Corte Costituzionale sentenza N. 186 26 – 28 maggio 2010 .

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 22 del 3-6-2010

Sentenza

nel giudizio di legittimita’ costituzionale degli artt. 5, commi 2 e
3, 6, 7, 8, e 9, comma 2, della legge della Regione Liguria 6 agosto
2009, n. 30 (Promozione della realizzazione delle autostrade di
interesse regionale, delle infrastrutture ferroviarie regionali e
della fattibilita’ di tratte viarie strategiche sul territorio
regionale), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con
ricorso notificato il 12-16 ottobre 2009, depositato in cancelleria
il 20 ottobre 2009 ed iscritto al n. 92 del registro ricorsi 2009.
Udito nell’udienza pubblica del 27 aprile 2010 il Giudice
relatore Giuseppe Tesauro;
Udito l’avvocato dello Stato Pierluigi Di Palma per il Presidente
del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. – Con ricorso notificato il 12-16 ottobre 2009, depositato il
successivo 20 ottobre, il Presidente del Consiglio dei ministri ha
proposto questione di legittimita’ costituzionale degli artt. 5,
commi 2 e 3, 6, 7, 8, e 9, comma 2, della legge della Regione Liguria
6 agosto 2009, n. 30 (Promozione della realizzazione delle autostrade
di interesse regionale, delle infrastrutture ferroviarie regionali e
della fattibilita’ di tratte viarie strategiche sul territorio
regionale), in riferimento agli articoli 117, primo e secondo comma,
lettere e), l) e s) della Costituzione.
La legge regionale impugnata, che consta di diciannove articoli,
al fine di rendere piu’ efficiente la rete infrastrutturale della
Regione Liguria, disciplina la realizzazione di autostrade e di
infrastrutture ferroviarie con ampio coinvolgimento delle autonomie
locali, prevedendo, quanto alla progettazione e realizzazione delle
opere, il ricorso alla finanza di progetto, secondo le disposizioni
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione della direttiva 2004/17/CE e della direttiva 2004/18/CE).
1.1. – Il ricorrente premette che, nonostante le Regioni abbiano
competenza legislativa concorrente in materia di «governo del
territorio», la materia della disciplina delle infrastrutture, per i
profili attinenti alla tutela dell’ambiente, ai sensi dell’art. 117,
secondo comma, lettera s), Cost., e per le «attivita’ di
progettazione», ai sensi dell’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 163 del
2006, rientra nella competenza esclusiva dello Stato.
A suo avviso, la sentenza di questa Corte n. 401 del 2007 avrebbe
gia’ collocato la progettazione delle opere, nei suoi molteplici
aspetti di affidamento degli incarichi di progettazione, di livelli e
contenuto della progettazione, nonche’ di esecuzione dei progetti,
nell’ambito della competenza esclusiva statale. Si tratterebbe,
infatti, di un ambito in cui vengono in rilievo la tutela della
concorrenza, l’ordinamento civile, le opere dell’ingegno, la
determinazione di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali, che vanno assicurati in modo eguale su
tutto il territorio nazionale, «in quanto i livelli della
progettazione mirano a garantire l’esecuzione a regola d’arte di
opere pubbliche che sono destinate ad assicurare i diritti civili e
sociali della collettivita’, nonche’ la tutela dell’ambiente,
dell’ecosistema e dei beni culturali, che si realizza attraverso una
corretta progettazione».
Il ricorrente deduce, infine, che le disposizioni di cui al
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale), contenente i livelli standard ed uniformi di tutela
ambientale, nonche’ quelle del d.lgs. n. 163 del 2006, in relazione
alle materie rimesse alla competenza esclusiva statale, di cui
all’art. 4, comma 3, sarebbero vincolanti per il legislatore
regionale.
1.2. – Il Presidente del Consiglio, in primo luogo, censura
l’art. 5, comma 2, della citata legge regionale, il quale prevede
che, «per la realizzazione delle infrastrutture regionali la Regione
predispone lo studio di fattibilita’, verificandone, tra l’altro, la
compatibilita’ ambientale»; il successivo art. 7, attribuisce la
competenza sulla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) alla stessa
Regione.
Tali norme contrasterebbero con la disciplina stabilita dal d.lgs
n. 152 del 2006, il quale, all’Allegato II, Parte II (Progetti di
competenza statale), prevede che sia di esclusiva competenza dello
Stato l’espletamento delle procedure di VIA per opere relative, tra
l’altro, a: tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza;
autostrade e strade riservate alla circolazione automobilistica o
tratti di esse, accessibili solo attraverso svincoli o intersezioni
controllate e sulle quali sono vietati tra l’altro l’arresto e la
sosta di autoveicoli; strade extraurbane a quattro o piu’ corsie o
raddrizzamento e/o allargamento di strade esistenti a due corsie al
massimo per renderle a quattro o piu’ corsie, sempre che la nuova
strada o il tratto di strada raddrizzato e/o allargato abbia una
lunghezza ininterrotta di almeno 10 km.
1.3. – Il citato art. 5, prevedendo, ai commi 2 e 3, che la
Regione provvede autonomamente allo studio di fattibilita’, di
compatibilita’ ambientale ed all’affidamento dell’incarico di
redazione del progetto preliminare con la procedura ivi disciplinata,
violerebbe, altresi’, gli artt. 162, 165 e 183 del d.lgs. n. 163 del
2006, che attribuiscono, invece, tali competenze allo Stato,
trattandosi di profili riconducibili alla tutela dell’ambiente ed
alla concorrenza (art. 117, secondo comma, lettere e), ed s), Cost.).
1.4. – Secondo il ricorrente, l’art. 6, in tema di procedura per
l’affidamento del progetto preliminare attraverso la finanza di
progetto, si porrebbe contrasto con gli artt. 153, 154 e 155 del
d.lgs. n. 163 del 2006, secondo cui le stazioni appaltanti possono
provvedere all’affidamento tramite la finanza di progetto nel
rispetto della prevista disciplina statale, nonche’ con l’art. 4,
comma 3 dello stesso d.lgs., il quale attribuisce allo Stato
competenza esclusiva in materia di procedure di affidamento e di
attivita’ di progettazione, rientrando tali attivita’ nell’ambito
della tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lettera e),
Cost.).
1.5. – Viene censurato, poi, in riferimento all’art. 117, primo
comma, Cost., l’art. 7 della legge regionale in esame, che disciplina
la procedura e l’approvazione del progetto preliminare, senza
richiamare le procedure previste dalla direttiva 92/43/CEE (Direttiva
del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche), recepita dal
decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357
(Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa
alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche’
della flora e della fauna selvatiche), come modificato dal decreto
del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120 (Regolamento
recante modifiche ed integrazioni al d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357,
concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche’ della
flora e della fauna selvatiche), relative alla procedura di
valutazione di incidenza nel caso di progetti ricadenti nell’ambito
dei Siti Natura 2000, ponendosi, in tal modo, in contrasto con la
disciplina statale in materia e con le norme costituzionali citate.
1.6. – Ad avviso del ricorrente l’art. 8, in tema di concessione
avente ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva nonche’ la
realizzazione e la gestione delle autostrade, contrasterebbe con
l’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 163 del 2006, il quale attribuisce
alla competenza esclusiva dello Stato le procedure di aggiudicazione
e di affidamento, trattandosi di aspetti riconducibili alla nozione
di tutela della concorrenza. Inoltre, la previsione secondo cui la
Regione puo’ definire autonomamente con il concessionario
autostradale una specifica autonoma convenzione (art. 8, comma 2),
oltre ad introdurre potenzialmente distorsioni nel mercato
concorrenziale, sarebbe suscettibile di violare il principio di leale
collaborazione (art. 118 Cost.), trattandosi di infrastrutture per i
collegamenti a lunga distanza che vanno oltre l’interesse regionale.
1.7. – Infine, il ricorrente censura l’art. 9, comma 2, che,
stabilendo i contenuti del progetto definitivo, si porrebbe in
contrasto con l’art. 4, comma 3, del d.lgs n. 163 del 2006 che,
invece, attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia di
stipulazione ed esecuzione dei contratti, in quanto attivita’
rientranti nella materia «ordinamento civile» (art. 117, secondo
comma, lettera l), Cost.).
1.8. – L’Avvocatura dello Stato conclude, quindi, chiedendo che
la Corte dichiari l’illegittimita’ costituzionale consequenziale
dell’intera legge della Regione Liguria n. 30 del 2009.
1.9. – La Regione Liguria non si e’ costituita nel giudizio.

Considerato in diritto

1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna numerose
norme della legge della Regione Liguria 6 agosto 2009, n. 30
(Promozione della realizzazione delle autostrade di interesse
regionale, delle infrastrutture ferroviarie regionali e della
fattibilita’ di tratte viarie strategiche sul territorio regionale),
deducendo che esorbiterebbero dalla competenza legislativa regionale,
incidendo su materie di competenza statale esclusiva, quali la tutela
dell’ambiente, la concorrenza e l’ordinamento civile, individuate
dall’art. 117, secondo comma, lettere e), l) ed s), della
Costituzione, ed oggetto dei decreti legislativi 12 aprile 2006, n.
163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), e 3
aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
In particolare, sono censurati l’art. 5, comma 2, e l’art. 7
della citata legge regionale, per contrasto con la disciplina statale
di cui al d.lgs n. 152 del 2006.
Il citato art. 5, quanto ai commi 2 e 3, e’ censurato, inoltre,
perche’, disponendo che la Regione provveda autonomamente allo studio
di fattibilita’, di compatibilita’ ambientale ed all’affidamento
dell’incarico di redazione del progetto preliminare con la procedura
disciplinata dalla legge regionale medesima, violerebbe gli articoli
162, 165 e 183 del d.lgs. n. 163 del 2006.
Inoltre, secondo il ricorrente, l’art. 6 della legge regionale in
esame, avente ad oggetto la procedura per l’affidamento del progetto
preliminare attraverso la finanza di progetto, e l’art. 8 della
stessa legge, relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva,
nonche’ alla realizzazione e gestione delle autostrade, si porrebbero
in contrasto con gli artt. 4, comma 3, 153, 154 e 155 del d.lgs. n.
163 del 2006, con il quale lo Stato ha esercitato la propria
competenza esclusiva nell’ambito materiale della tutela della
concorrenza.
L’art. 9, comma 2, violerebbe, invece, l’art. 4, comma 3, del
d.lgs n. 163 del 2006, espressione della competenza esclusiva dello
Stato in materia di stipulazione ed esecuzione dei contratti,
rientranti nella materia «ordinamento civile» (art. 117, secondo
comma, lettera l), Cost.).
Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna, infine, l’art.
7 della citata legge regionale, perche’ non avrebbe richiamato le
procedure previste dalla direttiva 92/43/CEE (Direttiva del Consiglio
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e
della flora e della fauna selvatiche), recepita dal decreto del
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento
recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche’ della
flora e della fauna selvatiche), come modificato dal decreto del
Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120 (Regolamento
recante modifiche ed integrazioni al d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357,
concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche’ della
flora e della fauna selvatiche), relative alla procedura di
valutazione di incidenza nel caso di progetti ricadenti nell’ambito
dei Siti Natura 2000.
2. – La seconda questione concernente l’art. 7 della legge
impugnata e’ inammissibile, in quanto si risolve nella sola
affermazione che il mancato richiamo delle procedure previste dalla
direttiva 92/43/CEE, recepita dal d.P.R. n. 357 del 1997, come
modificato dal d.P.R. n. 120 del 2003, comporterebbe la violazione
della disciplina statale in materia.
Pertanto, il ricorso non esplicita «le argomentazioni, anche
minime, atte a suffragare la censura proposta» e neppure indica
esattamente la norma costituzionale asseritamente violata, con
conseguente inammissibilita’ della questione (cfr. ex multis sentenze
n. 38 del 2007; n. 251 del 2009; n. 250 del 2009; n. 232 del 2009).
3. – La questione relativa agli artt. 5, comma 2, e 7 e’ in parte
fondata.
3.1. – Il citato art. 5, comma 2, prevede che la Regione
predisponga uno studio di fattibilita’ dell’infrastruttura,
verificandone la compatibilita’ ambientale. L’art. 7, comma 5,
dispone che ove le infrastrutture (di cui al comma 1) autostradali e
ferroviarie (di cui agli artt. 2 e 12) siano da assoggettare a
valutazione di impatto ambientale, ai sensi della legge della Regione
Liguria 30 dicembre 1998, n. 38, la VIA e’ resa nel contesto del
procedimento di cui ai commi 6, 7 e 8 e, dunque, nel contesto della
conferenza di servizi preliminare di cui all’articolo 14-bis della
legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
Secondo il ricorrente questa disciplina si porrebbe in contrasto
con l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in quanto dettata
in difformita’ dai livelli uniformi di tutela ambientale di cui al
d.lgs. n. 152 del 2006, il quale prevede che l’espletamento delle
procedure di VIA per opere relative alle infrastrutture ferroviarie
ed autostradali sia di competenza statale.
3.2. – Questa Corte ha precisato piu’ volte che la normativa
sulla valutazione d’impatto ambientale attiene a procedure che
valutano in concreto e preventivamente la «sostenibilita’ ambientale»
e che «rientrano indubbiamente nella materia della tutela
dell’ambiente, di cui all’art. 117, comma secondo, lettera s), Cost.»
(sentenza n. 225 del 2009). In tale contesto, «seppure possono essere
presenti ambiti materiali di spettanza regionale […] deve ritenersi
prevalente, in ragione della precipua funzione cui assolve il
procedimento in esame, il citato titolo di legittimazione statale»
(cfr. sentenza n. 234 del 2009). Da ultimo, la sentenza n. 120 del
2010 ha ribadito che l’obbligo di sottoposizione del progetto alla
procedura di VIA, o nei casi previsti, alla preliminare verifica di
assoggettabilita’ alla VIA, attiene al valore della tutela
ambientale, che nella disciplina statale rappresenta un livello di
tutela uniforme e si impone sull’intero territorio nazionale, pur
nella concorrenza di altre materie, di competenza regionale.
Ne consegue che le Regioni sono tenute, per un verso, a
rispettare i livelli uniformi di tutela apprestati in materia, per
l’altro a mantenere la propria legislazione negli ambiti di
competenza fissati dal Codice dell’ambiente, nella specie quanto al
procedimento di VIA.
3.3. – In particolare, il d.lgs. n. 152 del 2006, all’art. 7,
commi 3 e 4, ha previsto che sono sottoposti a VIA in sede statale i
progetti di cui all’allegato II al decreto e che sono, invece,
sottoposti a VIA secondo le disposizioni delle leggi regionali, i
progetti di cui agli allegati III e IV al decreto.
Nell’allegato II, punto 12, sono contemplate, fra l’altro, le
opere relative a «tronchi ferroviari per il traffico a grande
distanza» e le «autostrade e strade riservate alla circolazione
automobilistica o tratti di esse, accessibili solo attraverso
svincoli o intersezioni controllate e sulle quali sono vietati tra
l’altro l’arresto e la sosta di autoveicoli».
Per converso, nell’allegato IV, che enumera le opere per le quali
e’ possibile la VIA secondo le disposizioni regionali, mentre
risultano inserite, al punto 7, lettera i), le linee ferroviarie a
carattere regionale o locale, non viene fatta alcuna menzione di una
possibile categoria di autostrade regionali.
La legge regionale impugnata, invece, all’art. 2, ha enucleato
una definizione di opera infrastrutturale autostradale di propria
competenza, diversa da quelle di interesse nazionale di cui
all’articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e successive
modifiche ed integrazioni.
Tale definizione, tuttavia, non consente di fondare la competenza
della Regione Liguria a rendere la VIA, in relazione ai progetti di
costruzione delle autostrade, nell’osservanza della disciplina dalla
stessa stabilita, ed indipendentemente dal procedimento di competenza
statale disegnato dal piu’ volte citato d.lgs. n. 152 del 2006.
Conseguentemente, la disciplina riguardante la VIA in materia di
autostrade regionali si pone in contrasto con la citata disciplina
statale in materia ambientale, e pertanto con l’art. 117, secondo
comma, lettera s), della Costituzione.
3.4. – A diversa conclusione deve, invece, pervenirsi in
relazione alla disciplina concernente l’infrastruttura ferroviaria
regionale, come definita dall’art. 12 della legge.
L’art. 7 del d.lgs. 152 del 2006, nel definire le competenze in
materia di VIA e richiamando l’allegato IV, dispone che i progetti
relativi ad opere riguardanti le linee ferroviarie a carattere
regionale o locale siano assoggettati a VIA secondo le disposizioni
delle leggi regionali, in contrapposizione alle opere attinenti ai
tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza, di competenza
statale.
In questo caso la predisposizione di un procedimento di VIA
regionale, anche in sede di conferenza di servizi, non eccede la
competenza della regione, tenuto conto del fatto che la definizione
di ferrovia regionale contenuta nella legge impugnata non differisce
da quella di cui all’allegato IV in questione, in quanto entrambe
escludono la rete a lunga percorrenza e, dunque, le opere di
interesse nazionale.
3.5. – Va pertanto dichiarata l’illegittimita’ costituzionale
dell’art. 7, limitatamente alla parte in cui consente di assoggettare
a VIA regionale, nel contesto della conferenza dei servizi
deliberante, i progetti di opere infrastrutturali relativi anche alle
autostrade, come definite all’art. 2, comma 3, lettera a), del d.lgs.
n. 285 del 1992. Quanto all’art. 5, comma 2, la pronuncia di
illegittimita’ costituzionale, di cui al punto che segue, assorbe i
profili di censura in parte qua.
4. – Le censure concernenti l’art. 5, comma 2 e 3, e gli artt. 6
e 8, proposte in riferimento al d.lgs. n. 163 del 2006, con il quale
lo Stato ha esercitato la propria competenza nella materia tutela
della concorrenza (art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.), sono
fondate.
4.1. – Questa Corte ha gia’ osservato che la disciplina degli
appalti pubblici, intesa in senso complessivo, include diversi
«ambiti di legislazione» che «si qualificano a seconda dell’oggetto
al quale afferiscono»: in essa, pertanto, si profila una interferenza
fra materie di competenza statale e materie di competenza regionale,
che, tuttavia, «si atteggia in modo peculiare, non realizzandosi
normalmente in un intreccio in senso stretto», ma con la «prevalenza
della disciplina statale su ogni altra fonte normativa» (sentenza n.
401 del 2007) in relazione agli oggetti riconducibili alla competenza
esclusiva statale, esercitata con le norme recate dal d.lgs. n. 163
del 2006.
Quanto alla identificazione degli «ambiti di legislazione», e’
stato precisato che la disciplina delle procedure di gara, la
regolamentazione della qualificazione e selezione dei concorrenti,
delle procedure di affidamento e dei criteri di aggiudicazione, ivi
compresi quelli che devono presiedere all’attivita’ di progettazione,
mirano a garantire che le medesime si svolgano nel rispetto delle
regole concorrenziali e dei principi comunitari della libera
circolazione delle merci, della libera prestazione dei servizi, della
liberta’ di stabilimento, nonche’ dei principi costituzionali di
trasparenza e parita’ di trattamento (sentenze n. 431, n. 401 del
2007, n. 411 del 2008). Siffatte discipline, in quanto volte a
consentire la piena apertura del mercato nel settore degli appalti,
sono riconducibili all’ambito della tutela della concorrenza, di
esclusiva competenza del legislatore statale (sentenze n. 401 del
2007, n. 345 del 2004), che ha titolo pertanto a porre in essere una
disciplina integrale e dettagliata delle richiamate procedure
(adottata con il citato d.lgs. n. 163 del 2006). Questa Corte ha,
infine, affermato che l’affidamento dei servizi tecnici relativi
all’architettura e all’ingegneria, riferibile all’ambito della
legislazione sulle «procedure di affidamento», e’ suscettibile di
violare la competenza esclusiva dello Stato (sentenza n. 322 del
2008).
4.2. – Nel quadro di tali principi, e’ evidente che l’art. 5,
commi 2 e 3, e gli artt. 6 ed 8 della legge regionale impugnata
attengono alla progettazione ed alla selezione per l’affidamento
della progettazione definitiva ed esecutiva, nonche’ per la
realizzazione e la gestione delle infrastrutture, in violazione della
disciplina statale contenuta nel d.lgs. 163 del 2006, con conseguente
fondatezza delle censure.
5. – La questione relativa all’art. 9, comma 2, della legge della
Regione Liguria n. 30 del 2009, e’ fondata.
5.1. – Tale norma stabilisce che nel progetto deve essere
contenuta «una relazione del progettista attestante la sua
rispondenza alle condizioni e prescrizioni apposte in sede di
conferenza di cui all’articolo 7, comma 1, o i motivi significativi
per i quali ci si sia discostati dalle stesse».
Siffatta previsione contrasta con l’art. 4, comma 3, del d.lgs n.
163 del 2006 in quanto, stabilendo il contenuto del progetto
definitivo, redatto da parte del soggetto cui e’ stata affidata la
realizzazione dell’intervento infrastrutturale, ne determina il
contenuto negoziale. Tuttavia, la fase negoziale dei contratti della
pubblica amministrazione deve essere ascritta all’ambito materiale
dell’ordinamento civile (sentenza n. 401 del 2007), di competenza
esclusiva del legislatore statale, che l’ha esercitata, adottando le
disposizioni del predetto d.lgs. n. 163 del 2006, appunto
nell’esercizio della competenza su quella materia.
6. – Infine, non puo’ accogliersi la richiesta, avanzata dal
Presidente del Consiglio dei ministri, di dichiarare l’illegittimita’
costituzionale dell’intera legge. La Corte, infatti, e’ tenuta a
valutare rigorosamente, a questo fine, soltanto quelle norme che
siano strettamente ed inscindibilmente connesse con altri articoli
della legge regionale, o perche’ espressamente rinviano alle norme
fatte oggetto di specifiche censure, o perche’ ne presuppongono in
ogni caso l’applicazione, o perche’ ne disciplinano potenziali
sviluppi applicativi (cfr. sentenza n. 18 del 2009).
Pertanto, esaminato il testo legislativo in oggetto, secondo
questo criterio di valutazione, emerge che va pronunciata
l’illegittimita’ consequenziale limitatamente all’art. 9, commi 1 e
3. Il primo perche’, prevedendo che la Regione, entro dodici mesi
dalla conclusione della procedura ad evidenza pubblica di cui
all’art. 8, indice la conferenza di servizi per l’approvazione del
progetto definitivo redatto da parte del soggetto cui sia stata
affidata la realizzazione dell’intervento infrastrutturale, appare
inserito in modo inscindibile rispetto ad una fase procedurale
oggetto della pronuncia caducatoria principale. Il secondo perche’
appare a sua volta connesso, in quanto prevede che in sede di quella
conferenza di servizi di cui al comma 1, e’ verificata anche
l’ottemperanza alle prescrizioni in precedenza apposte relativamente
alla pronuncia di valutazione d’impatto ambientale.

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 7 della legge
della Regione Liguria 6 agosto 2009, n. 30 (Promozione della
realizzazione delle autostrade di interesse regionale, delle
infrastrutture ferroviarie regionali e della fattibilita’ di tratte
viarie strategiche sul territorio regionale), nella parte in cui
consente di assoggettare a VIA regionale i progetti di opere
infrastrutturali relativi anche alle autostrade, come definite
all’art. 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);
Dichiara l’illegittimita’ costituzionale degli artt. 5, commi 2 e
3, 6, 8 e 9, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Liguria n. 30
del 2009;
Dichiara inammissibile la questione di legittimita’
costituzionale dell’art. 7 della legge della Regione Liguria n. 30
del 2009, promossa, in relazione all’art. 117, primo comma, Cost.,
con riferimento alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio
1992 (Direttiva del Consiglio relativa alla conservazione degli
habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna
selvatiche), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso
indicato in epigrafe.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 maggio 2010.

Il Presidente: Amirante

Il redattore: Tesauro

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 28 maggio 2010.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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