Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con sentenza in data 25 luglio 2007 il giudice di pace di Firenze ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di R.N. in ordine al delitto di ingiuria aggravata ai danni degli operatori della polizia municipale M.P. e M.S., per mancanza di una valida querela.
Ha ritenuto il giudicante che il relativo atto fosse privo di indicazioni utili a dar conto della sua presentazione a un pubblico ufficiale e dell’identità della persona che l’aveva presentato.
Ha proposto ricorso per cassazione la parte civile M.S., affidandolo a un solo motivo.
Con esso osserva che il querelante era identificato per essere il pubblico ufficiale che, contestualmente alla querela, aveva depositato un atto del proprio ufficio inerente agli stessi fatti;
inoltre, osserva, la medesima persona si era costituita parte civile e aveva assistito personalmente alle udienze.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La finalità perseguita da legislatore, nel prescrivere che la querela sia presentata personalmente dall’interessato oppure – se presentata a mezzo di incaricato – sia corredata della sottoscrizione autentica, è quella di conferire il massimo della certezza circa l’identità del querelante, in modo da assicurare che la volontà sia espressa da soggetto a ciò legalmente autorizzato, e non da altro meramente dichiaratosi tale (v. Cass. 15 marzo 2005 n. 15253; Cass. 24 luglio 2002 n. 32190); di tanto si ricava conferma dal precetto contenuto nell’art. 337 c.p.p., comma 4 facente obbligo all’autorità che riceve la querela di identificare la persona che la propone.
Nel caso di specie detta finalità può dirsi raggiunta con la dovuta certezza.
Ed invero, la contestualità della presentazione della querela col deposito, da parte della stessa persona, degli atti trasmessi alla magistratura in qualità di pubblico ufficiale, in relazione agli stessi fatti, consente di tenere per certa l’identità del proponente pur in mancanza di un’espressa attestazione in tal senso: identità che, del resto, ha poi trovato conferma nella costituzione di parte civile e nella presenza personale in udienza della stessa M. S..
Il fatto, poi, che l’attestazione dell’avvenuto deposito non rechi il nome del funzionario che ha ricevuto la querela non è fonte di alcun vizio dell’atto, certa essendo la circostanza – non contestata e non contestabile, alla stregua delle emergenze documentali – che l’atto sia stato depositato negli uffici della Procura della Repubblica.
La sentenza impugnata, che non ha tenuto conto dei principi suesposti, deve essere conseguentemente annullata.
Il giudice di rinvio, che si designa nello stesso giudice di pace di Firenze in persona di altro magistrato onorario, darà corso al nuovo giudizio.
P.Q.M.
la Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice di pace di Firenze per nuovo giudizio.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.