Corte Costituzionale ordinanza N. 211 07 – 11 giugno 2010 .

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 24 del 16-6-2010

Ordinanza

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 28
ottobre 2009 (Doc. XVI, n. 1), con la quale si dichiara che i
comportamenti ascritti al senatore Altero Matteoli (deputato e
ministro all’epoca dei fatti) sono da ritenersi di carattere
ministeriale e posti in essere per il perseguimento di un preminente
interesse pubblico nell’esercizio della funzione di governo, promosso
dal Tribunale di Livorno – sezione distaccata di Cecina, con ricorso
depositato il 7 gennaio 2010 ed iscritto al n. 2 del registro
conflitti tra poteri dello Stato 2010, fase di ammissibilita’.
Udito nella camera di consiglio del 12 maggio 2010 il Giudice
relatore Sabino Cassese.
Ritenuto che il Tribunale di Livorno – sezione distaccata di
Cecina, in composizione monocratica, con ordinanza del 18 dicembre
2009, depositata il 7 gennaio 2010, ha sollevato conflitto di
attribuzione tra poteri dello Stato in relazione alla deliberazione
della Camera dei deputati del 28 ottobre 2009 (Doc. XVI, n. 1), con
la quale l’organo parlamentare ha ritenuto che i comportamenti
ascritti al senatore Altero Matteoli (deputato e ministro all’epoca
dei fatti), oggetto di procedimento penale pendente presso il
Tribunale ricorrente, sono riferibili all’articolo 96 della
Costituzione, negando conseguentemente l’autorizzazione a procedere
all’autorita’ giudiziaria;
che, premette il ricorrente, con sentenza n. 241 del 2009,
questa Corte ha statuito il dovere per l’autorita’ giudiziaria
procedente di informare il Presidente della Camera dei deputati, ai
sensi dell’articolo 8, comma 4, della legge costituzionale 16 gennaio
1989, n. 1 (Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione
e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia
di procedimenti per i reati di cui all’articolo 96 della
Costituzione), del provvedimento emesso in data 31 marzo-4 aprile
2005 dal Tribunale dei ministri di Firenze, con cui tale collegio,
dopo aver escluso la natura ministeriale dei reati ascritti
all’imputato, si limitava a disporre la trasmissione degli stessi
all’autorita’ giudiziaria competente;
che, riferisce il ricorrente, la Camera dei deputati, avendo
avuto notizia della pendenza del procedimento penale presso il
Tribunale di Livorno, nella seduta del 28 ottobre 2009, ha approvato,
con la maggioranza prevista dall’articolo 9, comma 3, della legge
costituzionale n. 1 del 1989, la proposta della Giunta per le
autorizzazioni di deliberare che i comportamenti ascritti al senatore
Matteoli, da ritenere di carattere ministeriale, sono stati posti in
essere per il perseguimento di un preminente interesse pubblico
nell’esercizio della funzione di governo, ai sensi del citato
articolo 9, comma 3, negando conseguentemente l’autorizzazione a
procedere all’autorita’ giudiziaria;
che, a seguito della deliberazione della Camera dei deputati,
il difensore del senatore Matteoli ha chiesto al Tribunale ricorrente
di emettere, ai sensi dell’articolo 129 del codice di procedura
penale, sentenza dichiarativa di non doversi procedere per mancanza
della necessaria condizione di procedibilita’, dal momento che la
valutazione dell’organo parlamentare non sarebbe sindacabile da parte
della autorita’ giudiziaria ne’ sotto il profilo formale, ne’ sotto
il profilo sostanziale, per esplicita previsione dell’articolo 9,
comma 3, della legge costituzionale n. 1 del 1989;
che il Tribunale di Livorno ha rigettato la richiesta
difensiva, ritenendo preliminarmente necessaria la statuizione, da
parte di questa Corte, in ordine all’effettivo potere della Camera
dei deputati, nel caso in esame, di negare l’autorizzazione a
procedere all’autorita’ giudiziaria;
che, ad avviso del ricorrente, il potere di negare
l’autorizzazione a procedere, insindacabile ai sensi dell’articolo 9,
comma 3, della legge costituzionale n. 1 del 1989, e’ previsto, in
base all’articolo 96 Cost. e alla citata legge costituzionale,
soltanto in ipotesi di reato avente natura ministeriale, cioe’
commesso nell’esercizio delle funzioni ministeriali, mentre, nel caso
in questione, il Tribunale dei ministri di Firenze, con provvedimento
del 4 aprile 2005, le cui valutazioni sono state condivise dal
Tribunale di Livorno nell’ordinanza del 4 novembre 2006, ha escluso
che il reato contestato avesse natura ministeriale, ritenendo al
contrario che si trattasse di reato comune;
che, in siffatta situazione, sostiene il ricorrente, la
Camera dei deputati, a fronte della valutazione giudiziale da parte
del Tribunale dei ministri e del Tribunale di Livorno in ordine alla
natura non ministeriale del reato ascritto all’imputato, non avrebbe
avuto il potere di negare la autorizzazione a procedere;
che, inoltre, osserva il Tribunale di Livorno, dalla citata
sentenza n. 241 del 2009 sarebbe desumibile «chiaramente che alla
Camera non spetta alcuna valutazione vincolante rispetto
all’autorita’ giudiziaria in ordine alla natura ministeriale del
reato contestato, ma soltanto che ad essa sia data la possibilita’,
qualora ritenga diversa la propria valutazione rispetto a quella
operata dal giudice, di sollevare conflitto di attribuzione» dinanzi
a questa Corte;
che, precisa il ricorrente, a fronte del diniego della
autorizzazione a procedere da parte della Camera dei deputati, «pur
potendosi opinare […] che tale diniego non sia vincolante per la
autorita’ giudiziaria procedente in considerazione della natura
comune del reato contestato al Ministro Matteoli e che pertanto,
astrattamente, il Tribunale avrebbe potuto anche procedere senza
tenerne conto, il principio della leale collaborazione tra gli organi
dello Stato renda opportuno che sia lo stesso Tribunale a sollevare
conflitto di attribuzioni tra l’autorita’ giudiziaria e la Camera dei
deputati»;
che, pertanto, il Tribunale di Livorno – sezione distaccata
di Cecina, chiede a questa Corte di statuire «se, ai fini
dell’esercizio della prerogativa di cui all’articolo 96 Cost., spetti
alla Camera di appartenenza o alla autorita’ giudiziaria la
valutazione in ordine alla natura ministeriale o meno del reato
contestato».
Considerato che in questa fase del giudizio, a norma dell’art.
37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme
sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale),
questa Corte e’ chiamata a deliberare, senza contraddittorio, in
ordine alla esistenza o meno della «materia di un conflitto la cui
risoluzione spetti alla sua competenza», restando impregiudicata ogni
ulteriore decisione, anche in punto di ammissibilita’;
che, quanto alla sussistenza dei requisiti soggettivi, il
Tribunale di Livorno – sezione distaccata di Cecina, e’ legittimato a
sollevare conflitto al fine di difendere le attribuzioni che spettano
all’autorita’ giudiziaria ai sensi dell’articolo 96 della
Costituzione, quale organo giurisdizionale in posizione di
indipendenza costituzionalmente garantita competente a dichiarare
definitivamente, nel procedimento di cui e’ investito, la volonta’
del potere cui appartiene (sentenza n. 241 del 2009 e ordinanza n. 8
del 2008);
che la legittimazione a resistere nel presente conflitto va
riconosciuta in capo alla Camera dei deputati, in quanto organo
competente a dichiarare definitivamente la propria volonta’ in ordine
alle attribuzioni ad esso spettanti ai sensi dell’art. 96 Cost.
(sentenze n. 241 del 2009 e n. 403 del 1994; ordinanze n. 8 del 2008
e n. 217 del 1994);
che, con riguardo ai presupposti oggettivi, sussiste la
materia del conflitto, dal momento che il ricorso e’ indirizzato a
garanzia di una sfera di attribuzioni costituzionali, desumibili,
secondo la prospettazione del Tribunale di Livorno – sezione
distaccata di Cecina, dall’art. 96 Cost. e dalla legge costituzionale
n. 1 del 1989;
che, ai sensi dell’art. 37, comma 4, della legge n. 87 del
1953, va disposta la notificazione anche al Senato della Repubblica,
stante l’identita’ della posizione costituzionale dei due rami del
Parlamento in relazione alle questioni di principio da trattare
(sentenze n. 241 del 2009, n. 263 del 2003 e n. 7 del 1996; ordinanze
n. 8 del 2008, n. 178 del 2001 e n. 470 del 1995).

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo
1953, n. 87, il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
proposto dal Tribunale di Livorno – sezione distaccata di Cecina, nei
confronti della Camera dei deputati, con l’atto introduttivo in
epigrafe;
Dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione
della presente ordinanza al ricorrente Tribunale di Livorno – sezione
distaccata di Cecina;
b) che, a cura del ricorrente, l’atto introduttivo e la
presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in
persona del suo Presidente, nonche’ al Senato della Repubblica, in
persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla
comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente
depositati nella cancelleria di questa Corte entro il termine di
trenta giorni dall’ultima notificazione, secondo quanto previsto
dall’art. 24, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2010.

Il Presidente: Amirante

Il redattore: Cassese

Il cancelliere: Melatti

Depositata in cancelleria l’11 giugno 2010.

Il cancelliere: Melatti

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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