Corte Costituzionale ordinanza N. 165 28 aprile 2010 – 06 maggio 2010 .

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 19 del 12-5-2010

Ordinanza

nel giudizio di legittimita’ costituzionale dell’art. 26, comma
7-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 aggiunto
dall’art. 21 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero), promosso dal Tribunale
amministrativo regionale per il Veneto nel procedimento vertente tra
G. C. e il Ministero dell’interno con ordinanza dell’11 giugno 2009,
iscritta al n. 265 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, 1ª serie speciale,
dell’anno 2009.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 2010 il Giudice
relatore Maria Rita Saulle.
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto
ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione
di legittimita’ costituzionale dell’art. 26, comma 7-bis, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero);
che, in particolare, la norma censurata violerebbe il
suddetto parametro costituzionale «nella parte in cui prevede che la
condanna, con provvedimento irrevocabile, per alcuno dei reati
previsti dalle disposizioni del Titolo III, Capo III, Sezione II,
della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni,
relativi alla tutela del diritto di autore, e dagli articoli 473 e
474 del codice penale, comporta in via automatica la revoca del
permesso di soggiorno (e quindi, implicitamente ma in modo
inequivoco, il diniego del suo rinnovo alla scadenza)»;
che il giudizio a quo ha ad oggetto il ricorso avverso il
provvedimento del Questore di Rovigo in data 5 gennaio 2009 di
diniego del rinnovo del permesso di soggiorno richiesto, per motivi
di lavoro autonomo, da un cittadino senegalese che afferma di «vivere
in Italia dal 1989 e di aver conseguito il primo permesso di
soggiorno nel 1990»;
che il rimettente specifica che il provvedimento impugnato,
nonostante richiami nelle premesse altri «cinque deferimenti
all’autorita’ giudiziaria […] per lo piu’ per violazioni di norme
in materia di tutela del diritto d’autore e per commercio di prodotti
con segni falsi», si fonderebbe esclusivamente «sul fatto che lo
straniero, il 13 gennaio 2003, e’ stato condannato, con decreto
emesso dal GIP del Tribunale di Rovigo, divenuto esecutivo il 4
febbraio 2005, alla pena di due mesi e otto giorni di reclusione,
oltre alla multa, per il reato di violazione delle norme sul diritto
d’autore continuato»;
che, pertanto, il provvedimento impugnato sarebbe frutto
dell’«automatismo di cui al citato comma 7-bis dell’art. 26 del
d.lgs. n. 286 del 1998»;
che, inoltre, secondo il giudice a quo, risulterebbe
ininfluente la circostanza dedotta con il ricorso per la quale lo
straniero avrebbe maturato da «tempo i requisiti per chiedere il
rilascio di un permesso […] per soggiornanti di lungo periodo ex
art. 9 del d.lgs. n. 286 del 1998», giacche’ «nella specie» il
ricorrente avrebbe chiesto un «semplice rinnovo del permesso»;
che, quanto alla non manifesta infondatezza della questione,
il TAR del Veneto dubita «che la disciplina introdotta con il citato
art. 26, comma 7-bis, sia coerente con i principi di uguaglianza e di
ragionevolezza di cui all’art. 3 della Costituzione»;
che, in particolare, secondo il giudice a quo, la
disposizione denunciata, «ove raffrontata con la disposizione,
omogenea, di cui all’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998,
applicata in correlazione con il successivo art. 5, comma 5, […]»
opererebbe una «irragionevole equiparazione», sotto il profilo degli
effetti di natura amministrativa, di «fattispecie delittuose tra loro
assai eterogenee in termini di gravita’ della condotta commessa e
della pena prevista»;
che, infatti, con la disposizione censurata, sarebbero state
irragionevolmente equiparate, «ai fini dell’automatismo nel disporre
la revoca del permesso di soggiorno o nel rifiutarne il rinnovo
[…], situazioni caratterizzate dalla accertata commissione di
fatti-reato particolarmente gravi (come nel caso dell’art. 4, comma
3, del d.lgs. n. 286 del 1998 che richiama le ipotesi di reato
disciplinate dall’art. 380, commi 1 e 2, c.p.p.), ad altre situazioni
contraddistinte, invece, dall’accertato compimento di reati di lieve
entita’, di scarso rilievo o, in ogni caso, non gravi (come nel caso
degli artt. 171-171-quinquies della legge n. 633 del 1941)»;
che e’ intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente
inammissibile o, comunque, manifestamente infondata;
che, in particolare, in una successiva memoria, la difesa
erariale deduce che il giudice rimettente avrebbe trascurato una
«serie di decisivi elementi»;
che, in primo luogo, «l’automatismo di cui all’art. 26, comma
7-bis, presuppone una condanna irrevocabile, mentre invece, per
l’applicazione del meccanismo di cui al combinato disposto degli
artt. 4 comma 3 e 5 comma 5, e’ sufficiente, almeno sul piano del
diritto vivente, una sentenza di condanna in primo grado, anche a
seguito di patteggiamento»;
che, in secondo luogo, sempre ad avviso dell’Avvocatura
generale dello Stato, il rimettente non considera che «anche reati
piu’ lievi possono essere assunti a sintomo della pericolosita’
sociale rilevante in ambiti amministrativi miranti alla tutela
preventiva dell’ordine pubblico, quando si tratti di fattispecie
particolarmente diffuse, o che possano determinare complessivamente,
e non singolarmente considerati, danni significativi al tessuto
economico e sociale interessato», come, appunto, nel caso delle
fattispecie penali poste a presidio del diritto d’autore;
che, inoltre, la difesa erariale contesta la appropriatezza
della scelta, quale tertium comparationis della questione di
legittimita’ sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione,
di «reati ritenuti maggiormente gravi», riferendo ad essi la «soglia
al di sotto della quale la scelta del legislatore diverrebbe
irragionevole», dal momento che il riferimento legislativo ad alcuni
reati piu’ gravi non escluderebbe la rilevanza, ai fini del giudizio
operato dalla norma impugnata, di «altri reati» sebbene sanzionati
«con piu’ lieve pena edittale».
Considerato che il Tribunale amministrativo regionale per il
Veneto dubita, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, della
legittimita’ costituzionale dell’art. 26, comma 7-bis, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero);
che, in particolare, a parere del giudice a quo, la
disposizione censurata violerebbe il citato parametro costituzionale
nella parte in cui prevede l’automatica revoca del permesso di
soggiorno del cittadino straniero, condannato con provvedimento
irrevocabile per alcuno dei reati previsti dalle disposizioni del
titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633,
e dagli artt. 473 e 474 del codice penale;
che, tuttavia, il rimettente ha fornito una carente
descrizione della fattispecie sottoposta al suo esame: in particolare
ha omesso di specificare se risulti o meno fondata la circostanza
dedotta dal ricorrente concernente l’asserito possesso dei requisiti
prescritti per il rilascio del «permesso CE per soggiornanti di lungo
periodo», nonche’ se il ricorrente abbia o meno esercitato il diritto
al ricongiungimento familiare ovvero se sia un familiare ricongiunto;
che tali elementi, come piu’ volte sottolineato da questa
Corte (sentenza n. 148 del 2008, nonche’ ordinanze n. 219 del 2009 e
n. 378 del 2008), assumono grande rilievo nella disciplina del
rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno per effetto del
decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva
2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi
soggiornanti di lungo periodo), e del decreto legislativo 8 gennaio
2007, n. 5 (Attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto
di ricongiungimento familiare);
che, pertanto, secondo la costante giurisprudenza di questa
Corte, l’insufficiente descrizione della fattispecie, poiche’
impedisce di vagliare l’effettiva applicabilita’ della norma al caso
dedotto, si risolve in carenza della motivazione sulla rilevanza
della questione, determinandone la manifesta inammissibilita’.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilita’ della questione di
legittimita’ costituzionale dell’art. 26, comma 7-bis, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero), sollevata, in riferimento all’art. 3 della
Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto,
con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 aprile 2010.

Il Presidente: De Siervo

Il redattore: Saulle

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 maggio 2010.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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