Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 02-02-2011) 14-03-2011, n. 10179

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

P.G.C.P. ricorre avverso la sentenza 21.1.10 della Corte di appello di Firenze con la quale, in parziale riforma di quella emessa dal locale tribunale il 7.2.07, gli è stata ridotta la pena per il reato di cui all’art. 610 c.p. a mesi due di reclusione, con i già concessi doppi benefici di legge.

Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), non essendosi concretato il requisito della "violenza" richiesto dall’art. 610 c.p. nel comportamento tenuto dal P., il quale, come era risultato dall’esame della p.o., era rimasto davanti al taxi "(OMISSIS)" "per un paio di minuti", assumendo l’atteggiamento di "un bambino che si rifiutava di spostarsi", il tutto – secondo la difesa – nell’ambito di una protesta assolutamente pacifica a favore dei mezzi non inquinanti.

Pertanto – conclude il ricorrente – esulando dal comportamento dell’imputato ogni azione violenta o intimidatoria nei confronti della p.o., la condotta del P., sia sotto il profilo soggettivo che quello oggettivo, non integrava gli estremi del reato contestato. Osserva la Corte che il ricorso è infondato. E’ infatti rimasto accertato che l’imputato, dopo aver avuto una discussione con il conducente del taxi "(OMISSIS)" O.C., accusandolo di aver rimosso abusivamente una bicicletta posta al centro della strada, che ostruiva il traffico, si era poi gettato in terra con un’altra bicicletta dinanzi alla vettura dell’ O., impedendogli di proseguire la marcia.

Tale volontario comportamento, della durata di alcuni minuti, correttamente è stato ritenuto dai giudici di merito integrare il reato di cui all’art. 610 c.p., in quanto ai fini della configurabilità del delitto di violenza privata rileva l’estrinsecazione di qualsiasi energia fisica immediatamente produttiva di una situazione idonea ad incidere sulla libertà psichica (di determinazione ed azione) del soggetto passivo, esulando dalla fattispecie delittuosa solo un comportamento meramente omissivo a fronte di una richiesta altrui (v. Cass., sez. 6, 18 gennaio 2010, n. 2013), il concetto di "violenza" comprendendo qualunque condotta che valga ad impedire il libero movimento del soggetto passivo, sì da porlo – come nella fattispecie in esame – nell’alternativa di non muoversi oppure di muoversi con il pericolo di menomare l’integrità altrui, compreso lo stesso agente che ha creato consapevolmente l’ostacolo. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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