Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 24-02-2011) 14-03-2011, n. 10211

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte di Cassazione, con sentenza in data 3 luglio 2007 ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte di Appello di Genova 13 luglio 2006 (con la quale B.C. e R.F. erano stati dichiarati responsabili dei reati di truffa e sostituzione di persona, escluse le aggravanti di cui agli art. 61 c.p., nn. 5 e 7 (senza valutazione della recidiva), e, ritenuta la continuazione, con la diminuente del rito, ha condannato il B. alla pena di anni due di reclusione ed Euro 800 di multa e il R. alla pena di anni uno e mesi 10 di reclusione ed Euro 600 di multa).

La sentenza della Corte d’Appello, annullata, era stata pronunciata ex art. 599 c.p.p., comma 4 e art. 605 c.p.p. e la pena, calcolata in sentenza per il solo reato di cui all’art. 494 c.p., era stata pari a mesi 4 di reclusione ed Euro 266,61 per B., e pari a mesi 3 ed Euro 200 per R..

La Cassazione ha annullato detta decisione, limitatamente alla condanna per il reato di cui all’art. 640 c.p., per intervenuta remissione di querela e ha disposto la trasmissione degli atti per il giudizio sul residuo delitto ex art. 494 c.p..

La corte distrettuale, in sede di giudizio di rinvio, ha fissato la pena per entrambi gli imputati, per il delitto ex art. 494 c.p., in anni uno di reclusione ridotta di un terzo per il rito ed aumentata di un terzo per la recidiva.

Con un primo motivo di impugnazione la difesa del B., deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonchè vizio di motivazione sotto il profilo della violazione del disposto di cui all’art. 442 c.p.p., comma 2, in punto calcolo della pena da applicare.

Rileva il ricorrente che in caso di condanna la pena che il Giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita di un terzo, mentre la corte distrettuale ha erroneamente determinato la pena base, ridotto la stessa di un terzo per la scelta del rito abbreviato e quindi aumentato per la ritenuta recidiva, anzichè applicare la riduzione premiale come esito finale.

Il motivo è teoricamente fondato ma l’esito del suo accoglimento non modifica il risultato finale della sanzione irrogata, in tal modo privando di interesse sul punto il ricorrente.

R.F., con ricorso personalmente redatto, con un primo motivo di impugnazione lamenta violazione dell’art. 442 c.p.p., considerato La Corte di Appello di Genova, con la sentenza impugnata, ha dapprima fissato la pena base in anni uno di reclusione, quindi ha applicato la diminuente di un terzo per il rito, ed infine aumentato la pena sino ad anni uno di reclusione per effetto della recidiva.

In tal modo -sostiene il ricorrente- la corte distrettuale avrebbe così violato palesemente il disposto di cui all’art. 442 c.p.p., comma 2: infatti la riduzione premiale prevista per il rito abbreviato va notoriamente computata sulla pena ultima risultante all’esito di tutte le valutazioni dalla legge assegnate al giudicante.

Il motivo segue la stessa sorte della doglianza del B. e per le stesse argomentazioni dianzi indicate.

Con un secondo motivo si lamenta violazione di legge per inosservanza dell’art. 597 c.p.p., commi 3 e 4.

Rileva il ricorrente che il Tribunale di Sanremo lo aveva condannato alla pena di anni due, mesi sei di reclusione ed Euro 800,00 di multa e che per il delitto ex art. 494 c.p., considerato in concorso formale, la pena era stata aumentata di mesi 5 di reclusione ed Euro 200,00 di multa, pena calcolata senza che venisse applicato l’aumento per la recidiva.

La Corte di Appello di Genova sull’accordo delle parti ex artt. 599 e 605 c.p.p., escludendo le aggravanti di cui all’art. 61 c.p., nn. 5 e 7 aveva ridotto la pena per il R. ad anni uno e mesi dieci di reclusione ed Euro 600,00 di multa; l’aumento per la continuazione ex art. 81 e 494 c.p. veniva considerato nella misura di mesi cinque di reclusione ed Euro 300,00 di multa.

La Corte di Appello di Genova, sez. 2^ pen., decidendo in sede di rinvio dopo l’annullamento della Corte di cassazione della condanna per truffa, riteneva equa per il residuo delitto ex art. 494 c.p., la pena base massima edittale di anni uno di reclusione.

In tal modo il Giudicante avrebbe violato il divieto di "reformatio in peius", previsto dall’art. 597 c.p.p., poichè l’aumento per la continuazione in relazione a detto reato era stato stabilito in soli mesi 5 di reclusione.

Il motivo non è fondato nei termini che verranno ora precisati.

Fondata è invece la sola doglianza sul punto del conteggio della recidiva.

Infatti nel giudizio espresso in primo (ed in secondo) grado non è stato applicato alcun aumento per la recidiva, e la Corte di Appello di Genova, in sede di rinvio, ha invece autonomamente applicato l’art. 99 c.p. elevando detta pena di un terzo, con ciò violando in violazione della regola dell’art. 597 c.p.p..

E’ infatti pacifico che il divieto della "reformatio in pejus" opera anche nel giudizio di rinvio e si estende a tutti gli eventuali, ulteriori giudizi di rinvio, nel senso che la comparazione fra sentenze, necessaria all’individuazione del trattamento meno deteriore, deve essere eseguita tra quella di primo grado e quelle rese in detti giudizi, restando immodificabile "in pejus" l’esito più favorevole tra quelli intervenuti a seguito di esclusiva impugnazione dell’imputato (Cass. pen. sez. 2, 34557/2009 Rv. 245234, precedenti Conformi: N. 26898 del 2001 Rv. 219920, N. 38820 del 2008 Rv. 242119).

Va così ritenuto fondato il motivo che attiene alla valutazione della recidiva da parte del giudice del rinvio, ed invece infondata la doglianza attinente al trattamento sanzionatorio (esclusa la recidiva) per il reato ex art. 494 c.p. posta la diversità di posizione del giudice di primo grado rispetto a quello d’appello in sede di annullamento il quale aveva appunto il solo delitto ex art. 494 c.p., su cui operare la determinazione della pena.

Invero il Tribunale ha fissato la sanzione per la sostituzione di persona considerando tale reato in nesso di continuazione con la truffa, mentre la corte distrettuale ha deciso e determinato la pena con riferimento al solo reato di sostituzione singolarmente ed autonomamente valutato.

La gravata sentenza va quindi per entrambi annullata senza rinvio, limitatamente all’applicazione della recidiva e, per l’effetto, va eliminato il corrispondente aumento di pena di mesi quattro di reclusione. Rigetto nel resto.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’applicazione della recidiva e, per l’effetto, elimina il corrispondente aumento di pena di mesi quattro di reclusione.

Rigetta nel resto i ricorsi.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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