Corte Costituzionale ordinanza N. 212 07 – 11 giugno 2010 .

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 24 del 16-6-2010

Ordinanza

nel giudizio di legittimita’ costituzionale degli artt. 2, comma 2,
4, commi 1, 2 e 5, 5, commi 1, 2, 8 e 10, 6, comma 2, 8, 10, commi 2
e 3, 13, comma 1, 14, comma 1, ultimo periodo, della delibera
legislativa della Regione Siciliana 11 febbraio 2010, n. 337
(Disciplina dell’agriturismo in Sicilia), promosso dal Commissario
dello Stato per la Regione Siciliana con ricorso notificato il 19
febbraio 2010, depositato in cancelleria il 26 febbraio 2010 ed
iscritto al n. 27 del registro ricorsi dell’anno 2010.
Udito nella Camera di consiglio del 26 maggio 2010 il Giudice
relatore Sabino Cassese.
Ritenuto che il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana,
con ricorso in via principale ritualmente notificato e depositato
(reg. ric. n. 27 del 2010), ha proposto questione di legittimita’
costituzionale degli articoli 2, comma 2, 4, commi 1, 2 e 5, 5, commi
1, 2, 8 e 10, 6, comma 2, 8, 10, commi 2 e 3, 13, comma 1, 14, comma
1, ultimo periodo, della delibera legislativa della Assemblea
regionale siciliana, con la quale la stessa ha approvato il disegno
di legge n. 337 (Disciplina dell’agriturismo in Sicilia), per
contrasto con gli articoli 12, quarto comma, e 13 dello statuto
speciale della Regione Siciliana (R.d.l. 15 maggio 1946, n. 455,
convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2);
che l’art. 13, comma 1, della delibera legislativa censurata
attribuisce all’Assessore regionale alle risorse agricole ed
alimentari, con proprio decreto, il potere di emanare le disposizioni
applicative contenute nella suddetta delibera; che il decreto
dell’Assessore regionale e’ richiamato anche dagli artt. 2, comma 2,
4, commi 1, 2 e 5, 5, commi 1, 2, 8 e 10, 6, comma 2, 8, 10, commi 2
e 3, 14, comma 1, ultimo periodo, della delibera legislativa;
che il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, nel
censurare l’art. 13, comma 1, della delibera legislativa censurata,
nonche’ gli altri articoli sopra richiamati che ad esso fanno rinvio,
per violazione degli artt. 12, quarto comma, e 13 dello statuto
speciale della Regione Siciliana, lamenta che lo strumento normativo
per attuare le disposizioni della delibera legislativa avrebbe dovuto
essere non quello del decreto assessoriale, ma quello del regolamento
di esecuzione, emanato con atto del Presidente della Regione, su
deliberazione del Governo regionale, nel rispetto dei citati articoli
dello statuto speciale.
Considerato che, successivamente all’impugnazione, la predetta
delibera legislativa e’ stata pubblicata (nella Gazzetta Ufficiale
della Regione Siciliana del 1° marzo 2010, n. 10) come legge della
Regione Siciliana 26 febbraio 2010, n. 3 (Disciplina dell’agriturismo
in Sicilia), con omissione della disposizione oggetto di censura;
che l’intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si
esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al
testo deliberato dall’Assemblea regionale siciliana, preclude
definitivamente la possibilita’ che le parti della legge impugnate ed
omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualche
efficacia, privando cosi’ di oggetto il giudizio di legittimita’
costituzionale (ex plurimis, ordinanze n. 155 e n. 74 del 2010, n.
186 del 2009, n. 304 del 2008, n. 358 del 2007, n. 229 del 2007 e n.
410 del 2006);
che, pertanto, in conformita’ alla giurisprudenza di questa
Corte, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso
in epigrafe.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2010.

Il Presidente: Amirante

Il redattore: Cassese

Il cancelliere: Melatti

Depositata in cancelleria l’11 giugno 2010.

Il cancelliere: Melatti

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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