Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole
Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 21 del 26-5-2010
Sentenza
nel giudizio di legittimita’ costituzionale degli artt. 12 e 54,
commi 1 e 2 della legge della Regione Calabria 12 giugno 2009 n. 19
[Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e
finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno
2009) – Art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n.
8], promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso
notificato il 17-20 agosto 2009, depositato in cancelleria il 25
agosto 2009 ed iscritto al n. 55 del registro ricorsi 2009.
Visto l’atto di costituzione della Regione Calabria;
Udito nell’udienza pubblica del 13 aprile 2010 il Giudice
relatore Luigi Mazzella;
Uditi l’avvocato dello Stato Danilo Del Gaizo per il Presidente
del Consiglio dei ministri e l’avvocato Giuseppe Naimo per la Regione
Calabria.
Ritenuto in fatto
1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in
riferimento agli artt. 3, 81, quarto comma, 97 e 117, terzo comma,
della Costituzione, questioni di legittimita’ costituzionale degli
artt. 12, commi 1 e 2, e 54, commi 1 e 2, della legge della Regione
Calabria 12 giugno 2009, n. 19 [Provvedimento generale recante norme
di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di
finanza regionale per l’anno 2009) – Art. 3, comma 4, della legge
regionale 4 febbraio 2002, n. 8].
1.1. – Circa l’art. 12, il ricorrente afferma che tale norma
autorizza la spesa di 37 milioni di euro al fine di sostenere e
garantire interventi di avvio e completamento di opere di attrattiva
regionale di natura sociale o religiosa atte a migliorarne e
adeguarne dal punto di vista infrastrutturale la ricettivita’ e la
fruibilita’ per sostenerne gli scopi, con allocazione all’unita’
previsionale di base 3.2.02.01 (capitolo 2322224) dello stato di
previsione del bilancio 2009.
Questa unita’ previsionale di base si riferisce agli interventi
di edilizia pubblica residenziale nell’ambito della funzione
obiettivo volta a potenziare le politiche abitative; in essa sono
presenti anche i fondi ex GESCAL, cioe’ i contributi prelevati ai
lavoratori per la realizzazione di edilizia residenziale pubblica a
loro destinata.
Il ricorrente deduce che l’art. 12, comma 2, della legge della
Regione Calabria n. 19 del 2009 contiene un elenco tassativo degli
interventi che verranno realizzati, nessuno dei quali attiene ad
edilizia pubblica residenziale.
Il ricorrente richiama le pronunce con le quali questa Corte ha
affermato che non e’ ammissibile lo storno dalle finalita’ proprie
dei contributi GESCAL e la loro destinazione alla realizzazione di
interventi diversi (sentenze n. 241 del 1989 e n. 424 del 1995).
Pertanto l’impugnato art. 12, disponendo interventi di avvio e
completamento di opere di attrattiva regionale di natura sociale o
religiosa con allocazione delle spese all’unita’ di previsione di
base 3.2.02.01, violerebbe sia l’art. 117, terzo comma, Cost.,
contrastando con i principi fondamentali in materia di armonizzazione
dei bilanci delle Regioni contenuti nel decreto legislativo 28 marzo
2000, n. 76 (Principi fondamentali e norme di coordinamento in
materia di bilancio e di contabilita’ delle Regioni, in attuazione
dell’articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208), sia
l’art. 81, quarto comma, Cost., che dispone l’obbligo del legislatore
di indicare i mezzi per far fronte a nuove spese.
1.2. – Il Presidente del Consiglio dei ministri censura anche
l’art. 54, comma 1, della legge della Regione Calabria n. 19 del
2009, il quale, nel sostituire l’art. 43, comma 2, della legge della
Regione Calabria 13 giugno 2008, n. 15 [Provvedimento generale di
tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza
regionale per l’anno 2008 ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge
regionale 4 febbraio 2002, n. 8)], dispone che: a) il piano di
stabilizzazione del personale non dirigenziale utilizzato dalla
Regione (di cui al precedente comma 1 dello stesso art. 43) riguardi
i dipendenti che maturino i requisiti di legge entro il 31 dicembre
2009; b) il rimanente personale che maturi i requisiti di legge
successivamente al 31 dicembre 2009 sara’ progressivamente
stabilizzato; c) il piano deve tenere conto anche del personale
contrattualizzato a seguito dell’attuazione di progetti ministeriali.
Ad avviso del ricorrente, tale norma violerebbe l’art. 117, terzo
comma, Cost., perche’ dispone in maniera difforme dalla legislazione
statale in tema di stabilizzazione – rappresentata dall’art. 3, commi
90 e 94, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge
finanziaria 2008) – la quale, essendo diretta al contenimento della
spesa, detta principi in materia di coordinamento della finanza
pubblica e introduce una disciplina molto rigida e scadenzata.
In particolare, la menzionata disciplina statale stabilisce, in
primo luogo, che, ferma restando la subordinazione dell’accesso ai
ruoli della pubblica amministrazione all’espletamento di procedure
selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge e fatte
salve le procedure di stabilizzazione di cui all’art. 1, comma 519,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria
2007), per gli anni 2008 e 2009 le amministrazioni regionali e locali
possono ammettere alla procedura di stabilizzazione di cui all’art.
1, comma 558, della legge n. 296 del 2006 anche il personale che
consegua i requisiti di anzianita’ di servizio ivi previsti in virtu’
di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007
(art. 3, comma 90, della legge n. 244 del 2007).
In secondo luogo, la stessa disciplina statale dispone che, fatte
salve le intese stipulate, ai sensi dell’art. 1, commi 558 e 560,
della legge n. 296 del 2006, le amministrazioni pubbliche
predispongono, entro il 30 aprile 2008, nell’ambito della
programmazione triennale dei fabbisogni per gli anni 2008, 2009 e
2010, piani per la progressiva stabilizzazione del personale non
dirigenziale gia’ utilizzato con contratti di collaborazione
coordinata e continuativa, in essere alla data di entrata in vigore
della legge n. 244 del 2007 e che alla stessa data abbia gia’
espletato attivita’ lavorativa per almeno tre anni, anche non
continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007,
presso la stessa amministrazione, fermo restando quanto previsto
dall’art. 1, commi 529 e 560, della legge n. 296 del 2006 (art. 3,
comma 94, della legge n. 244 del 2007).
L’art. 54, comma 1, della legge calabrese, invece, nel prevedere
termini completamente differenti, di fatto allargherebbe a dismisura
la forbice prevista dalla legge statale per la stabilizzazione del
personale precario.
1.3. – Quanto al successivo comma 2 dello stesso art. 54, la
difesa erariale espone che esso stabilisce che, anche ai fini
dell’attuazione dell’art. 43 della legge della Regione Calabria n. 15
del 2008, la Giunta regionale e’ autorizzata alla trasformazione in
contratti a tempo determinato dei contratti di collaborazione
coordinata e continuativa in essere alla data di entrata in vigore
della legge in esame ovvero a quella di entrata in vigore della legge
n. 244 del 2007, e che abbiano maturato o che maturino nel corso del
periodo contrattuale almeno tre anni di servizio, anche non
continuativi, nel quinquennio precedente alla data di entrata in
vigore della legge regionale n. 19 del 2009 o nell’arco del periodo
contrattuale in corso, ed abbiano superato una selezione pubblica
finalizzata all’instaurazione del rapporto di lavoro.
Ad avviso del ricorrente tale norma, oltre ad essere suscettibile
di censure analoghe a quelle svolte in riferimento al comma 1,
sarebbe illegittima perche’ prevede una generalizzata trasformazione
a domanda dei suddetti contratti di collaborazione in contratti di
lavoro a tempo determinato, senza indicare limiti e presupposti.
Sussisterebbe dunque una lesione degli artt. 3 e 97 Cost., mancando
sia il riferimento a specifiche esigenze organizzative, sia
l’individuazione e la programmazione del fabbisogno di personale, in
contrasto con i principi di buon andamento della pubblica
amministrazione.
Il Presidente del Consiglio dei ministri aggiunge che il
legislatore statale, all’art. 17, comma 10, del decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonche’ proroga di
termini), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma
1, legge 3 agosto 2009, n. 102, ha previsto che nel triennio
2010-2012 le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della
programmazione triennale del fabbisogno e dei vincoli finanziari
stabiliti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di
contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi
limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, possono bandire
concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato con una riserva di
posti, non superiore al 40 per cento dei posti messi a concorso, per
il personale non dirigenziale in possesso dei requisiti di cui
all’art. 1, commi 519 e 558, della legge n. 296 del 2006 e dell’art.
3, comma 90, della legge n. 244 del 2007. A norma dell’art. 17, comma
11, del decreto-legge n. 78 del 2009, poi, nello stesso triennio
2010-2012, le amministrazioni possono altresi’ bandire concorsi
pubblici per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare con apposito
punteggio l’esperienza professionale maturata dal personale di cui al
precedente comma 10 e dal personale di cui all’art. 3, comma 94,
lettera b), della legge n. 244 del 2007. Anche queste disposizioni
statali si inseriscono nell’ambito del coordinamento della finanza
pubblica in quanto disposizioni volte al contenimento della spesa e
quindi la legge regionale, disciplinando in modo difforme da esse,
violerebbe l’art. 117, terzo comma, della Costituzione.
2. – La Regione Calabria si e’ costituita ed ha chiesto che la
Corte dichiari irricevibile il ricorso o comunque inammissibili o non
fondate le questioni di legittimita’ costituzionale con esso
sollevate.
2.1. – Ad avviso della difesa regionale, il ricorso sarebbe
irricevibile o inammissibile, perche’ notificato oltre il termine di
sessanta giorni decorrente dalla data di pubblicazione della legge
regionale n. 19 del 2009.
2.2. – Circa la questione sollevata in riferimento all’art. 12
della stessa legge regionale, la resistente deduce che essa sarebbe
inammissibile per inconferenza dei parametri evocati.
Nel merito la questione sarebbe non fondata, non essendovi prova
della distrazione dei fondi ex GESCAL dalla loro destinazione
istituzionale, poiche’ nell’unita’ di previsione di base 3.2.02.01
sono allocati anche fondi di altra provenienza e non risulta che
questi ultimi sarebbero incapienti rispetto agli stanziamenti
disposti dalla norma impugnata.
Inoltre, non sarebbe possibile sostenere che la norma stessa
violi i principi fondamentali in materia di bilancio o che essa sia
priva di copertura finanziaria, poiche’ la legge regionale non ha
omesso di quantificare la spesa pluriennale da essa introdotta.
2.3. – La Regione Calabria afferma che sono infondate anche le
censure svolte contro l’art. 54, commi 1 e 2, della legge regionale
n. 19 del 2009, disposizioni che rispettano i limiti imposti dalla
legislazione statale in tema di stabilizzazione. Infatti le Regioni
sarebbero vincolate solamente dai principi dettati dalla normativa
statale in riferimento ai soggetti che hanno la possibilita’ di
vedere stabilizzato il relativo rapporto. Non rientrerebbe tra i
principi vincolanti per le Regioni, invece, l’ambito temporale
previsto dalla legislazione statale.
3. – Con successivo atto depositato il 12 gennaio 2010, il
Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato all’impugnazione
contenuta nel ricorso limitatamente all’art. 12, commi 1 e 2, della
legge della Regione Calabria n. 19 del 2009.
Considerato in diritto
1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in
riferimento agli artt. 3, 81, quarto comma, 97 e 117, terzo comma,
della Costituzione, questioni di legittimita’ costituzionale degli
artt. 12, commi 1 e 2, e 54, commi 1 e 2, della legge della Regione
Calabria 12 giugno 2009, n. 19 [Provvedimento generale recante norme
di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di
finanza regionale per l’anno 2009) – Art. 3, comma 4, della legge
regionale 4 febbraio 2002, n. 8].
1.1. – L’art. 12 autorizza la spesa di complessivi euro 37
milioni per interventi di avvio o completamento di opere di
attrattiva regionale di natura sociale o religiosa, con allocazione
all’unita’ previsionale di base 3.2.02.01 (capitolo 2322224) dello
stato di previsione del bilancio 2009.
Ad avviso del ricorrente, la norma violerebbe l’art. 117, terzo
comma, Cost., poiche’ nella predetta unita’ previsionale di base sono
presenti anche i fondi ex GESCAL, cioe’ i contributi prelevati ai
lavoratori per la realizzazione di edilizia residenziale pubblica a
loro destinata, con inammissibile storno dei predetti fondi dalle
finalita’ loro proprie e conseguente contrasto con i principi
fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci delle Regioni
contenuti nel decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76 (Principi
fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di
contabilita’ delle Regioni, in attuazione dell’art. 1, comma 4, della
legge 25 giugno 1999, n. 208). Sussisterebbe, inoltre, contrasto con
l’art. 81, quarto comma, Cost., che dispone l’obbligo del legislatore
di indicare i mezzi per far fronte a nuove spese.
1.2. – E’ impugnato anche l’art. 54, comma 1, della legge
calabrese n. 19 del 2009, il quale, nel sostituire l’art. 43, comma
2, della legge della Regione Calabria 13 giugno 2008, n. 15
[Provvedimento generale di tipo ordinamentale e finanziario
(collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2008 ai sensi
dell’art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8)],
dispone che il piano di stabilizzazione del personale non
dirigenziale utilizzato dalla Regione (di cui al precedente comma 1
dello stesso art. 43) riguardi i dipendenti che maturino i requisiti
di legge entro il 31 dicembre 2009 e che il rimanente personale che
maturi i requisiti di legge successivamente al 31 dicembre 2009 sara’
progressivamente stabilizzato.
Il Presidente del Consiglio dei ministri sostiene che la
disposizione viola l’art. 117, terzo comma, Cost., perche’ dispone in
maniera difforme dalla legislazione statale in tema di
stabilizzazione [art. 3, commi 90 e 94, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008)], la quale, in
quanto diretta al contenimento della spesa, detta principi in materia
di coordinamento della finanza pubblica e stabilisce una disciplina
molto rigida e scadenzata, mentre la norma regionale, nel prevedere
termini diversi, allargherebbe a dismisura la forbice prevista dalla
legislazione statale per la stabilizzazione del personale precario.
1.3. – Il ricorrente censura, infine, l’art. 54, comma 2, della
legge della Regione Calabria n. 19 del 2009, il quale prevede che la
Giunta regionale e’ autorizzata alla trasformazione, a domanda, dei
contratti di collaborazione coordinata e continuativa in contratti a
tempo determinato, in essere alla data di entrata in vigore della
medesima legge regionale ovvero in essere alla data di entrata in
vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e che abbiano maturato o
che maturino nel corso del periodo contrattuale almeno tre anni di
servizio, anche non continuativi nel quinquennio precedente alla data
di entrata in vigore della legge o nell’arco del periodo contrattuale
in corso, ed abbiano superato una selezione pubblica finalizzata
all’instaurazione del rapporto di lavoro.
La norma lederebbe l’art. 117, terzo comma, Cost., per gli stessi
motivi indicati a proposito dell’analoga censura svolta rispetto al
comma 1 dello stesso art. 54 e perche’ contrastante con l’art. 17,
commi 10 e 11, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti
anticrisi, nonche’ proroga di termini), convertito in legge, con
modificazioni, dall’art. 1, comma 1, legge 3 agosto 2009, n. 102, che
detta norme in materia di coordinamento della finanza pubblica, in
quanto dirette al contenimento della spesa. Contrasterebbe, poi, con
gli artt. 3 e 97 Cost., essendo priva del necessario riferimento a
specifiche esigenze organizzative, mancando l’individuazione e la
programmazione del fabbisogno di personale, in contrasto con i
principi di buon andamento della pubblica amministrazione.
2. – La Regione Calabria ha eccepito preliminarmente
l’inammissibilita’ del ricorso perche’ tardivo.
L’eccezione non e’ fondata.
Come ripetutamente affermato da questa Corte, al fine della
tempestivita’ dell’impugnazione proposta in via principale, rileva
non gia’ la data in cui il ricorso sia stato ricevuto dalla parte
alla quale esso deve essere notificato, bensi’ la data in cui il
notificante ha consegnato l’atto all’ufficiale giudiziario incaricato
della notificazione.
Nella fattispecie, il ricorso e’ stato consegnato all’ufficio
notifiche presso la Corte d’appello di Roma il 17 agosto 2009 e,
dunque, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della legge
sul Bollettino ufficiale della Regione Calabria (pubblicazione
avvenuta il 19 giugno 2009).
3. – Deve essere dichiarata la cessazione della materia del
contendere in relazione alla questione sollevata avverso l’art. 12
della legge della Regione Calabria n. 19 del 2009.
Successivamente alla proposizione del ricorso, la norma impugnata
e’ stata integralmente sostituita dall’art. 1 della legge della
Regione Calabria 19 ottobre 2009, n. 33 (Modifiche ed integrazioni
alla legge regionale 12 giugno 2009, n. 19). Nella sua nuova
formulazione, essa prevede che le risorse di cui all’unita’
previsionale di base 3.2.02.01 (capitolo 2322224) dello stato di
previsione del bilancio 2009 sono utilizzate per la copertura
finanziaria di «Interventi per la soluzione di problemi abitativi di
particolari categorie sociali».
A seguito di tale modificazione, il Presidente del Consiglio dei
ministri ha rinunciato al proprio ricorso limitatamente alla parte in
cui esso si riferisce appunto all’art. 12 della legge regionale n. 19
del 2009.
Questa Corte ha costantemente affermato che la rinuncia non
accettata dalla controparte puo’ fondare, unitamente ad altri
elementi, la dichiarazione di cessazione della materia del
contendere.
Ed in effetti, dopo circa quattro mesi dalla sua entrata in
vigore, la norma censurata e’ stata modificata in conformita’ ai
rilievi sollevati dallo Stato e non risulta che essa abbia avuto
attuazione.
Sussistono dunque pienamente le condizioni per dichiarare cessata
la materia del contendere.
4. – La questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 54,
comma 1, della legge della Regione Calabria n. 19 del 2009 non e’
fondata nei sensi indicati di seguito.
Tale norma sostituisce il comma 2 dell’art. 43 della legge della
Regione Calabria n. 15 del 2008. Questo articolo, al comma 1,
autorizza la Giunta regionale a predisporre un piano per la
progressiva stabilizzazione del personale utilizzato dalla Regione
«nei limiti dei posti disponibili in organico, determinati dalla
programmazione triennale del fabbisogno di personale ed in coerenza
con la normativa statale di principio»; esso, dunque, non individua
autonomamente i requisiti che deve possedere il personale da
stabilizzare, facendo rinvio, in proposito, alla «normativa statale
di principio». Quindi i lavoratori interessati alla stabilizzazione
sono unicamente quelli in possesso dei requisiti stabiliti dalla
legislazione statale e, precisamente, dall’art. 1, comma 558, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007),
e dall’art. 1, comma 90, lettera b), della legge n. 244 del 2007.
Il comma 2 dell’art. 43 della legge della Regione Calabria n. 15
del 2008, nel testo introdotto dalla norma oggetto della presente
questione, non tocca minimamente i requisiti che i lavoratori debbono
possedere per poter aspirare alla stabilizzazione. Esso, invece,
stabilisce, nel primo periodo, che il piano di stabilizzazione di cui
al precedente comma 1, «riguardera’ i dipendenti che matureranno i
requisiti di legge entro il 31 dicembre 2009» e, nel secondo periodo,
che «Il rimanente personale che maturera’ i requisiti di legge
successivamente al 31 dicembre 2009 sara’ progressivamente
stabilizzato».
La norma, quindi, indica tale data per individuare i soggetti
interessati in via immediata dalla stabilizzazione.
Il riferimento alla maturazione dei requisiti in epoca successiva
alla suddetta data, contenuto nel secondo periodo della norma, non
puo’ certamente implicare alcuna modifica in senso estensivo dei
requisiti che i lavoratori debbono possedere per poter aspirare alla
stabilizzazione. Il richiamo resta sempre quello ai requisiti «di
legge», onde la norma censurata finisce con il prefigurare
un’ulteriore stabilizzazione solamente a condizione che ricorrano i
presupposti stabiliti dalla legislazione dello Stato.
Conseguentemente, nessuna stabilizzazione e’ possibile, neppure in
virtu’ dell’art. 54, comma 1, della legge della Regione Calabria n.
19 del 2009, non solo a favore di lavoratori sforniti dei requisiti
richiesti dalla disciplina statale, ma neppure in periodi di tempo
per i quali tale disciplina non consente alcuna stabilizzazione.
Cosi’ ricostruito il significato della norma impugnata, essa non
contrasta con l’art. 117, terzo comma, Cost., appunto perche’
rispetta i principi fondamentali enunciati dalla legislazione statale
in tema di stabilizzazione e, in particolare, non amplia il novero
dei potenziali interessati alla stabilizzazione cosi’ come definito
dalla suddetta normativa dello Stato.
4. – La questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 54,
comma 2, della legge della Regione Calabria n. 19 del 2009, sollevata
in riferimento all’art. 97 Cost., e’ fondata.
Tale norma dispone che «Anche ai fini dell’attuazione dell’art.
43 della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15» (e, cioe’, ai fini
della successiva stabilizzazione del personale interessato) la Giunta
regionale e’ autorizzata alla trasformazione, a domanda, dei
contratti di collaborazione coordinata e continuativa in contratti a
tempo determinato.
In sostanza, l’art. 54, comma 2, della legge calabrese non
prevede l’assunzione come lavoratori subordinati a tempo
indeterminato dei titolari dei contratti di collaborazione coordinata
e continuativa. Essa, invece, stabilisce l’indiscriminata
trasformazione dei rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa in rapporti di lavoro a tempo determinato.
La norma censurata non richiede che sussistano esigenze
organizzative e di fabbisogno di personale, ne’ fissa alcun limite
numerico ai contratti da trasformare, ne’ infine, prevede alcuna
forma di selezione. Indicazioni, queste, che sarebbero state
necessarie a cagione della differente natura giuridica delle
prestazioni lavorative rese in regime di contratti di collaborazione
coordinata e continuativa (aventi natura autonoma) e di quelle
eseguite in virtu’ di contratti di lavoro a termine (aventi natura
subordinata). Tutto cio’ induce ad avere dubbi sulla corrispondenza
ad effettive esigenze dell’amministrazione dei nuovi rapporti di
lavoro instaurati in applicazione della norma ed a ritenere che e’
stato violato il principio del buon andamento della pubblica
amministrazione sancito dall’art. 97 della Costituzione.
4.1. – Restano assorbiti gli altri profili di illegittimita’
costituzionale della norma censurata.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 54, comma 2,
della legge della Regione Calabria 12 giugno 2009, n. 19
[Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e
finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno
2009) – Art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n.
8];
Dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle
questioni di legittimita’ costituzionale dell’art. 12, commi 1 e 2,
della legge della Regione Calabria n. 19 del 2009, promosse, in
riferimento agli artt. 81, quarto comma, e 117, terzo comma, della
Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il
ricorso indicato in epigrafe;
Dichiara non fondata, nei termini indicati in motivazione, la
questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 54, comma 1, della
legge della Regione Calabria n. 19 del 2009, promossa, in riferimento
all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del
Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 maggio 2010.
Il Presidente: Amirante
Il redattore: Mazzella
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 20 maggio 2010.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.