Corte Costituzionale ordinanza N. 183 12 – 20 maggio 2010 .

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 21 del 26-5-2010

Ordinanza

nel giudizio di legittimita’ costituzionale dell’art. 2 della
delibera legislativa della Regione Siciliana approvata dall’Assemblea
regionale nella seduta del 10 dicembre 2008 (disegno di legge n.
192), recante «Norme in materia di gestione del Servizio idrico
integrato e di personale», promosso dal Commissario dello Stato per
la Regione Siciliana con ricorso notificato il 18 dicembre 2008,
depositato in cancelleria il 22 dicembre 2008 ed iscritto al n. 100
del registro ricorsi 2008.
Udito nella camera di consiglio del 14 aprile 2010 il Giudice
relatore Paolo Maddalena.
Ritenuto che il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana,
con ricorso notificato il 18 dicembre 2008 e depositato presso la
cancelleria di questa Corte il successivo 22 dicembre 2008, ha
proposto questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 2 della
delibera legislativa della Regione Siciliana approvata dall’Assemblea
regionale nella seduta del 10 dicembre 2008 (disegno di legge n.
192), recante «Norme in materia di gestione del Servizio idrico
integrato e di personale»;
che la disposizione denunciata prevede che il personale
dell’Ente Acquedotti Siciliani, di ruolo o in servizio a tempo
indeterminato alla data di messa in liquidazione dell’Ente,
confluisca, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge, in un ruolo speciale ad esaurimento presso la Presidenza della
Regione, conservando la posizione giuridica, economica e
previdenziale posseduta; che, in ogni caso, il trattamento economico
accessorio del predetto personale sia assicurato nella stessa misura
di quello applicato al personale di ruolo regionale; che il personale
confluito sia utilizzato dall’Ente Acquedotti Siciliani in
liquidazione, per quanto strettamente necessario all’attivita’ di
liquidazione stessa ed in ragione delle esigenze organizzative e
gestionali dell’Ente medesimo; che il restante personale sia
utilizzato, sentite le amministrazioni interessate e le competenti
organizzazioni sindacali, nelle amministrazioni comunali,
provinciali, negli enti di cui all’art. 1 della legge della Regione
Siciliana 15 maggio 2000, n. 10 (Norme sulla dirigenza e sui rapporti
d’impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana.
Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione
dello Sportello unico per le attivita’ produttive. Disposizioni in
materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento), e
successive modifiche ed integrazioni, nelle agenzie e negli uffici
dell’amministrazione regionale;
che il ricorrente sostiene che la norma denunciata si
porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione,
perche’ il previsto inserimento nei ruoli regionali avrebbe come
unico scopo la garanzia della stabilita’ occupazionale di una
determinata categoria di dipendenti, mentre mancherebbe una ponderata
verifica della necessita’ di avvalersi del personale in questione, in
assenza del trasferimento di nuove funzioni e compiti agli uffici
regionali;
che, ad avviso del Commissario dello Stato, la disposizione
oggetto del dubbio di legittimita’ costituzionale si risolverebbe in
un provvedimento di carattere assistenziale, di sostegno
all’occupazione, adottato al di fuori dei vincoli che, secondo
Costituzione, incontra l’accesso agli impieghi nella pubblica
amministrazione; vi sarebbe, inoltre, un rovesciamento di priorita’
tra l’interesse dell’istituzione alla funzione e l’interesse delle
persone all’impiego, che la Costituzione, all’art. 97, ha inteso
evitare.
Considerato che la questione di legittimita’ costituzionale
investe l’art. 2 della delibera legislativa approvata dall’Assemblea
della Regione Siciliana il 10 dicembre 2008 (disegno di legge n.
192), recante «Norme in materia di gestione del Servizio idrico
integrato e di personale», il quale prevede l’inserimento del
personale dell’Ente Acquedotti Siciliani, in liquidazione, in un
ruolo speciale ad esaurimento presso la Presidenza della Regione, con
conservazione della posizione giuridica, economica e previdenziale
posseduta, e l’utilizzazione del personale medesimo presso l’Ente in
liquidazione o presso le amministrazione di altri enti locali o
regionali;
che, ad avviso del Commissario dello Stato ricorrente, la
norma denunciata violerebbe gli artt. 3 e 97 Cost., per la carenza di
comprovate e specifiche esigenze di pubblico interesse e per la
natura meramente assistenziale di sostegno all’occupazione, al di
fuori dei vincoli del rapporto di pubblico impiego;
che, successivamente all’impugnazione, la predetta delibera
legislativa e’ stata promulgata e pubblicata come legge della Regione
Siciliana 20 dicembre 2008, n. 20, con omissione della disposizione
oggetto di censura;
che l’intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si
esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al
testo deliberato dall’Assemblea regionale, preclude definitivamente
la possibilita’ che le parti della legge impugnate ed omesse in sede
di promulgazione acquistino o esplichino una qualche efficacia,
privando cosi’ di oggetto il giudizio di legittimita’ costituzionale
(ordinanze n. 155 e n. 74 del 2010, n. 186 del 2009, n. 304 del 2008
e n. 358 del 2007);
che, pertanto, in conformita’ alla giurisprudenza di questa
Corte, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso
in epigrafe.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 maggio 2010.

Il Presidente: Amirante

Il redattore: Maddalena

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 20 maggio 2010.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *