Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Considerato:
a) che con l’odierno ricorso il caporal maggiore scelto G.C. chiede il riconoscimento del diritto ad ottenere l’indennità di trasferimento prevista dall’articolo 1 della L. 29/3/2001 n. 86;
b) che, in base alla richiamata norma, il detto trattamento economico, spetta al militare "trasferito d’autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza";
c) che, come la giurisprudenza ha chiarito, i benefici di cui all’art. 1 della citata L. n. 86/2001, non spettano nell’ipotesi di assegnazione della prima sede al personale militare, non potendo detta assegnazione essere equiparata al trasferimento d’autorità, neppure nelle ipotesi di assegnazione successiva ad una fase di addestramento, atteso che durante la fase addestrativa il militare non è titolare di una sede di servizio in senso proprio, con la conseguenza che la destinazione alla sede di impiego al termine del ciclo addestrativo non costituisce trasferimento d’autorità, bensì prima assegnazione di sede (cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 9/3/2009 n. 2378; Cons. Stato, IV Sez., 10/4/2008, n. 1530; 27/7/2010, n. 4921, 6/5/2010, n. 2621);
d) che il ricorrente, nominato volontario in servizio permanente in data 3/8/2000, ha chiesto la concessione dell’indennità in parola in occasione della sua assegnazione al 10° reggimento Genio Guastatori di Cremona, al quale è stato destinato a conclusione del previsto iter formativo svoltosi presso il 152° Reggimento Fanteria "Sassari" di Sassari;
e) che, giusta quanto sopra rilevato, la sede di Sassari, alla quale il ricorrente è stato destinato dopo la nomina in servizio permanente, non può considerarsi sede di servizio in senso proprio, essendo l’assegnazione avvenuta durante la fase addestrativa;
f) che, pertanto quella di Cremona risulta essere la prima effettiva sede di servizio assegnatagli;
g) che alla luce di quanto sopra il ricorso risulta infondato;
h) che sussistono validi motivi per disporre l’integrale compensazione di spese ed onorari di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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