Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole
Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 23 del 9-6-2010
Sentenza
nel giudizio di legittimita’ costituzionale dell’art. 3, comma 1,
della legge della Regione Molise 7 agosto 2009, n. 22 (Nuova
disciplina degli insediamenti degli impianti di produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Molise),
promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso
notificato il 13-16 ottobre 2009, depositato in cancelleria il 20
ottobre 2009 ed iscritto al n. 93 del registro ricorsi 2009.
Udito nell’udienza pubblica dell’11 maggio 2010 il Giudice
relatore Alfio Finocchiaro;
Udito l’avvocato dello Stato Enrico Arena per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. – Con ricorso notificato alla Regione Molise il 13 ottobre
2009, e depositato presso la cancelleria della Corte costituzionale
il 20 luglio 2009, il Presidente del Consiglio dei ministri ha
chiesto a questa Corte di dichiarare l’illegittimita’ costituzionale
dell’art. 3, comma 1, della legge della Regione Molise 7 agosto 2009,
n. 22 (Nuova disciplina degli insediamenti degli impianti di
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel territorio
della Regione Molise), per violazione dell’art. 117, terzo comma,
nonche’ degli artt. 3 e 97 Cost.
Il testo della norma impugnata dispone che «fermo restando quanto
previsto all’articolo 12, comma 5, del decreto legislativo n.
387/2003, e successive modificazioni ed integrazioni, gli impianti
per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con
capacita’ di generazione non superiore a 1 Mw elettrico sono
autorizzati dai Comuni competenti per territorio secondo le procedure
semplificate stabilite dalle "linee guida" regionali».
Secondo il ricorrente, la disposizione impugnata configurerebbe
un riparto di funzioni autorizzative diverso da quello stabilito
dall’art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387
(Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla produzione
dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel
mercato interno dell’elettricita’), che al comma 3 stabilisce
testualmente che «la costruzione e l’esercizio degli impianti di
produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili (…)
sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione e
dalle provincie delegate dalla regione» e al comma 5 prevede:
«all’installazione degli impianti di fonte rinnovabile di cui
all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c) per i quali non e’ previsto
il rilascio di alcuna autorizzazione, non si applicano le procedure
di cui ai commi 3 e 4. Ai medesimi impianti, quando la capacita’ di
generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla tabella A
allegata al presente decreto, con riferimento alla specifica fonte,
si applica la disciplina della denuncia di inizio attivita’ di cui
agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive
modificazioni. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, possono essere individuate maggiori soglie di
capacita’ di generazione e caratteristiche dei siti di installazione
per i quali si procede con la medesima disciplina della denuncia di
inizio attivita’».
Ad avviso del ricorrente, la disciplina nazionale, dunque,
affidando alle Regioni o alle Province delegate il rilascio
dell’autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio degli
impianti alimentati da fonti rinnovabili e assoggettando alla sola
denuncia di inizio attivita’ (DIA) gli impianti stessi unicamente
quando la loro capacita’ di generazione sia inferiore alle soglie
individuate dalla tabella A del decreto legislativo medesimo,
persegue, nel rispetto dell’articolo 118 Cost., lo scopo di
assicurare l’esercizio unitario delle funzioni amministrative
relative agli impianti di grandi dimensioni, riservando ai Comuni
soltanto la competenza relativa agli impianti di piu’ piccole
dimensioni, per i quali tale esigenza non si pone e per i quali e’
sufficiente la presentazione della DIA.
L’impugnata norma regionale, fissando una soglia di potenza
diversa da quanto previsto dalla tabella A allegata al d.lgs. n. 387
del 2003, violerebbe l’assetto di competenze deciso conformemente
all’art. 118 Cost. e si porrebbe in contrasto con l’art. 117, terzo
comma, Cost., in relazione ai principi fondamentali in materia di
produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia. La
deroga alle soglie di capacita’ di generazione e caratteristiche dei
siti di installazione, per i quali e’ applicabile la disciplina della
DIA, sarebbe invece introducibile solo con decreto interministeriale,
d’intesa con la Conferenza unificata. Non sarebbe quindi legittima
una norma regionale che, al di fuori del quadro tracciato dal
legislatore nazionale, pone soglie di potenza diverse e/o maggiori,
senza nemmeno distinguere tra le diverse tipologie di fonte
rinnovabile.
Non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede la Regione
Molise.
Considerato in diritto
1. – Con il ricorso in epigrafe, il Presidente del Consiglio dei
ministri dubita della legittimita’ costituzionale dell’art. 3, comma
1, della legge della Regione Molise 7 agosto 2009, n. 22 (Nuova
disciplina degli insediamenti degli impianti di produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Molise),
per violazione dell’art. 117, terzo comma, nonche’ degli artt. 3 e 97
della Costituzione.
La norma censurata, attribuendo ai Comuni la competenza
autorizzativa degli impianti per la produzione di energia elettrica
da fonti rinnovabili con capacita’ di generazione non superiore a 1
Mw elettrico, secondo le procedure semplificate stabilite dalle
«linee guida» regionali, porrebbe una disciplina contrastante con
quella nazionale di settore, costituita dall’art. 12 del d.lgs. 29
dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa
alla produzione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche
rinnovabili nel mercato interno dell’elettricita’), che affida alle
Regioni o alle Province delegate il rilascio dell’autorizzazione
unica alla costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da
fonti rinnovabili e assoggetta alla sola denuncia di inizio attivita’
(DIA) gli impianti stessi, unicamente quando la loro capacita’ di
generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla tabella A,
con possibilita’ di deroga alle soglie di capacita’ di generazione e
caratteristiche dei siti di installazione per i quali e’ applicabile
la disciplina della DIA, solo con decreto interministeriale, d’intesa
con la Conferenza unificata.
2. – La questione, con riferimento alla violazione dell’art. 117,
terzo comma, Cost., e’ fondata.
3. – L’art. 3, comma 1, della legge della Regione Molise n. 22
del 2009, dispone che «fermo restando quanto previsto all’articolo
12, comma 5, del decreto legislativo n. 387/2003, e successive
modificazioni ed integrazioni, gli impianti per la produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili con capacita’ di generazione
non superiore a 1 Mw elettrico sono autorizzati dai Comuni competenti
per territorio secondo le procedure semplificate stabilite dalle
"linee guida" regionali».
La norma impugnata, pur richiamandosi alla disciplina statale,
crea una competenza autorizzatoria, a favore dei Comuni, per tipi di
impianti caratterizzati da determinate capacita’ di generazione, che
in realta’ risulta derogatoria rispetto all’assetto delineato dal
d.lgs. n. 387 del 2003, che all’art. 12 assoggetta la costruzione ed
esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili
all’autorizzazione unica delle Regioni (o delle Province delegate), e
ove la capacita’ di generazione degli stessi impianti sia inferiore
alle soglie individuate dalla tabella A dello stesso d.lgs. n. 387
del 2003, ne subordina la costruzione e l’esercizio alla sola
denuncia di inizio attivita’ (DIA).
Riguardo alla regolamentazione dei titoli abilitativi, in
particolare alle ipotesi di applicabilita’ di procedure semplificate
in alternativa all’autorizzazione unica, e’ riconoscibile l’esercizio
della legislazione di principio dello Stato in materia di
«produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia» (cui
va ricondotta la disciplina degli insediamenti di impianti eolici e
fotovoltaici: sentenze n. 282 del 2009, n. 364 del 2006), per
esigenze di uniformita’ e di esercizio unitario di funzioni
amministrative relative ai problemi energetici di livello nazionale
(sentenza n. 383 del 2005), come piu’ in generale nelle materie di
competenza concorrente (sentenza n. 119 del 2010).
L’autorizzazione unica regionale prevista dal d.lgs. n. 387 del
2003, solo limitatamente derogabile a favore di procedure
semplificate, concreta, del resto, una procedura uniforme mirata a
realizzare le esigenze di tempestivita’ e contenimento dei termini
per la conclusione dei procedimenti amministrativi inerenti alla
costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili, che resterebbe vanificata ove ad essa si abbinasse o
sostituisse una disciplina regionale, anche se concepita nell’ambito
di una diversa materia (ordinanza n. 203 del 2006).
Ulteriore profilo di illegittimita’ della norma regionale si
rileva nell’aumento della soglia di potenza per la quale, innalzando
la capacita’, dai limiti ben piu’ contenuti di cui alla tabella A
allegata al d.lgs. n. 387 del 2003, a 1 Mw elettrico, la costruzione
dell’impianto risulta subordinata a procedure semplificate, laddove
maggiori soglie di capacita’ di generazione e caratteristiche dei
siti di installazione, per i quali si proceda con diversa disciplina,
possono essere individuate solo con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza
unificata, senza che la Regione possa provvedervi autonomamente
(sentenze n. 119 e n. 124 del 2010).
4. – Gli ulteriori profili di censura – peraltro nemmeno
argomentati nel ricorso – sono assorbiti.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 3, comma 1,
della legge della Regione Molise 7 agosto 2009, n. 22 (Nuova
disciplina degli insediamenti degli impianti di produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Molise).
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 maggio 2010.
Il Presidente: Amirante
Il redattore: Finocchiaro
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 4 giugno 2010.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
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