalita’, le eccezioni al principio del divieto di rilascio
di documenti relativi ad atti non registrati (art. 66, comma 2, del
d.P.R. n. 131 del 1986).

Considerato in diritto

1. – Il Giudice delegato del Tribunale ordinario di Trani dubita
della legittimita’ costituzionale dell’art. 66 del d.P.R. 26 aprile
1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni
concernenti l’imposta di registro) – rectius: art. 66, comma 2, dello
stesso d.P.R. – nella parte in cui non consente il rilascio di copia
dell’atto conclusivo (sentenza o verbale di conciliazione) della
causa di opposizione allo stato passivo fallimentare, ai fini della
variazione di quest’ultimo, prima del pagamento dell’imposta di
registro, per violazione dell’art. 3 della Costituzione, sotto il
profilo della ingiustificata disparita’ di trattamento di situazioni
analoghe, in funzione della circostanza che il debitore da aggredire
sia fallito ovvero in bonis, poiche’ solo nel secondo caso il
creditore potrebbe, in pendenza della registrazione, ottenere subito
la copia dell’atto, indispensabile alla realizzazione del diritto
accertato giudizialmente, promuovendo l’azione forzata; nonche’ per
violazione dell’art. 24 della Costituzione, per l’impedimento
all’attuazione del diritto di credito accertato giurisdizionalmente.
2. – La questione e’ fondata.
2.1. – L’art. 66, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986 stabilisce
che «i soggetti indicati nell’art. 10, lettere b) e c), possono
rilasciare originali, copie ed estratti degli atti soggetti a
registrazione in termine fisso da loro formati o autenticati solo
dopo che gli stessi sono stati registrati». Il successivo comma 2
prevede che la disposizione indicata non si applica ad una serie di
atti tassativamente enunciati.
Questa Corte ha gia’ dichiarato l’illegittimita’ costituzionale
della norma censurata nella parte in cui non prevede che la norma
contenuta nel comma 1 dello stesso art. 66 non si applica al rilascio
dell’originale o della copia della sentenza o di altro provvedimento
giurisdizionale che debba essere utilizzato per procedere
all’esecuzione forzata (sentenza n. 522 del 2002).
La decisione muove dalla considerazione che la legge 9 ottobre
1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la
riforma tributaria), ha imposto al legislatore delegato, come
principio direttivo, di eliminare «ogni impedimento fiscale al
diritto dei cittadini di agire in giudizio per la tutela dei propri
diritti ed interessi legittimi» (articolo 7, n. 7).
In attuazione di tale principio, l’art. 63 del d.P.R. 26 ottobre
1972, n. 634 (Disciplina dell’imposta di registro), il cui contenuto
e’ poi sostanzialmente confluito nell’art. 65 del d.P.R. n. 131 del
1986, ha soppresso il divieto di utilizzazione in giudizio di atti
non registrati previsto dalla disciplina precedente, stabilendo, in
luogo dello stesso, l’obbligo del cancelliere di inviarli all’Ufficio
del registro.
«Il legislatore della riforma» – osserva la citata sentenza – «ha
pertanto ritenuto che la situazione di inadempimento
dell’obbligazione relativa all’imposta di registro, emergente in
occasione del processo di cognizione, non puo’ avere l’effetto di
precluderne lo svolgimento e la conclusione. E’ chiaro il giudizio di
valore cosi’ espresso, per cui, nel bilanciamento tra l’interesse
fiscale alla riscossione dell’imposta e quello all’attuazione della
tutela giurisdizionale, il primo e’ ritenuto sufficientemente
garantito dall’obbligo imposto al cancelliere di informare l’ufficio
finanziario dell’esistenza dell’atto non registrato, ponendolo cosi’
in grado di procedere alla riscossione. Discipline di contenuto
sostanzialmente identico sono state introdotte – sia pure in tempi
diversi – per le imposte di successione, di bollo e sul valore
aggiunto».
Considerando il bilanciamento fra i due interessi alla luce del
principio secondo cui la garanzia della tutela giurisdizionale posta
dall’articolo 24, primo comma, Cost. comprende anche la fase
dell’esecuzione forzata, la quale e’ diretta a rendere effettiva
l’attuazione del provvedimento giurisdizionale, la scelta compiuta
dalla norma di cui si tratta e’ stata ritenuta da questa Corte
irragionevole e contrastante con l’art. 24 della Costituzione
(sentenza n. 321 del 1998).
Tale scelta comportava che la valutazione di bilanciamento fra
l’interesse all’effettivita’ della tutela giurisdizionale e quello
alla riscossione dei tributi fosse effettuata, per i due tipi di
processo, in modo irragionevolmente diverso: l’inadempimento
dell’obbligazione tributaria – che pure non ha precluso lo
svolgimento del processo di cognizione fino all’emanazione della
sentenza (o di altro provvedimento esecutivo) ed ha determinato solo
la comunicazione da parte del cancelliere all’ufficio del registro
degli atti non registrati – impediva infatti che alla sentenza (o al
provvedimento esecutivo) fosse data attuazione mediante l’esercizio
della tutela giurisdizionale in via esecutiva.
I principi posti a base della richiamata sentenza si attagliano
anche alla fattispecie in esame. Infatti, posto che la conciliazione
giudiziale accerta il credito da ammettere al passivo, l’unico
sistema attraverso il quale il creditore puo’ ottenere tutela del
proprio diritto e’ quello della partecipazione al riparto attraverso
l’inserimento del credito nello stato passivo. Pertanto, la
esclusione di tale possibilita’, prima della registrazione dell’atto,
pone il creditore in una condizione analoga a quella in cui viene a
trovarsi il creditore cui sia inibita la esecuzione forzata per il
mancato rilascio della copia della sentenza che ne abbia accertato il
credito, prima della registrazione dell’atto. Condizione,
quest’ultima, presa appunto in considerazione e tutelata con la
declaratoria di illegittimita’ costituzionale di cui alla citata
sentenza n. 522 del 2002.
Ne’ puo’ accedersi alla tesi dell’Avvocatura dello Stato, secondo
cui appartiene in ogni caso alla discrezionalita’ del legislatore
attribuire prevalenza all’interesse alla riscossione delle imposte e,
quindi, legittimare il divieto di rilascio di documenti relativi ad
atti non registrati, trovando, invece, tale discrezionalita’ un
limite insuperabile con riferimento alle ipotesi in cui, come nella
specie, il divieto sia, per le stesse ragioni esposte nella sentenza
da ultimo richiamata, irragionevole.

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 66, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131
(Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti
l’imposta di registro), nella parte in cui non prevede che la
disposizione di cui al comma 1 non si applichi al rilascio di copia
dell’atto conclusivo (sentenza o verbale di conciliazione) della
causa di opposizione allo stato passivo fallimentare, ai fini della
variazione di quest’ultimo.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2010.

Il Presidente: Amirante

Il redattore: Finocchiaro

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 10 giugno 2010.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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